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Poste Agcom Sengi Express

Ecco come il governo favorisce Poste Italiane e banche. Parola di Antitrust (che difende i money transfer)

L'articolo di Luigi Pereira

 

L’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro verso paesi non appartenenti all’Unione europea è “ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti
di pagamento (cd. money transfer operator – MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste Italiane”.

E’ quanto sostiene l’Antitrust in una segnalazione inviata al Parlamento, al governo e alla Banca d’Italia.

“La nuova imposta sulle rimesse di denaro”, secondo il Garante del mercato e della concorrenza, “appare dunque suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo, poiché si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro capacità di formulare offerte competitive, a parità di altre condizioni”.

Dalla tassa dell’1,5% il governo conta di incassare 63 milioni da utilizzare per coprire la detassazione sulle sigarette elettroniche, come si evince dalla relazione tecnica all’emendamento approvato al Senato, da cui emerge che il calcolo è stato fatto su una massa “imponibile” di 4,2 miliardi.

A questa cifra si arriva depurando i 5 miliardi di rimesse verso l’estero censite da Bankitalia dai movimenti che riguardano i Paesi europei.

La novità ha fatto imbufalire – ha scritto giorni fa il Sole 24 Ore – il Money transfer working group (Mtwg) che in un paper rivede al ribasso le stime a 12-15 milioni, considerate anche le minori imposte sui guadagni che saranno versate dagli agenti del settore.

Si stima – sulla base delle principali operazioni concluse dalla Guardia di finanza nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2018 – che attraverso il Money transfer siano stati movimentati illecitamente circa 280 milioni di euro. Un valore irrisorio, comunque, rispetto ai 5 miliardi censiti da Bankitalia, ha sottolineato il Sole: “Questo divario dipende anche dal fatto che l’accertamento dei reati non è agevole e, a volte, neanche le segnalazioni per operazioni sospette che consentono di far partire le indagini”.

Negli anni, ha ricordato il quotidiano economico e finanziario, “le inchieste giudiziarie hanno individuato flussi miliardari verso l’estero attraverso questo canale. Lazio, Toscana e Lombardia restano le Regioni con il più alto numero di rimesse in Italia. I rapporti d’intelligence, in particolare, annotano un’operatività rilevante della mafia cinese sul fronte del riciclaggio attraverso i Money transfer. Ed è anche grazie agli accertamenti sempre più stringenti delle forze dell’ordine che si è verificata una flessione del 70% delle rimesse verso la Cina”.

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ECCO AMPI STRALCI DELLA SEGNALAZIONE DELL’ANTISTRUST

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 30 gennaio 2019, ha inteso
formulare alcune osservazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 25-novies
del D.L. n. 119/2018 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n.
136/2018), che ha istituito un’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro verso paesi non
appartenenti all’Unione europea, effettuati da istituti di pagamento di cui all’art. 114-decies del
D.Lgs. n. 385/1993.

Innanzitutto, la nuova imposta sulle rimesse di denaro, come definite dal D.Lgs. n. 11/2010, risulta
ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti
di pagamento (cd. money transfer operator – MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che
possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste
Italiane S.p.a.; essa appare dunque suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo, poiché
si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro
capacità di formulare offerte competitive, a parità di altre condizioni.

Inoltre, la nuova imposta potrebbe ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni
economiche praticate per il servizio di rimesse di denaro, in un contesto in cui i costi complessivi
del servizio già risultano di difficile comparazione, poiché dipendono da numerose e mutevoli
variabili, tra cui commissioni e spread sui tassi di cambio. Ciò può determinare un ulteriore
aumento dei costi di ricerca per i consumatori, riducendo così gli incentivi per gli operatori a
competere efficacemente.

In conclusione, alla luce di quanto precede e considerata la rilevanza, economica e sociale, delle
rimesse di denaro, l’Autorità auspica che la norma citata possa essere oggetto di opportune
modifiche, tese a eliminare i descritti effetti discriminatori tra operatori attivi nell’offerta di servizi
di rimessa di denaro e a ripristinare le condizioni per un corretto confronto competitivo.

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