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Smog Inquinamento Covid-19

Troppo smog in Italia: l’Europa bacchetta il Bel Paese

Numerose le procedure di infrazione avviate dall’Ue nei confronti dell’Italia per troppo smog nell’aria, ma il Bel Paese continua a violare la normativa europea in materia ambientale   Troppo smog in Italia. E come noto, l’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 106 del trattato CEEA, a fronte della violazione della normativa comunitaria…

Numerose le procedure di infrazione avviate dall’Ue nei confronti dell’Italia per troppo smog nell’aria, ma il Bel Paese continua a violare la normativa europea in materia ambientale

 

Troppo smog in Italia. E come noto, l’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 106 del trattato CEEA, a fronte della violazione della normativa comunitaria da parte degli Stati membri, contemplano un potere di intimazione della Commissione europea nei confronti del Paese che se ne renda autore, affinché ponga fine all’infrazione e, se questo non accade, il potere di adire la Corte di Giustizia con ricorso per inadempimento del diritto europeo.

Smog in Italia: la Commissione Ue si affida ai procedimenti amministrativi

Prima di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia, la Commissione avvia un procedimento amministrativo detto “procedura di infrazione”, articolato in più tappe e finalizzato a indurre lo Stato membro ad ottemperare spontaneamente agli obblighi imposti dall’Unione. La prima tappa è costituita dalla messa in mora: la Commissione invita lo Stato membro a comunicarle, entro un termine prefissato, le sue osservazioni sul problema di applicazione del diritto dell’UE riscontrato.

L’arrivo per parere motivato (a breve)

La seconda tappa è costituita dal parere motivato, nel quale la Commissione esprime il suo punto di vista sull’infrazione e crea i presupposti per un eventuale ricorso per inadempimento, chiedendo allo Stato membro di porre fine all’infrazione entro un dato termine. In caso di perdurante inosservanza, infine, la Commissione può aprire una nuova procedura di infrazione, con una nuova lettera di costituzione in mora. Il ricorso alla Corte di Giustizia segna il passaggio alla fase contenziosa della procedura, in esito alla quale lo Stato membro può essere condannato a pagare una penalità calcolata anche sulla base della gravità dell’infrazione e della sua durata.

Le norme comunitarie contro inquinamento e smog

Numerose le procedure ad oggi avviate nei confronti dell’Italia per violazione della normativa europea in materia ambientale. Fra queste, quella instaurata per violazione da parte dello Stato italiano della direttiva 2008/50/CE (direttiva relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”), in relazione alla quale la Commissione, in data 15 febbraio 2017, ha inviato all’Italia un parere motivato in cui si evidenzia il persistente superamento dei valori limite di biossido d’azoto, normativamente fissati, in 12 zone di qualità dell’aria.

Nel dettaglio, la direttiva 2008/50/CE, recepita con Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155, impone agli Stati l’istituzione di un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, finalizzato a individuare obiettivi di qualità volti a prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente; a valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; a garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.

A tali fini, la direttiva prescrive la predisposizione di piani per la qualità dell’aria e l’indicazione degli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti superano i rispettivi valori limite, fissati con direttiva 1999/30/CE e seguenti per ogni sostanza inquinante, piani che devono essere in linea con quelli formulati dall’Unione. A fronte della natura spesso transfrontaliera dei fenomeni di inquinamento e dunque della difficoltà nel perseguimento degli obiettivi della direttiva in assenza di coordinamento a livello comunitario, è altresì prevista la possibilità di intervento dell’Unione, peraltro conformemente a quanto enunciato dal Trattato sulla base del principio di sussidiarietà.

La direttiva detta una serie di principi in ordine alla necessità che gli Stati membri designino le autorità competenti e gli organismi responsabili della valutazione della qualità dell’aria-ambiente; dell’approvazione dei sistemi di misurazione; dell’analisi dei metodi di valutazione; della cooperazione fra Stati membri e Commissione. Prescrizioni cui si è data puntualmente attuazione con il decreto di recepimento.

Nel dettaglio, il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni di inquinanti, uniformandosi ai valori limite imposti a livello dell’Unione; indica gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo, le soglie di allarme e le soglie di informazione, fondandosi sul principio di zonizzazione del territorio e individua puntualmente le metodiche di valutazione della qualità dell’aria, indicando altresì la ripartizione di funzioni e responsabilità a livello organizzativo interno.

Il recepimento delle norme da parte dell’Italia

L’art. 9 del decreto di recepimento, in ossequio a quanto imposto dalla direttiva, dispone che laddove in una o più aree all’interno di zone o agglomerati, i livelli di inquinanti dovessero superare i valori limite, le Regioni e Province autonome debbano adottare un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione e a raggiungere i valori limite, purché tali misure non comportino la necessità di sostenere costi sproporzionati. La violazione da parte dello Stato italiano della normativa europea evidenziata dalla Commissione il 15 febbraio atterrebbe, appunto, al superamento dei valori limite per gli inquinanti atmosferici, tra cui NO2; in tali casi gli Stati membri sono infatti tenuti ad adottare e attuare piani per la qualità dell’aria che stabiliscano misure adeguate a rimediarvi nel più breve tempo possibile. Il parere motivato del 15 febbraio, per quanto riguarda l’Italia, si riferisce a persistenti violazioni dei valori limite per NO2 in 12 zone di qualità dell’aria. Gli Stati membri destinatari del parere motivato, fra cui appunto l’Italia, a giudizio della Commissione non avrebbero fronteggiato adeguatamente le ripetute violazioni dei limiti di inquinamento dell’aria per il diossido di azoto (NO2), che costituisce un grave rischio per la salute.

La Commissione sollecita quindi l’Italia e gli altri Paesi “ad agire per garantire una buona qualità dell’aria e salvaguardare la salute pubblica”, ricordando che più di 400 mila cittadini muoiono prematuramente nell’UE ogni anno a causa della scarsa qualità dell’aria.

Nel parere inoltrato dalla Commissione si sottolinea che qualora gli Stati membri, nel termine perentorio di due mesi, non dovessero attivarsi efficacemente mediante l’individuazione, comunicazione e attuazione di “misure idonee” a porre fine alla violazione della normativa europea e ad adeguarsi alle relative prescrizioni, “la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE”, con le rilevanti conseguenze economiche inevitabilmente successive a una eventuale sentenza di condanna.

Daria Palminteri
Articolo pubblicato su Pianeta Terra di marzo 2017

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