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Consiglio

Tutte le misure congelate dal Consiglio Ue sull’energia. Italia e Francia isolate

Come il Consiglio Ue discute e si divide su energia e price cap al prezzo del gas. L’approfondimento di Simona Benedettini, economista ed esperta di mercati energetici, tratto dal suo profilo Twitter

 

La proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas russo non verrà discussa questa settimana dai ministri europei dell’Energia: starà ai leader europei, che si riuniranno il 6 e 7 ottobre a Praga per un vertice informale e poi ancora il 20 e 21 ottobre a Bruxelles, prendere una decisione definitiva. Il tetto al prezzo del gas, dunque, slitta a ottobre. Ossia al prossimo Consiglio europeo informale che si terrà il 6 del prossimo mese a Praga. Non c’è ancora accordo tra i 27. In particolare i Paesi del nord, a cominciare da Olanda e Danimarca, ancora non sono convinti della soluzione proposta nei mesi scorsi dal presidente del consiglio italiano, Mario Draghi. Di fatto, dopo alcuni tentennamenti, anche la Germania non ha appoggiato la proposta di Italia e Francia.. (Redazione Startmag)

ECCO L’APPROFONDIMENTO DI SIMONA BENEDETTINI:

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha anticipato ieri le misure che saranno oggetto di discussione al Consiglio UE del 9 settembre. Qui la dichiarazione.

Le misure anticipate dalla presidente della Commissione:

A) riduzione dei consumi elettrici;
B) tetto ai ricavi degli impianti di generazione elettrica diversi dalle centrali a gas;
C) fissazione dei prezzi di vendita dell’elettricità;
D) tassazione degli extra-profitti delle imprese energetiche;
E) garanzie a supporto della tenuta finanziaria delle utilities;
F) tetto al prezzo di importazione del gas russo.

Le misure A), B), C) sono descritte in una proposta di Regolamento del Consiglio europeo circolata in versione leaked in questi giorni. Pertanto è possibile dare qualche anticipazione.

Sulle misure D) ed E) non è ancora possibile reperire informazioni di dettaglio.

Sulla misura F): qui un dettaglio.

A) Riduzione dei consumi elettrici

Ogni stato membro fisserebbe un obiettivo di riduzione del consumo netto mensile di elettricità pari almeno al 10% rispetto alla media dei consumi netti osservati nei cinque mesi corrispondenti del periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento è identificato con i mesi dal 1° novembre al 31 marzo dei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del Regolamento, a partire dall’anno 2017-2018.

Per ogni mese, ciascuno stato membro dovrebbe identificare con anticipo un numero di ore di picco comprese tra un minimo del 10% e un massimo del 15% di tutte le ore del mese. La riduzione dei consumi dovrà essere attivata nelle ore di picco così identificate.

Le ore di picco saranno verosimilmente definite (ma la Commissione europea ancora non ha fornito una indicazione precisa in merito) come le ore in cui i prezzi dell’elettricità eccedono 200 €/MWh.

La riduzione dei consumi elettrici nelle ore di picco potrà essere offerta, dietro compenso e tramite procedure concorsuali (aste), da tutte le tipologie di clienti finali. Quindi sia da imprese sia da clienti domestici.

I meccanismi esistenti di riduzione dei consumi elettrici possono impiegati a questo scopo. In Italia, per esempio, un servizio simile è già offerto dai clienti industriali al gestore della rete di trasmissione (Terna).

B) Tetto ai ricavi degli impianti di generazione elettrica diversi da centrali a gas

Gli stati membri dovrebbero adottare un tetto pari a 200 €/MWh. La Commissione non ha ancora identificato con precisione la grandezza di ricavo da utilizzare per l’applicazione del tetto.

Tecnologie interessate dal tetto: eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermia, idroelettrico (acqua fluente), biomasse, biogas, lignite, olio combustibile; centrali nucleari. Gli stati membri possono escludere gli impianti con potenza installata < 20kW.

I ricavi che eccedono il tetto dovranno essere restituiti dagli operatori e impiegati per finanziarie misure temporanee a supporto dei clienti domestici: p.e. sconti in bolletta, supporto a investimenti in rinnovabili e sistemi di accumulo.

In Italia, il Regolamento del Consiglio europeo potrebbe portare a rivedere l’art. 15 bis del Decreto Sostegni Ter che ha introdotto una misura molto simile a quella proposta dalla Commissione. Qui dettaglio su art. 15 bis.

C) Fissazione dei prezzi di vendita dell’elettricità

Possibile applicazione temporanea da parte degli stati membri di misure di fissazione dei prezzi dell’elettricità per i clienti domestici e le PMI (sino all’80% dei consumi).

Il prezzo potrebbe essere fissato anche al di sotto dei costi di approvvigionamento dei fornitori. In questo caso i fornitori dovrebbero essere compensati per le perdite derivanti dalla vendita di elettricità sotto costo.

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