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Spesa Pensioni

Verità e bugie sul taglio alle pensioni d’oro

L'intervento di Pietro Gonella, ex direttore generale di Asl del Veneto

È necessario innanzitutto fare una premessa: chiarire la differenza tra “Previdenza” e “Assistenza”.

  1. Il primo termine “Previdenza” si riferisce semanticamente all’ambito/al settore in cui la posizione di chi è titolare di “versamenti contributivi” validi per legge (effettivi, in quanto effettuati in costanza di attività lavorativa, e figurativi, in quanto riconosciuti/ricoperti dallo Stato per maternità, per servizio militare, per prepensionamenti, per crisi aziendali o per altre cause) dà diritto ad un trattamento pensionistico. Il secondo termine “Assistenza” si riferisce semanticamente all’ambito/al settore in cui la posizione di persone/soggetti versanti in condizioni di indigenza e/o necessità sociale dà titolo, in quanto cittadini, ad essere aiutati dallo Stato attraverso la fiscalità generale. Si tratta, è bene sottolinearlo, di persone/soggetti che non hanno versato alcun contributo o hanno versato contributi in misura tale da avere diritto ad una prestazione previdenziale inferiore al trattamento minimo; in presenza di tale ultima fattispecie scatta l’intervento assistenziale qualificato come “integrazione al trattamento minimo” dell’assegno, integrazione a carico della fiscalità generale.
  2. La suddetta premessa è fondativa e dirimente per i ragionamenti e le riflessioni/considerazioni che vengono esplicitate alle lettere c), e) e g) del successivo punto 6.
  3. Viene ritenuto importante in via preliminare suggerire di andare a rileggere quanto lo scrivente ha già dissertato sull’argomento nello scorso mese di luglio (18 e 26) e nello scorso mese di agosto (20).
  4. Pur prendendo atto dell’innalzamento della soglia da 80.000 a 90.000 euro lordi annui, non posso non ribadire – evidenziandola – la persistenza di un equivoco di fondo/vero e proprio paradosso tra titolo del DDL e quanto stabilito dall’articolo 1 dello stesso DDL: il titolo conferma “……attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo,……”, l’articolo 1 conferma un taglio al  quantum della  pensione attraverso la riduzione della   stessa   in   applicazione   del  risultato  derivante dal  rapporto  tra  i   due    coefficienti   di  trasformazione  relativi all’età del pensionamento e all’età prevista per la pensione di vecchiaia, disconoscendo in ciò – tanto è lapalissiano – il titolo del DDL!!!!!
  1. Un’indefettibile operazione di ricalcolo, ammesso e non concesso che sia fattibile in quanto violativa del principio giuridico della irretroattività della legge, secondo il “metodo contributivo” non può – per coerenza semantica e logica – che essere effettuata sulla base dei contributi, cioè il “versato” = MONTANTE CONTRIBUTIVO (insieme/complesso dei contributi versati ri-valutati alla data del pensionamento), per il quale abbiamo tutti chiesto all’INPS con Raccomandata A.R. il rilascio di un estratto certificato negli scorsi mesi: ad oggi la richiesta risulta ancora inevasa. Ma è noto a tutti gli interessati, e dovrebbe esserlo a maggior ragione anche a chi è chiamato a legiferare (il Parlamento), che per i dipendenti pubblici esistono le striscie/ruoli contributive/i solo a partire da certe date: per gli statali, ad esempio, soltanto dal 1996 in avanti!
  2. La relazione accompagnatoria del DDL contiene affermazioni/assunti davvero raccapriccianti, falsi, mistificatori e contradditori. Se ne evidenziano alcuni di seguito:

a) “………, mentre nel quadro del sistema pensionistico continuano a sussistere ambiti privilegiati, quale quello dei fruitori delle pensioni d’oro……..”

Non si capisce, o si vuol far finta di non capire, che non si tratta certo di ambiti privilegiati, ma si tratta di prestazioni previdenziali che risultano coperte dalla più alta percentuale di contributi in assoluto = 95/100% (ad esempio rispetto alla c.d. “pensioni baby” che hanno una percentuale di copertura inferiore al 20%!!!) e calcolate con il metodo/le regole stabilite medio-tempore da leggi dello Stato alle quali il “parassita” pensionato d’oro si è sempre attenuto, compreso il pagamento dell’aliquota fiscale marginale massima = 43% sui redditi di lavoro e, in continuazione, anche sul trattamento pensionistico.

b) “……e dell’urgenza di intervenire con un meccanismo correttivo di alcune evidenti iniquità di questo settore del welfare……….”

Il “meccanismo correttivo” purtroppo è inventato con un’escamotage spanometrica, cioè un tanto al salto, in quanto originato dal fatto che non si conosce il “versato” = MONTANTE CONTRIBUTIVO.

c) “…….Si pensi a come la Corte (……..), nel vagliare alcune norme, ha palesemente posto l’accento sul carattere di misura improntata alla solidarietà previdenziale e…………”

Non può certo essere lo scrivente, stante la sua non eccelsa cultura giuridica (che per onestà intellettuale non può esimersi dal rappresentare, avendo fatto solo studi economici), a confutare i deliberata dell’Alta Corte. Ma in questo specifico caso nessuno, nemmeno i singoli componenti della stessa Corte, non può non sostenere/ammettere l’incoerenza semantica dei due termini  “solidarietà”  e  “previdenziale”.

Il primo si concilia con “assistenziale” e non certo con “previdenziale”. A quest’ultimo termine non può essere associato il termine “solidarietà”, in quanto i contributi “previdenziali” non possono essere merce di scambio, non essendo consentito – per immanenza e natura intrinseca – essere sottratti alla loro destinazione specifica ab origine, che è quella di coprire le prestazioni pensionistiche, le uniche che hanno indubbio carattere previdenziale.

d) “……A tale proposito sembra evidente il carattere di non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità delle misure di ricalcolo applicate alle pensioni d’oro………”

Le affermazioni di “non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità” in relazione al termine di “misure di ricalcolo” sono mistificatorie perché correlate non ad un effettivo ricalcolo contributivo, ma a misure di riduzione delle pensioni secondo il risultato di un rapporto tra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età prese in considerazione dalla norma.

e) “…..Esse possono essere considerate – come si è espressa la Corte….. – una misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli (…..),……”

Qui vale quanto già esplicitato alla precedente lettera c), nel senso che il termine “sostegno” può essere associato al termine “assistenziale” e non certo al termine “previdenziale” per le ragioni già sopra indicate.

f) “….., di considerare salvaguardato anche il principio del legittimo affidamento dei soggetti incisi dalle misure di ricalcolo,………”

Qui vale quanto già esplicitato alla precedente lettera d), nel senso che sono “misure di riduzione” della pensione e non certo “misure di ricalcolo”.

g) “……Infatti il prelievo è di competenza diretta dell’INPS, che lo trattiene all’interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali……..”

Qui non si possono che ripetere le osservazioni espresse alle precedenti lettere d) e f), nel senso che è corretto dire per “finalità solidaristiche e assistenziali” (e non certo “previdenziali”).

h) “….., dei fondi che si libereranno in esito al ricalcolo……….”

     “…….e individua l’ambito applicativo del meccanismo di ricalcolo…….”

Sono tutte affermazioni/precisazioni contenute nella relazione di accompagnamento del DDL che contrastano con la disposizione cardine dell’articolo 1 che sancisce una “riduzione“ tout court della pensione secondo criteri che sono privi di qualsiasi validità giuridica e non certo un “ricalcolo” della pensione d’oro in base al montante contributivo.

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