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Tiscali e Comparafacile sbugiardati dal Garante per la privacy

Il Garante Privacy ha sanzionato Tiscali e il comparatore di utenze Comparafacile per telemarketing selvaggio. Tutti i dettagli sulle multe

Tegole dal Garante Privacy per Tiscali e Comparafacile.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Comparafacile e Tiscali, rispettivamente per 40.000 e 100.000 euro, a causa del telemarketing illegale. Lo rende noto l’authority presieduta da Pasquale Stanzione nella newsletter dell’11 settembre.

Tutti i dettagli.

IL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI COMPARAFACILE

Il provvedimento dell’Autorità nei confronti del comparatore di utenze Comparafacile, business unit di Renovars Digital, trae origine dal reclamo di un cittadino che, nonostante fosse iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), continuava a ricevere chiamate promozionali anche dopo la richiesta di cancellazione dei dati.

LA CONDOTTA ILLECITA

Come spiega nella nota, il Garante ha accertato che Comparafacile, dopo aver acquistato le anagrafiche da un’azienda estera, contattava le persone per chiedere se fossero interessate a ricevere offerte commerciali e, in caso affermativo, inviava loro un sms con un link a una landing page in cui avrebbero potuto fornire il consenso. Il primo contatto telefonico avveniva quindi senza aver verificato il consenso degli interessati (eventualmente acquisito dalla società fornitrice dei dati) e senza aver fornito loro alcuna informativa, la cui visione era subordinata all’accesso alla landing page, quindi alla manifestazione di interesse verso i servizi.

Nel provvedimento, il Garante ha spiegato che l’uso di un meccanismo che costringa l’utente a dichiararsi interessato ai servizi di un’azienda per acquisire l’informativa non è legittimo e che, di conseguenza, il consenso non informato non può essere considerato un valido presupposto per l’attività di marketing di Comparafacile.

COMPARAFACILE TITOLARE DEL TRATTAMENTO PERTANTO RESPONSABILE DELLE PRESUNTE VIOLAZIONI

L’Autorità non ha peraltro accolto le giustificazioni della società che affermava di agire in qualità di responsabile del trattamento e non di titolare. Ma proprio le attività svolte da Comparafacile, dalla selezione del fornitore da cui acquistare le liste alla definizione della finalità (promuovere i propri servizi), fino alla scelta del canale di contatto, la rendono invece titolare del trattamento. Ed è al titolare che sono riconducibili sia gli adempimenti previsti dalla normativa che la responsabilità per le presunte violazioni.

COSA DOVRÀ FARE COMPARAFACILE

Da qui la multa per telemarketing selvaggio di 40mila euro scattata per Comparafacile che dovrà inoltre cancellare tutti i dati personali acquisiti illecitamente.

LA MULTA DEL GARANTE PRIVACY COMMINATA A TISCALI

A differenza del provvedimento a Compafacile, generato da un reclamo, quello nei confronti della società tlc sarda Tiscali rientra nell’ambito delle attività ispettive del Garante.

Dall’istruttoria è emerso che la società forniva una informativa lacunosa, senza indicare alcun termine temporale per la conservazione dei dati, in particolare per le finalità di marketing e profilazione, indica la nota dell’Autorità. Sebbene Tiscali abbia sostenuto di aver operato nel rispetto di quanto previsto dall’informativa, l’Autorità ha evidenziato come sia sanzionabile anche un non idoneo adempimento dell’obbligo di informativa, a prescindere dall’aver cagionato o meno un pregiudizio all’interessato.

OLTRE A UNA INFORMATIVA LACUNOSA, ATTIVITÀ DI SOFT SPAM DA PARTE DELLA SOCIETÀ TLC

Peraltro, la società Tiscali aveva effettuato attività di cosiddetto soft spam, inviando – nel giro di quattro mesi – sms a oltre 160mila clienti che non avevano manifestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni promozionali.

La società ha interpretato in modo illegittimamente estensivo la normativa che prevede l’invio di comunicazioni pubblicitarie senza il consenso dell’interessato solo via posta elettronica ed esclusivamente a determinate condizioni: quali, ad esempio, l’aver ad oggetto prodotti e/o servizi forniti dal titolare e non da terzi, e che tali utilità siano analoghe a quelli già acquistate dall’interessato.

Alla luce di quanto riscontrato nell’istruttoria, l’authority ha comminato nei confronti dell’operatore una multa di 100mila euro.

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