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Casteldaccia

La strage di Casteldaccia? Ecco cosa prevede la normativa sugli ambienti “sospetti di inquinamento e confinati”

Dopo la strage di Casteldaccia, bisognerà verificare se tutti gli adempimenti previsti siano stati osservati compiutamente. E con metodo sostanzialista. L'intervento di Maurizio Sacconi.

La strage di Casteldaccia suscita l’emozione collettiva e molti interrogativi perché nel 2011, dopo l’ennesimo infortunio mortale plurimo, fu prodotto un decreto di qualificazione delle imprese che operano in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.

Il d.P.R. n. 177/2011 ha introdotto misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgano attività in luoghi di lavoro connotati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, quali silos, cisterne, cunicoli e simili, nei quali si erano avuti infortuni sul lavoro particolarmente gravi, con dinamiche infortunistiche ripetitive e drammatiche. Le disposizioni impongono a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che possano svolgere attività lavorative in questi  ambienti un elenco puntuale dei requisiti di qualificazione.

In particolare:

  1. la necessità della integrale applicazione dei previgenti obblighi in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze
  2. l’obbligo per tutti i lavoratori di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a corsi di formazione
  3. l’obbligo per ciascuna impresa di avere personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunto con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso certificati) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza
  4. l’obbligo di procedere a specifica informazione e formazione con verifica del concreto apprendimento
  5. l’obbligo per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi specifici con conseguenti attività di addestramento al loro uso corretto
  6. la effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato relativamente alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi
  7. il rispetto integrale degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
  8. il rispetto della parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento
  9. il dovere del committente di trasmettere tutte le informazioni sulle caratteristiche dei luoghi, cosa vi è stato contenuto, che tipo di reazioni possano svilupparsi in caso di lavorazioni improprie e, infine, quali siano le procedure di emergenza da applicare in caso di incidente sul lavoro, il tutto per un periodo sufficiente e adeguato e, comunque, non inferiore ad un giorno
  10. ’obbligo per il committente di individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato che vigili sulle attività per garantire il migliore coordinamento e limitare il “rischio da interferenza” delle lavorazioni.

Si tratterà ora di verificare se tutti questi adempimenti siano stati osservati compiutamente. E con metodo sostanzialista.

Maurizio Sacconi

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