skip to Main Content

Quota 100

Semplicazioni? Il governo non digitalizzerà il libro unico del lavoro

Nel decreto Semplificazione, il governo esclude che digitalizzerà il libro unico del lavoro eppure la norma istitutiva prevede proprio una gestione telematica... L'opinione (notiziosa) di Cazzola

Nei dibattiti sulle riforme, in vista degli stanziamenti del Recovery fund, la parola digitalizzazione fa rima con pubblica amministrazione. L’esigenza di una forte implementazione della rete digitale è palese per tante attività (lo smart working in primo luogo) e tanti servizi. Si pensi solo al collegamento delle banche dati che consentirebbe dei progressi sostanziali in tanti campi cruciali come il fisco e il lavoro ad esempio (la scomparsa dai radar della piattaforma del Mississippi per attivare le politiche del lavoro è sotto gli occhi di tutti gli operatori).

Nel decreto Semplificazione ci siamo imbattuti in una norma che ha suonato un campanello nella memoria di un ex deputato, ai suoi tempi vigile e attento. Il Dossier di documentazione predisposto dai Servizi Studi chiarisce l’arcano: l’articolo 3 (Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro) al comma 1 abroga l’articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, recante la previsione della tenuta in modalità telematica presso il Ministero del lavoro del libro unico del lavoro, istituito dall’articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Risaliamo alle norme citate. L’ultimo articolo citato istituisce il libro unico del lavoro, mentre il primo – che viene abrogato – dispone quanto segue: ‘’Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali’’. ‘’Comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’’.

Che cosa succede, dunque? Lo spiega la Relazione tecnica del decreto Semplificazione: ‘’La RT esclude che la l’abrogazione in esame determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di converso, l’eliminazione della disposizione attualmente vigente fa venir meno l’obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare un’apposita struttura informatica che avrebbe dovuto assicurare la gestione telematica del Libro unico del lavoro (cd. LUL), compresa la sua conservazione con modalità idonee ad assicurare la immodificabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute’’.

In poche parole il libro unico del lavoro non proverà l’ebbrezza della digitalizzazione. Resterà nella forma prevista nel 2008. L’innovazione veniva presentata così dal ministro del Lavoro Maurizio Sacconi.

Dalla lettura risulterà evidente che una gestione telematica – e quindi a disposizione delle amministrazioni interessate – non sarebbe stata uno spreco.

– Contabilità del lavoro in un «libro unico».

Viene introdotto il nuovo «libro unico» sul lavoro. Con l’esclusione del solo datore di lavoro domestico, i datori di lavoro privati dovranno istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore, sul libro andranno indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Relativamente alle modalità di compilazione, per ciascun mese di riferimento nel libro unico andrà effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate (quindi sia quelle fiscale o quelle contributive che quelle sindacali, per esempio), le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario andranno indicate specificatamente. Il libro unico, ancora, dovrà contenere un calendario delle presenze da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. L’attuazione della disciplina è rimessa a un provvedimento del ministro del lavoro. Questo decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra, dovrà stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico nonché la disciplina del relativo regime transitorio.

Il libro unico sostituirà anche l’attuale cedolino paga. Infatti, è previsto che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico, il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla predetta legge.

Alla contestazione di tutte le sanzioni amministrative nei confronti dei consulenti del lavoro inadempienti provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Back To Top