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Quota 100

Riforma pensioni, che cosa combinerà il governo

Nella manovra del governo rinvii e proroghe senza visione sulla riforma delle pensioni. Il commento di Giuliano Cazzola 

Nel disegno di legge di bilancio 2021 – a stare ai testi delle bozze – il lavoro e più in generale il welfare trovano spazio in diversi articoli, ma la logica risponde sempre ai medesimi criteri: il “ristoro”, l’incentivo, lo stanziamento mirato, il rinnovo, la proroga e il rinvio. Se qualcuno pretende una visione o un programma coordinato è pregato di ripassare. Come ha affermato il totocommissario Domenico Arcuri: portare pazienza. Il Giorno dell’Avvento arriverà insieme al Recovery fund in vista del quale il Governo predisporrà dei piani di riforma che – dicono a palazzo Chigi – ci libereranno dell’angoscia del tirare a campare.

Per quanto riguarda il lavoro i due Cavalieri dell’Apocalisse continuano a procedere appaiati: l’uno a sostegno dell’altro. Da un lato è prevista la proroga della cassa integrazione Covid-19 per ulteriori 12 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021. Stesso limite anche per il divieto di licenziamento così come per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Sul versante della maggiore occupazione la bozza conferma la linea degli incentivi all’assunzione, rafforzando sia la normativa che le risorse disponibili al Sud. Infatti, l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Nel formulare questa norma il Governo è consapevole della possibilità di incorrere nel divieto degli aiuti di Stato alle imprese. Pertanto l’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Molte iniziative riguardano il lavoro autonomo, l’imprenditoria femminile e altre forme di attività innovative. Merita un certo interesse – considerando la delicatezza della materia – l’introduzione del visto “lavoro autonomo-start up” con l’obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l’avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a “cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese ‘start-up innovative’ in presenza dei requisiti previsti dalla legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa”.

È confermata la possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni previste, a un intervento di Cigs finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. Nel testo è poi prevista una norma riguardante i contratti a tempo determinato che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente fino al 31 marzo 2021, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi.

È prevista una disposizione che stanzia nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa disciplinati, destinate ai trattamenti di Cigs e di mobilità in deroga nell’anno 2021. Vengono incrementate per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all’integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro.

Novità anche per l’Ape sociale di cui è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021. In particolare potranno beneficiare dell’indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo. È prevista inoltre la  proroga di Opzione donna per le lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

Il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sarà considerato per intero utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo previsto dalla legge. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determini rapportando il totale della contribuzione annuale al suddetto minimale contributivo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che “ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”.

Viene data attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l’ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro (c.d. pensioni d’oro) e prorogando le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di bilancio 2020.

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