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Riforma Fiscale

Riforma fiscale, cosa funziona e cosa va migliorato secondo le Pmi

Per migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, occorre potenziare la compliance fiscale e disincentivare contenzioso. L'intervento di Giuseppe Carà, consigliere nazionale di Unimpresa.

 

La delega al governo per la riforma fiscale contiene indubbiamente spunti di riflessione interessanti e, in parte, apprezzabili in materia di compliance fiscale. In attesa di indicazioni concrete, appare opportuno e doveroso avviare un percorso di riflessione su alcune tematiche che possano fungere da stimolo anche per ogni valutazione e intervento successivo. Uno degli obiettivi primari della compliance fiscale è quello di instaurare e creare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente per aumentare il livello di certezza nell’applicazione delle norme tributarie e, in ottica deflattiva, per gestire in modo trasparente e collaborativo la fase endoprocessuale e precontenziosa. Il tutto si snoda anche attraverso diversi istituti deflattivi già presenti nel nostro ordinamento giuridico e che oggi, alla luce dei principi fissati dalla legge delega, necessitano di una decisa e coraggiosa revisione stante alcune evidenti criticità̀ emerse nel corso dell’applicazione pratica.

Se è vero che la mediazione tributaria ed altri strumenti deflattivi probabilmente non hanno funzionato adeguatamente, occorre anche interrogarsi sulle ragioni di tale annunciato fallimento. Nel caso della mediazione tributaria – demandata ad un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto di accertamento e non ad un soggetto terzo, neutrale e imparziale – si è rivelata spesso un’inutile duplicazione dell’accertamento con adesione, finendo per esaurirsi in un mero e inutile prolungamento dei termini per dare avvio alla fase contenziosa. Per far sì che questi strumenti – importantissimi – possano funzionare occorre valorizzarne la logica e le finalità per cui sono stati pensati, rivedendone le regole di funzionamento. A partire dallo strumento dell’autotutela, passando dall’accertamento con adesione, per arrivare alla mediazione tributaria e alla successiva ed eventuale conciliazione giudiziale. Se davvero si vuole incidere sul rapporto e sulla relazione tra fisco e contribuente, occorre migliorare la qualità del dialogo, rivedendo il funzionamento dei sistemi deflattivi esistenti e conferendo agli stessi una maggiore dignità normativa.

In quest’ottica appaiono apprezzabili le indicazioni di cui alla delega e, in particolar modo, quanto indicato al primo comma, punto a) e b) dell’art. 4, laddove si evidenzia la necessità di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa, così come la necessità di valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio della certezza del diritto.

Un’altra indicazione interessante che merita un doveroso approfondimento in sede di definizione delle misure attuative è quella di cui alla lettera g) del medesimo articolo, laddove viene evidenziata la necessità di potenziare l’esercizio del potere di autotutela, estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo – contabile dinanzi alla Corte dei Conti alla sola condotta dolosa.

Il più delle volte, lo strumento di cui sopra si è rivelato sterile e inefficace sul versante dell’auspicata deflazione del carico giudiziario, costringendo, di fatto, a fronte di un comportamento silente dell’amministrazione, il contribuente a dare avvio al procedimento contenzioso per non incorrere in pericolose decadenze. A fronte della paventata abrogazione dell’istituto del reclamo – mediazione, occorrerà rivedere con grande cura e attenzione il funzionamento dei meccanismi deflattivi del contenzioso tributario, per far sì che si possa incidere in modo significativo sui livelli del contenzioso e migliorare – soprattutto – il rapporto fisco / contribuente anche in ragione della previsione di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 17.

Tale comma prevede l’introduzione di una disposizione generale che attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, in ossequio al principio del contraddittorio, seppur con alcune eccezioni correlate alla natura del controllo. A tal fine, la disposizione attribuisce al legislatore delegato il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo e concedendo al contribuente un congruo termine per eventuali osservazioni. Al legislatore delegato viene, altresì, demandato il compito di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. Quest’ultimo aspetto rappresenta un indubbio interesse e potrebbe essere ulteriormente arricchito prevedendo, ad esempio, la formulazione di una proposta di definizione, accompagnata, in caso di accettazione da una riduzione delle sanzioni, da calcolarsi in applicazione dei nuovi parametri demandati al legislatore delegato.

Il principio di riferimento e la logica che dovrà guidare il legislatore delegato è quella di un concreto cambio di prospettiva del rapporto e della gestione della fase precontenziosa e contenziosa. Occorrerà creare le basi per un confronto reale, effettivo, concreto e trasparente, ispirato al reciproco rispetto delle posizioni, giuridicamente tutelate e valorizzate in un quadro chiaro e definito che offra maggiori certezze alle parti.

Sul tema, in fase di attuazione, si auspica un confronto costruttivo e collaborativo con tutte le parti direttamente coinvolte e rappresentative di interessi rilevanti, sul presupposto che la compliance e il potenziamento degli strumenti deflattivi del contenzioso possa rappresentare la via maestra per un effettivo e concreto miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuente, gettando le basi per un inversione di rotta nella gestione delle conflittualità anche in ambito tributario, nel rispetto delle posizioni e degli interessi coinvolti.

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