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Pensioni

Pensioni: riflessioni e domande sulla rivalutazione definitiva

L'intervento di Michele Poerio, presidente nazionale Federspev, e Carlo Sizia, esperto previdenziale Federspev.

Nel periodo antecedente la riforma previdenziale Dini (L. 335/1995) la perequazione  automatica delle pensioni avveniva su base prima semestrale e poi annuale (grazie Amato!!!) in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Successivamente, a parte alcuni “tagli” alla rivalutazione delle pensioni oltre 5 volte il minimo INPS, alla fine degli anni ’90, nei primi anni 2000 il meccanismo rivalutativo rispetto ai processi inflattivi è andato stabilizzandosi con la legge 388/2000 secondo il seguente schema:

  • rivalutazione del 100% per gli importi delle pensioni fino a 3 volte il minimo INPS;
  • rivalutazione del 90% per gli importi delle pensioni tra 3 e 5 volte il minimo INPS;
  • rivalutazione del 75% per gli importi oltre 5 volte il minimo INPS.

Il meccanismo “a scaglioni” anzidetto, già caratterizzato da un freno alla rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, consentiva, comunque, una rivalutazione media complessiva attorno all’80% rispetto  all’inflazione accertata, previsionale o definitiva che fosse.

Dal 2008 sulla rivalutazione delle pensioni medio-alte si è abbattuta una vera tempesta legislativa, veicolata sempre attraverso le leggi finanziarie o di bilancio, senza alcun confronto con le OO.SS. delle categorie interessate, certo non rappresentate dal sindacalismo confederale politicizzato, in particolare:

  • legge 247/2007: totale mancata perequazione per le pensioni oltre 8 volte il minimo INPS;
  • legge 214/2011 (Fornero): mancata perequazione per gli importi oltre 3 volte il minimo INPS, successivamente diventata mancata perequazione per gli importi oltre 6 volte il minimo, dopo la censura della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 ed il “contentino” concesso per gli importi tra 3 e 6 volte il minimo INPS dal d.l. 65/2015 del Governo Renzi che  ha derubato i pensionati con importi medio-alti di circa 20 miliardi;
  • legge Letta 147/2013: cessa il meccanismo “a scaglioni”, le fasce economiche prese a riferimento per la rivalutazione passano da 3 a 5 e l’incremento, in percentuale progressivamente decrescente, opera sull’intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta sui diversi importi della singola pensione, così che nessun segmento di essa è rivalutato al 100% e la rivalutazione delle pensioni medio-alte scende dall’80% medio circa a sotto il 50%;
  • legge 234/2021 (a valere per il 2022), unica pausa contro l’accanimento anti rivalutativo: si ritorna (Governo Draghi) al sistema a scaglioni sui diversi importi della singola pensione: + 100% fino a 4 volte il minimo; + 90% tra 4 e 5 volte il minimo; + 75% oltre 5 volte il minimo INPS, sulla falsariga della legge 388/2000, con inflazione previsionale 2022 all’1,7% e definitiva all’1,9%;
  • legge 197/2022 (prima legge di bilancio Meloni), a valere per il biennio 2023-2024, che, senza neppure sapere quale sarebbe stata la svalutazione previsionale 2024, rinnova l’accanimento dello schema Letta, articolato in 6 fasce sulla base dell’importo complessivo della pensione, inasprendolo, e cioè: rivalutazione al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS; all’85% tra 4 e 5 volte il minimo; al  53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo;  al 37% tra 8 e 10 volte; al 32% per gli importi complessivi oltre 10 volte il minimo;
  • legge di bilancio 213/2023 (seconda legge di bilancio Meloni): la rivalutazione 2024 delle pensioni rimane invariata, rispetto alla legge 197/2022 anzidetta, tranne che per un ulteriore abbattimento di 10 punti percentuali (dal 32 al 22%) per la rivalutazione delle pensioni di importo oltre 10 volte il minimo INPS.

Riflessioni e domande:

  1. quando la svalutazione è più bassa (2022: previsionale al + 1,7% e definitiva al + 1,9%) le pensioni medio-alte vengono meglio rivalutate (attorno all’80% medio dell’inflazione accertata); quando la svalutazione è più severa (anno 2023: previsionale al + 7,3% e definitiva al + 8,1%, con conseguente conguaglio a fine anno del + 0,8%) la rivalutazione delle pensioni medio-alte, in particolare di quelle oltre 10 volte il minimo, scende al 32% rispetto all’inflazione accertata ( quindi in concreto + 2,336% di aumento e + 0,256% di conguaglio, rispetto al + 8,1% dell’inflazione definitiva 2022);
  2. quella anzidetta è la prova provata che lo schema di perequazione delle leggi 197/2022 e 213/2023 (Meloni), come della legge 147/2013 (Letta), non mira a difendere le pensioni medio-alte dagli insulti inflattivi, ma ad imporre su di esse un prelievo improprio, di natura sostanzialmente tributaria, al di là del nomen juris, trattandosi di “ablazione patrimoniale” autoritaria, ingravescente e non recuperabile, rispetto ad un diritto perfetto del cittadino pensionato offeso;
  3. ma non bastava ancora lo sfregio della legge 197/2022 in materia di perequazione delle pensioni medio-alte, si è ancora voluto infierire per il 2024 (art. 1, c. 135, legge 213/2023) sulle pensioni oltre 10 volte il minimo (già le più penalizzate), portando la loro rivalutazione al 22% rispetto all’inflazione (in concreto, tenendo conto dell’inflazione previsionale per l’anno 2023 di + 5,4%, l’incremento é del + 1,188%). Non si è neppure applicata (nel 2024 sul 2023) la banale proporzione + 7,3 : 32% = + 5,4 : x, che avrebbe almeno portato, con un piccolo arrotondamento, al + 24% nel 2024. Visto che l’inflazione diminuiva, bisognava incrementare il tributo improprio! Altro che “legittimo affidamento”, da parte del cittadino, pensionato ed elettore, nello Stato e nei suoi Organismi ed Istituzioni;
  4. anche senza tener conto della rivalutazione media limitata all’80% circa, introdotta dalla legge 388/2000 (considerata ormai consolidata e quasi “fisiologica”), in soli 2 anni le pensioni oltre 10 volte il minimo hanno perso 48 punti percentuali di perequazione nel 2023, e 58 punti percentuali nel 2024 rispetto ai criteri della legge Draghi (L. 234/2021), in concreto poco meno del 7% effettivo;
  5. inoltre, solo negli ultimi 18 anni, la rivalutazione delle pensioni anzidette (medio-alte del ceto medio e delle classi dirigenti, sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 13 anni consecutivi (72,22% del periodo), facendo perdere agli assegni di diritto il 20-25 % medio del loro potere d’acquisto effettivo. E di più hanno perso i Colleghi che hanno dovuto patire anche il ricorrente “esproprio proletario di sovietica memoria” del “contributo di solidarietà”, e di più avremmo perso tutti noi se, per fortuna, l’inflazione degli anni 2016, 2017, 2021 non fosse stata vicino allo 0%;
  6. i titolari di pensioni medio-alte, in pensione da 15-20 anni circa,  che hanno avuto riconosciuta di diritto una pensione di tipo retributivo (tasso di sostituzione medio dell’80-85%), si trovano oggi a godere di fatto di una pensione simil-contributiva o mista (tasso di sostituzione medio del 60-65%). Il tutto attraverso leggi di bilancio, senza alcuna riforma previdenziale organica e con grave scorrettezza sul piano istituzionale della legittimità delle fonti;
  7. la “patrimoniale” sulle pensione medio-alte (da deficit di rivalutazione) non solo stride perché priva dei requisiti di universalità e progressività richiesti dall’art.53 della Costituzione, ma non si giustifica neppure sul piano concreto e morale. Basta guardare il nostro sistema fiscale IRPEF: 13 milioni di potenziali contribuenti non pagano l’IRPEF (o perché privi di reddito, o perché evasori totali, o perché il cumulo di deduzioni/detrazioni ha azzerato il reddito), 40,5 milioni di contribuenti IRPEF ha assolto nel 2022 l’obbligo ed il reddito totale dichiarato , riferito al 2021, è risultato composto per circa l’83% da redditi da lavoro dipendente o da pensione. Inoltre la categoria fiscale di appartenenza dei pensionati oltre 60.000  € lordi/anno (pensionati da  8 volte il minimo INPS in su), che rappresenta il 5% dei contribuenti effettivi, paga già più del 40% del carico totale IRPEF (rapporto 1 : 8). Questi sono i dati ufficiali e concordanti Mef – Agenzia delle Entrate, quindi cosa si vuole di più da noi? E la ventilata prossima riforma del sistema fiscale ha già messo le mani avanti: dato che si prospetta un vantaggio fiscale di 260 €/anno per i redditi oltre 50-55.000 € lordi/anno, è già prevista per tale classe di contribuenti (anche se pensionati) una riduzione di pari importo delle detrazioni d’imposta!

Tutto ciò premesso e considerato, occorre chiedersi:

  • che fine ha fatto il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) se ex lavoratori dello stesso settore ricevono, alcuni, una rivalutazione piena della loro pensione (pensioni fino a 3 volte il minimo e, dal 2020, fino a 4 volte), mentre per altri la rivalutazione è azzerata, o gravemente limitata?
  • Che ragione c’è perché, a parità di reddito, alcuni pensionati siano tassati, di fatto, due volte, con chiara discriminazione anche rispetto ai lavoratori attivi?
  • Che fine ha fatto il rapporto doveroso tra quantità, qualità, responsabilità, merito, e relativa retribuzione, nonché di necessaria proporzione tra retribuzione e pensione (art. 36 Cost.) e la ripetuta affermazione della Consulta stessa che qualifica la pensione, in decine di sentenze, come “retribuzione differita”? In questo modo l’appiattimento trionfa ed il merito scompare!
  • Che ne è del principio dell’adeguamento delle pensioni “alle esigenze di vita” dei cittadini ex lavoratori quando questo valore viene costantemente subordinato alle esigenze della finanza pubblica, in chiara deroga rispetto a lettera e spirito dell’art. 38 della Costituzione vigente?
  • Chi è, allora, che ha ispirato un meccanismo così indecente di indicizzazione delle pensioni medio-alte nel biennio 2023-2024, in periodo di severa svalutazione, forse il sottile pensiero del Sottosegretario C. Durigon, che provenendo dal sindacalismo confederale deve aver assimilato, più che i principi costituzionali, quelli dell’appiattimento e della mortificazione, a prescindere, delle alte professionalità? Ci dispiacerebbe fosse “farina del sacco” del Ministro Giorgetti, che riteniamo persona avveduta e poco propensa agli auto-goal;
  • quando, nell’ambito INPS, si distinguerà chiaramente, a partire dai bilanci e dalle coperture, quanto è competenza della assistenza e quanto della previdenza? Nell’attuale caos fioriscono discrezionalità e abusi e l’Istituto rischia di trasformarsi in un “lazzaretto socio-assistenziale”;
  • che ne è delle “buone pratiche”, in materia di perequazione, adottate dai Paesi civili Ocse, cioè: perequazione automatica (non soggetta ai capricci annuali delle leggi di bilancio); uniforme, cioè indipendente dalla misura della pensione; positiva in termini reali, cioè non soggetta a “tagli” addirittura rispetto alla svalutazione previsionale e teorica per evitare le “pensioni d’annata” ?

Di fronte a tanto sfascio non ha rappresentato un argine, almeno negli ultimi 20 anni, neppure la Corte Costituzionale: troppe ambiguità, troppi ossequi al Palazzo, troppi contorcimenti pur di mettere un “cerotto” alla mala-legislazione, troppi giudici così attenti a non leggere la Costituzione vigente, ma ad interpretarla a loro piacimento, da trasformarsi essi stessi in legislatori abusivi.

Tuttavia non c’è da disperare, nonostante tutto, CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida continueranno imperterrite a difendere i loro associati, le loro pensioni dirette e di reversibilità, ad impugnare presso le Magistrature competenti, in Italia e in Europa, le leggi sulla previdenza che puzzano di incostituzionalità lontano un miglio, nello certezza che “ ci sarà pure un giudice a Berlino” (parafrasando Brecht) che ama la Giustizia ed i Diritti, se correttamente maturati e riconosciuti, non solo “pretesi e supposti”.

Sembrerebbe invece paradossale dover attendere che la svalutazione si sgonfi o si annulli per vedere finalmente riconosciuto un dignitoso meccanismo di perequazione delle nostre pensioni!

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