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Rating della legalità, tutte le novità dell’Antitrust

Dal 20 ottobre, è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Tutti i dettagli Dal 20 ottobre, è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Per la sua stesura l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto conto delle osservazioni arrivate dagli stakeholder tramite la consultazione…

Dal 20 ottobre, è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Per la sua stesura l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto conto delle osservazioni arrivate dagli stakeholder tramite la consultazione pubblica appositamente effettuata.

Tra le modifiche – si legge in una nota dell’Agcm – c’è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo. Inoltre, per rendere il rating sempre più rispondente agli obiettivi individuati dal legislatore, aumentano i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo.

In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l’istituto. Altra novità: ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta.

Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano il suo adeguamento alla giurisprudenza intervenuta e la semplificazione e la chiarificazione del procedimento.

La piattaforma WebRating, attraverso la quale le società presentano per via telematica le domande di rating, è stata già aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING

Esigenze alla base della modifica regolamentare:

  • valorizzazione della natura premiale dell’istituto;
  • eliminazione di taluni dubbi interpretativi del Regolamento;
  • adeguamento del Regolamento alla giurisprudenza intervenuta;
  • semplificazione e chiarificazione del procedimento. 

Novità sui soggetti e i controlli:

  • Possibilità di chiedere il rating per tutti gli enti iscritti al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (c.d. R.E.A.). Tali enti, che esercitano attività di impresa in via non esclusiva o prevalente, devono possedere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal Regolamento (sede legale e/o operativa in Italia, fatturato superiore a due milioni di euro e anzianità di iscrizione al R.E.A. di almeno due anni). Trattasi di enti di rilevanti dimensioni (ad esempio le associazioni come la Croce Rossa), i quali partecipano ricorrentemente a pubbliche gare ove il rating di legalità funge da elemento premiale. L’obiettivo è quello di evitare asimmetrie competitive tra operatori economici che operano negli stessi ambiti di mercato.
  • I requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento devono essere posseduti non soltanto dagli amministratori della società che ha richiesto il rating, ma anche dagli amministratori della società controllante o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento. Il legale rappresentante della società che richiede il rating deve dichiarare nella domanda la sussistenza dei requisiti del Regolamento non solo per i soggetti rilevanti della propria società ma anche per gli amministratori della società controllante, sotto la propria responsabilità e a pena delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Novità sui reati

  • Ai reati considerati impeditivi al rilascio del rating si aggiungono i reati di usura (art. 644 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis p.) e bancarotta fraudolenta (art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare). Tali reati sono stati inseriti nel Regolamento in ragione della loro gravità e rilevanza del bene tutelato, considerata peraltro la natura premiale del rating.

Novità sugli obblighi di comunicazione e relative conseguenze

  • Rispetto alla disciplina previgente e in un’ottica di favore per le imprese, devono essere comunicati all’Autorità soltanto gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti e le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating. Ad esempio, l’impresa non deve più comunicare all’Autorità il trasferimento della sede legale e/o operativa, la nomina e la revoca di Sindaci, membri dell’Organismo di Vigilanza, etc.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, in aggiunta alla revoca del rating, già prevista nella disciplina previgente, si aggiunge il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo al rilascio del rating

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