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Quota 100

Quali ammortizzatori sociali al tempo del Covid-19?

Il governo si appresta a prendere dei provvedimenti sul versante degli ammortizzatori sociali allo scopo di tutelare il reddito e l’occupazione dei lavoratori. L'analisi di Giuliano Cazzola

Il governo si appresta a prendere dei provvedimenti sul versante degli ammortizzatori sociali allo scopo di tutelare il reddito e l’occupazione dei lavoratori ed evitare che, per un congruo periodo (quando finirà la crisi da Covid-19?), le imprese in grande difficoltà (addirittura chiuse d’autorità) siano costrette a licenziare.

La questione da affrontare è chiara anche se difficile e onerosa: si tratta di sostenere le aziende – in particolare le pmi con interventi specifici di varia natura – affinché possano superare questa traversata del deserto portandosi appresso le loro maestranze.

L’ammortizzatore sociale che comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro è la cassa integrazioni guadagni, nelle sue differenti tipologie: una prestazione finanziata dalla contribuzione previdenziale e dai trasferimenti dal bilancio dello Stato e gestita dall’Inps.

Alla cassa integrazione ordinaria (cigo) accedono le imprese che incorrono in un evento che le costringe a sospendere temporaneamente la produzione, superato il quale vi è la prospettiva di tornare alla normalità. La cassa integrazione straordinaria (cigs) viene accordata alle aziende che devono fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in caso di crisi aziendale e sottoposizione a procedure concorsuali.

L’intervento è pertanto più complesso, di maggiore durata e più oneroso. Ed è il frutto di un negoziato con l’intervento ministeriale. Ma da alcuni anni è entrata nel circuito delle tutele per l’integrazione del reddito, in caso di sospensione del lavoro, una forma definita . Si tratta di un ammortizzatore disposto a sostegno di imprese o lavoratori esclusi dalla normativa sulla cassa integrazione guadagni, che operano in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in appositi accordi governativi.

Tale misura, di carattere quasi eccezionale, è entrata a far parte, durante la crisi, prima finanziaria, poi produttiva, del 2008-2009, della gestione corrente degli ammortizzatori sociali: per tante buone ragioni, la più importante delle quali è dipesa certamente dalla necessità di affrontare tempestivamente ed adeguatamente una crisi improvvisa e drammatica, tanto che le imprese, trovatesi all’improvviso prive di ordini e sottoposte alla richiesta di rientrare dalle loro esposizioni con le banche anche per il credito ordinario, costrette a ridurre drasticamente i loro volumi produttivi, si ponevano drammaticamente il problema di che cosa fare della manodopera.

Il Governo Berlusconi giocò la carta degli ammortizzatori sociali, estendendone, mediante la cig in deroga e la riorganizzazione, in via amministrativa, della cig ordinaria (cigo) e di quella straordinaria (cigs), la copertura, senza soluzione di continuità, anche ai quei settori del mondo del lavoro dipendente (più della metà) che ne erano privi. Nel febbraio 2009, in seguito all’accordo tra lo Stato e le Regioni, furono mobilitati 8 miliardi (rispettivamente 5,5 e 2,5) per l’anno in corso e per il 2010. Il c.d. tiraggio della cig (ovvero l’effettiva utilizzazione delle ore autorizzate) fu pari al 65% nel 2009 e al 50% nel 2010 (è bene notare che le ore utilizzate sono sempre meno di quelle autorizzate, perché le aziende intendono cautelarsi chiedendo di più di quanto serva effettivamente).

Così, lo strumento straordinario della Cig in deroga accompagnò tutto il percorso della crisi (si stimò che grazie a questa misura nel complesso siano stati salvati 700mila posti di lavoro). L’applicazione della cig in deroga fu mantenuta, nella legge n.92 del 2012 (la riforma Fornero del mercato del lavoro), all’interno del percorso graduale con cui le previgenti tutele accompagnavano l’andata a regime, nel 2016, di quelle nuove (l’Aspi). Sempre nella riforma Fornero, però, venne indicata una soluzione strutturale anche per quei settori che erano stati tutelati dalla Cig in deroga perché tornavano a non disporre di altre forme di salvaguardia dei redditi in caso di sospensione del lavoro. Si trattava dell’istituzione di Fondi interprofessionali per la tutela dei lavoratori nei settori non protetti.

Il jobs act, in una certa misura, mise a punto quest’ultima impostazione, articolando e rafforzando la linea dei Fondi interprofessionali e dell’integrazione dei salari. Il processo, tuttavia, è andato avanti faticosamente anche per l’inerzia delle parti sociali. La reintroduzione della cig in deroga rappresenta quindi un passo indietro rispetto ad un corretto ordinamento degli ammortizzatori sociali che non hanno ancora raggiunto – nonostante le estensioni a settori che ne erano privi – un carattere universale.

La cig in deroga – finanziata dallo Stato – consente però un intervento sollecito. A questo proposito è utile ricordare che, a suo tempo, il ministro Maurizio Sacconi risolse il problema in via amministrativa con l’Inps (attraverso la Circolare n.58 del 2009 e i successivi Messaggi). Non solo venne stabilito un conteggio diverso per le settimane di cassa infrazione sulla base dei giorni effettivamente trascorsi, ma fu stabilito che un’azienda la cui crisi fosse ricompresa nei criteri previsti, potesse accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la cassa integrazione ordinaria (cigo) quando questa fosse stata fruita nel limite massimo di 52 settimane. Salvo il ricorso successivo alla cig in deroga.

Questo impianto consentì di fronteggiare, in tempi utili e con adeguatezza di mezzi, l’emergenza economica ed occupazionale.

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