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Poste Agcm Italiane Milkman

Poste Italiane, ecco perché l’Antitrust ha strapazzato la pubblicità di buoni e libretti Cdp

Tutti i dettagli sugli impegni imposti dall'Antitrust a Poste Italiane

 

L’Antitrust ha censurato di nuovo Poste Italiane per pubblicità ingannevole.

A finire sotto accusa questa volta è stata la campagna pubblicitaria “Buono a sapersi” realizzata dal gruppo capeggiato dall’ad, Matteo Del Fante, tra il 6 luglio e l’8 ottobre 2018 per promuovere i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio postali emessi da Cassa depositi e prestiti (Cdp).

Già a fine 2015 il Garante del mercato e della concorrenza aveva inflitto una multa di 540mila euro a Poste per la pubblicità ingannevole dei Libretti Smart.

Adesso l’autorità si limita a far rispettare al gruppo postale quanto promesso negli spot e negli annunci pubblicitari.

“In particolare – sintetizza oggi il Sole 24 Ore – il gruppo si è impegnato – dopo una trattativa con l’Agcm – a farsi carico dell’imposta di bollo e della ritenuta fiscale sugli interessi dovute sui buoni e sui libretti sottoscritti da 300mila-1,1 milioni di clienti nel trimestre di durata della campagna pubblicitaria”.

Secondo quanto accertato dall’Antitrust, negli spot non veniva chiarito che gli interessi per i buoni venivano riconosciuti solo dopo un primo periodo di tempo e che gli oneri fiscali potevano addirittura determinare un’erosione del capitale investito.

ECCO DI SEGUITO GLI IMPEGNI CHE L’ANTITRUST HA IMPOSTO A POSTE ITALIANE (TRATTI DALLA DELIBERA AGCM)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell’ambito del procedimento n. PS11215, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 8 ottobre 2018, avente ad oggetto le condotte commerciali di Poste Italiane S.p.A. in materia di campagne promozionali relative ai libretti e ai buoni fruttiferi postali, Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

Impegno n. 1)

Circa l’applicazione degli oneri fiscali (ritenuta fiscale ed imposta di bollo annua) ai Libretti di Risparmio, Poste, per i clienti che hanno sottoscritto Libretti di risparmio nel periodo ricompreso tra il 6 luglio 2018, quale data di inizio della campagna pubblicitaria in esame, e l’8 ottobre 2018, quale data di notifica del Provvedimento [rectius comunicazione di avvio] (“Periodo di Riferimento”), si impegna a:

(i) rendere neutra l’applicazione dell’imposta di bollo annua pari a 34,20 euro, nella misura pro-rata temporis dovuta;

(ii) riconoscere ai predetti clienti una somma compensativa tale da neutralizzare l’effetto della ritenuta fiscale (ex art. 3, comma 1, D.L. 66/14 convertito con modificazioni in L. 89/14) sugli interessi maturati fino all’estinzione qualora il cliente eserciti la facoltà nei termini di cui al successivo punto (iii);

(iii) informare con apposita lettera i clienti interessati, ossia:

a) i risparmiatori che hanno aperto un Libretto nel Periodo di Riferimento, con saldo all’8 ottobre 2018 superiore a 5.000 euro e non ancora estinto alla data di invio della comunicazione (di seguito anche “Data di Invio della Comunicazione), della facoltà loro concessa di estinguere il libretto entro il 30 giugno 2019 con il riconoscimento a titolo di rimborso di quanto previsto dai punti (i) e (ii), indicandone le motivazioni;

b) i risparmiatori, il cui Libretto aperto nel Periodo di Riferimento risulti estinto alla Data di invio della Comunicazione, del riconoscimento a titolo di rimborso di quanto previsto dai punti (i) e (ii), indicandone le motivazioni.

Tempi di attuazione e limiti di validità dell’impegno

Gli impegni di cui ai punti (i) e (ii) saranno attuati entro il 30 settembre 2019 e saranno riservati a tutti i clienti interessati che al 30 giugno 2019 avranno fatto richiesta di estinzione del Libretto o il cui Libretto risulterà estinto alla Data di invio della Comunicazione di cui al punto (iii).

Impegno n. 2)

Circa l’applicazione degli oneri fiscali (ritenuta fiscale ed imposta di bollo annua) ai Buoni Fruttiferi Postali (di seguito “BFP”), Poste si impegna a:

(i) confermare di rendere neutra l’applicazione dell’imposta di bollo annua (pari a 0,20% del valore nominale al 31 dicembre 2018 del BFP sottoscritto, qualora il valore del rimborso complessivo dei BFP superi 5.000 euro) per tutti i clienti che abbiano sottoscritto BFP nel periodo 28 BOLLETTINO N. 14 DEL 8 APRILE 2019 di Riferimento, come definito al precedente impegno 1, e richiesto il rimborso entro il 30 giugno 2019, ossia anticipatamente rispetto alla scadenza naturale e il valore netto rimborsato risulti inferiore al valore nominale sottoscritto per effetto dell’applicazione dell’imposta di bollo. In tal caso ai clienti interessati sarà restituito l’importo pari alla porzione dell’imposta applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito;

(ii) informare con apposita lettera i clienti interessati, ossia i risparmiatori che hanno sottoscritto uno o più BFP nel Periodo di Riferimento per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro e per i quali non è ancora stata presentata richiesta di rimborso alla Data di Invio della Comunicazione, della facoltà di richiedere il rimborso anticipato entro il 30 giugno 2019 alle condizioni di cui al punto (i), indicandone le motivazioni.

Tempi di attuazione e limiti di validità dell’impegno

L’impegno di cui al punto (i) sarà attuato entro il 1° luglio 2019 e sarà riservato a tutti i clienti interessati che al 30 giugno 2019 avranno fatto richiesta di rimborso anticipato dei BFP

 

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