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Popolare Vicenza

Popolare Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria. Che cosa non quadra nei rimborsi. Report Senato

Ci sono alcune osservazioni dei tecnici del Senato sul decreto Milleproroghe e in particolare sull'articolo che riguarda le novità per i rimborsi dei risparmiatori toccati dalle risoluzioni di Banca Etruria, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Carichieti.

Ci sono alcune osservazioni dei tecnici del Senato sul decreto Milleproroghe e in particolare sull’articolo che riguarda le novità per i rimborsi dei risparmiatori toccati dalle risoluzioni di Banca Etruria, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Carichieti.

IL REPORT DEL SERVIZIO BILANCIO SU POPOLARE DI VICENZA, BANCA ETRURIA, VENETO BANCA E CARICHIETI

L’articolo 11 (vedere in basso) appare suscettibile di incrementare il numero dei soggetti che possono beneficiare dell’accesso al ristoro finanziario garantito dall’apposito
Fondo, ma “il plafond complessivamente disponibile resta invariato”, mette per iscritto il Servizio Bilancio del Senato.

CHE COSA DICONO I TECNICI DEL SENATO SUL MILLEPROROGHE E SULLE NORME PER BANCA ETRURIA, POPOLARE DI VICENZA ECC

Inoltre, la possibilità di una liquidazione accelerata nella misura del 30% dell’importo liquidato determina oneri che “sono comunque destinati ad essere contenuti entro il limite massimo di 25 milioni di euro e sono coperti attraverso un corrispondente incremento del fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”, rilevano i tecnici di Palazzo Madama che hanno scritto un report a beneficio dei senatori come ogni provvedimenti che giunge al Senato.

LE COPERTURE DEL PROVVEDIMENTO SUI RISTORI PER BANCA ETRURIA, POPOLARE VICENZA E VENETO BANCA

Alla copertura di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che dispone di una dotazione finanziaria pari, per il 2018, a 25 milioni di euro, ricordano i tecnici. Ma “rilevato che l’onere è configurato in termini di tetto di spesa e che la copertura individuata non presenta profili problematici, si rappresenta che la platea indicata dalla Relazione tecnica, pari ad un massimo di 880 soggetti (nell’ipotesi in cui tutti i ricorsi già pendenti siano accolti), implica, sulla base della dotazione disponibile, un ristoro medio di circa 28.400 euro”.

L’AUSPICIO DEL SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO SUI RIMBORSI

Considerando che si tratta di una “cifra condizionata al limite del 30% dell’importo riconosciuto (evidentemente prossimo ai 100.000 euro medi di riconoscimento del danno ingiusto), sarebbero utili dati sugli importi medi di danno finora riconosciuti in modo da poter dimostrare la congruità del limite di spesa rispetto al fabbisogno”, auspica il Servizio Bilancio del Senato.

Di seguito, l’estratto della Nota del Servizio Bilancio del Senato che riguarda la norma in questione contenute nel decreto Milleproroghe.

Articolo 11
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)

Il comma 1-bis apporta le seguenti modifiche all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017: a) al comma 1106, aggiunge le pronunce dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nel novero dei provvedimenti che possono riconoscere l’esistenza di un danno ingiusto arrecato ai risparmiatori in relazione alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, al fine di accedere alle misure di ristoro a valere sul Fondo di ristoro finanziario (che dispone di una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021).

b) al comma 1107, proroga dal 31 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 il termine per l’emanazione del DPCM con il quale vanno stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all’attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Resta fermo che dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

Viene infine stabilito, intervenendo sul medesimo comma 1107, che nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF, nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall’ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l’erogazione, nella misura del 30% e con il limite massimo di 100.000 euro, dell’importo liquidato.

A tale fine il fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori), la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2018.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1106.

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La Relazione tecnica puntualizza che il ristoro è riconosciuto ai risparmiatori a seguito dell’accertamento, con relativa pronuncia dell’ACF, della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi dalle 4 banche risolte e dalle 2 in liquidazione coatta amministrativa. Sono da intendersi ricompresi tutti i servizi e le attività di investimento connessi alla, o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla, compravendita degli strumenti finanziari in esame.

Da un punto di vista soggettivo, in linea con le finalità di ristoro – connesse alle vicende che hanno interessato le banche in questione e i relativi gruppi – gli strumenti finanziari devono essere stati “intermediati” attraverso le stesse banche risolte o liquidate ovvero attraverso soggetti all’epoca appartenenti ai loro gruppi.

Nello specifico, l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ha accolto, fino ad ora, circa 470 ricorsi presentati dai risparmiatori delle banche sopra specificate che attraverso la disposizione in esame potranno essere ristorati in via immediata appena le risorse saranno messe nella disponibilità della CONSOB. Attraverso la disposizione, inoltre, si potranno ristorare entro il corrente anno quegli ulteriori risparmiatori (il cui numero ammonta a circa 410) che hanno già presentato il ricorso ove lo stesso sia accolto entro il 30 novembre 2018.

In ogni caso, lo stesso articolo 1, comma 1107, della legge n. 205 del 2017, disposizione evidentemente applicabile anche ai ristori corrisposti per effetto della modifica normativa in esame, espressamente prevede che dall’ammontare della misura di ristoro sono dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristori di cui i risparmiatori abbiano già
beneficiato.

Al fine di poter liquidare l’importo complessivamente spettante ai risparmiatori in misura pari al 30 per cento di quanto è stato (o sarà) liquidato dall’Arbitro per le controversie finanziarie, con un limite massimo di 100 mila euro, viene rifinanziato di 25 milioni di euro per l’anno 2018 il fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 affinché la CONSOB possa procedere quanto prima ad effettuare gli accrediti, nella misura spettante, a favore dei risparmiatori che ne avranno diritto.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Considerato che l’importo di 25 milioni di euro è pari all’ammontare complessivamente stanziato per l’anno 2018, si posticipa al 31 gennaio 2019 l’adozione del DPCM previsto dalla legge n. 205 del 2017. La disposizione, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l’integrazione del fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 avviene mediante corrispondente riduzione di un’autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente e che la stessa costituisce limite di spesa.

Per quanto concerne le spese di accesso alle procedure arbitrali incardinate presso l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), le stesse non comportano alcun onere per i risparmiatori, atteso che il meccanismo di funzionamento del citato Organismo prevede che gli oneri di accesso alla procedura arbitrale gravino sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 che ha canali di alimentazione autonomi, quindi senza incidere sugli importi destinati a favore dei risparmiatori di cui alla presente disposizione. Tali importi, pertanto, hanno una finalità evidentemente vincolata.

Analogamente privo di effetti finanziari per la finanza pubblica è il coinvolgimento della CONSOB nel processo di ristoro dei risparmiatori che hanno già ottenuto ovvero otterranno entro il 30 novembre 2018 una pronuncia favorevole dall’ACF, considerato che la citata Autorità provvede alle spese occorrenti per il proprio funzionamento ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994.

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Le osservazioni del servizio Bilancio del Senato

Al riguardo, si rileva che la lettera a) appare suscettibile di incrementare il numero dei soggetti che possono beneficiare dell’accesso al ristoro finanziario garantito dall’apposito
Fondo, anche se il plafond complessivamente disponibile resta invariato. Per quanto attiene alla lettera b), la possibilità di una liquidazione accelerata nella misura del 30% dell’importo liquidato determina oneri che sono comunque destinati ad essere contenuti entro il limite massimo di 25 milioni di euro e sono coperti attraverso un corrispondente incremento del fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

A sua volta, alla copertura di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1106 della legge n. 205 del 2017,
che dispone di una dotazione finanziaria pari, per il 2018, a 25 milioni di euro. Ciò premesso, rilevato che l’onere è configurato in termini di tetto di spesa e che la copertura individuata non presenta profili problematici, si rappresenta che la platea indicata dalla RT, pari ad un massimo di 880 soggetti (nell’ipotesi in cui tutti i ricorsi già pendenti siano accolti), implica, sulla base della dotazione disponibile, un ristoro medio di circa 28.400 euro. Considerando che si tratta di una cifra condizionata al limite del 30% dell’importo riconosciuto (evidentemente prossimo ai 100.000 euro medi di riconoscimento del danno ingiusto), sarebbero utili dati sugli importi medi di danno finora riconosciuti in modo da poter dimostrare la congruità del limite di spesa rispetto al fabbisogno.

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