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Poste Italiane Tar

Perché il Tar ha bocciato la multa Antitrust a Poste Italiane

Il Tar del Lazio ha annullato la maximulta da oltre 11 milioni di euro inflitta nel luglio 2021 dall'Agcm a Poste Italiane per "abuso di dipendenza economica". Ecco tutti i dettagli

Il Tar del Lazio boccia la multa Antitrust a Poste Italiane.

Nel luglio 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver avviato l’istruttoria, concluse che Poste Italiane ha imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti sottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con Soluzioni S.r.l., una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli.

Pertanto l’authority aveva sanzionato il gruppo guidato da Matteo Del Fante con una multa da 11,2 milioni di euro.

Per la prima sezione del Tar del Lazio, invece, come si legge nella sentenza, il provvedimento dell’Antitrust “ha comminato una sanzione per un abuso indimostrato, essendo le evidenze istruttorie state valutate in maniera illogica e contraddittoria” e ha quindi deciso l’annullamento dell’atto che comminava la multa da 11,2 milioni di euro.

Tutti i dettagli.

L’ACCUSA DI SOLUZIONI SRL

Di solito Poste Italiane, che fornisce il servizio postale universale, stipula vari contratti con soggetti terzi per esternalizzare in parte i servizi di recapito e raccolta della corrispondenza. Soluzioni, che operava nel territorio di Napoli per conto di Poste Italiane, era una di queste società fino al 2017.

Secondo la società segnalante, gli accordi con Poste Italiane avrebbero determinato un pregiudizio alla concorrenza. In particolare Soluzioni puntava il dito su alcune clausole che avrebbero impedito di cercare terzi committenti oppure di operare in concorrenza diretta con l’incumbent.

LA SANZIONE DELL’ANTITRUST

Per l’Antitrust “la società ha adottato un insieme di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ha tenuto condotte abusive che hanno prodotto un consistente squilibrio nel rapporto negoziale con Soluzioni, costretta, tra l’altro, a sopportare il divieto di trasporto e consegna congiunti dei prodotti di Poste Italiane e quelli di terzi, nonché a consentire a Poste di ridurre, a proprio piacimento, i quantitativi minimi e di modificare la tipologia dei prodotti”. L’autorità ha dunque sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane per abuso di dipendenza economica.

IL TAR SCAGIONA POSTE ITALIANE

Tuttavia, il Tar ha ritenuto legittimo l’operato di Poste, rappresentata dallo studio legale Brancadoro Mirabile con Carlo Mirabile e dallo studio Grimaldi con Francesco Sciaudone, Bernardo Giorgio Mattarella e Andrea Neri.

La decisione è contenuta in una sentenza con la quale i giudici amministrativi hanno pienamente accolto un ricorso proposto dalla stessa società, principale operatore nel settore postale sul territorio nazionale.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI

Preliminarmente il Tar ha rilevato come “gli elementi di fatto raccolti dall’Autorità durante l’istruttoria possano considerarsi, sostanzialmente, incontestati, salvo per qualche circostanza secondaria sulla quale non appare opportuno soffermarsi: viceversa, le conclusioni cui perviene l’Agcm appaiono l’esito di un percorso argomentativo contraddittorio e illogico”.

In sostanza, per i giudici “gli elementi raccolti durante l’istruttoria non appaiono sufficienti per suffragare l’ipotesi di dipendenza economica della Soluzioni nei confronti di Poste italiane”.

Nello specifico, “contraddittoria appare l’esposizione circa la durata dei rapporti contrattuali tra le società” e “la circostanza che i contratti fosse stipulati a seguito di una gara ad evidenza pubblica avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’Agcm”, similmente, poi, “le conclusioni secondo cui la sostanziale monocommittenza determinerebbe, di per sé, dipendenza economica appaiono poco convincenti”.  In ogni caso “anche a voler reputare sussistente la ridetta dipendenza, totalmente illogiche sono le conclusioni circa l’abuso posto in essere in danno della società controinteressata”.

Dunque, la conclusione secondo il Tar è che “appare evidente come il provvedimento gravato abbia comminato una sanzione per un abuso indimostrato, essendo le evidenze istruttorie state valutate in maniera illogica e contraddittoria”.

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