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Pensioni Inps

Pensioni Inps, che cosa ha stabilito la Corte costituzionale

Tutte le sorprese e le ambiguità della decisione della Corte costituzionale sulla rivalutazione automatica delle pensioni di importo elevato. L'intervento di Michele Poerio, presidente nazionale Federspev e segretario generale Confedir

La Corte costituzionale ha sentenziato “che il legislatore può raffreddare la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura” (come si legge nel comunicato stampa del 9 novembre 2020 della Corte stessa).

Vediamo se le condizioni di ragionevolezza, proporzionalità, temporaneità (il comunicato dimentica adeguatezza) sono presenti nei provvedimenti previdenziali delle leggi che abbiamo, da ultimo, contestate (leggi 145/2018 e legge 160/2019, leggi di bilancio rispettivamente per il 2018 e 2019).

La limitazione della perequazione automatica delle pensioni di maggiore importo è intervenuta periodicamente dal 1998 ad oggi e, continuativamente, in ben 11 degli ultimi 14 anni, con azzeramento addirittura della rivalutazione negli anni 2008, 2012 e 2013.

A suo tempo (sentenza 316/2010) la Corte aveva stabilito che, con la frequente reiterazione di misure intese a  paralizzare il sistema perequativo, anche le pensioni di maggiore importo “potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”.

Con l’aggravante che, per l’effetto di “trascinamento”, anche una perdita temporanea la rende sostanzialmente definitiva, atteso che “le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato” (Sentenza 70/2015), a maggior ragione quando gli interventi punitivi a danno dei pensionati si ripetono a cascata.

E come può la Corte ritenere che siano stati rispettati i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza, quando:

  • alcune pensioni sono state sempre rivalutate al 100% dell’indice Istat (quelle fino a 3 o 4 volte il minimo Inps) e altre solo del 40% (ad esempio, quelle oltre 9 volte il minimo Inps);
  • quando afferma che “le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva”. In realtà avviene il contrario perché: il prelievo fiscale è maggiore (progressività), la indicizzazione è minore già in condizioni ordinarie (a prescindere dalle penalizzazioni in esame), il calcolo di tali pensioni contiene già meccanismi di contenimento del loro importo in rapporto alla vita di lavoro e retributiva del singolo pensionato interessato;
  • quando, pur affermando che l’adeguatezza delle pensioni ”è funzionale all’attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”, conclude poi che la pensione è agganciata alla retribuzione “ non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (Sentenze 70/2015, 173/2016, 250/2017 con riferimento agli artt. 36 e 38 Costituzione). Ma nel nostro caso, dopo la legge Letta (L. 147/2013), che non ha più riconosciuto alle pensioni di maggiore importo almeno una quota-parte di rivalutazione piena al 100%, la proporzione tra retribuzione e pensione rischia di essere capovolta per il diverso criterio di  rivalutazione complessiva delle diverse pensioni (alle retribuzioni maggiori possono così corrispondere, nel tempo, pensioni minori);
  • quando, ancor oggi non riconosce che è stato eluso il giudicato di cui alla Sentenza 70/2015, che aveva censurato le disposizioni della legge Fornero (L. 314/2011) in merito alla mancata rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, norma che è stata reiterata (a dispetto dell’art. 136 della Costituzione) ai danni dei pensionati con importo di pensione oltre le 6 volte il minimo INPS attraverso la legge 109/2015?

Per quanto attiene al prelievo (cosiddetto “contributo di solidarietà”) sulle pensioni di maggiore importo per il quinquennio 2019-2023 (prelievo graduale e crescente dal 15 al 40% sugli importi delle pensioni che eccedono i 100.000 € annui lordi), la Corte ne ha riconosciuto la illegittimità solo per il periodo 2022-2023, che esorbita cioè la manovra triennale di bilancio di cui alla legge 145/2018, che contiene appunto la norma in questione.

Tuttavia le sorprese, le ambiguità e le ipocrisie contenute nella Sentenza in esame sono molteplici:

  • la Corte sostiene che la finalità di concorrere”agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi”(leggasi: quota 100), appare “ in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di importo elevato”. Affermazione, questa, di pura valenza politica, senza alcuna base costituzionale;
  • inoltre la Corte, preoccupata che quanto  sottratto ai pensionati rimanga comunque “nel circuito endo-previdenziale”, mostra di credere che tali risorse confluiscano in un Fondo, distinto ed intangibile, “per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori”. Ed invece i “risparmi” sulla pelle dei pensionati vengono comunque contabilizzati come entrate (o minori spese) nel bilancio statale, prova ne sia che il Presidente del Consiglio, per bocca dell’Avvocatura dello Stato, giustamente preoccupati di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle misure da noi contestate, chiede alla Corte che “gli effetti siano temporalmente circoscritti, trattandosi di misure di contenimento della spesa previdenziale aventi un rilevante impatto sull’equilibrio del bilancio pubblico”. Quindi: ci vogliono ben altre risorse per finanziare “quota 100”; una cattiva motivazione, inoltre, non giustifica il furto dei diritti acquisiti e consolidati da parte dei pensionati; la Corte fa finta di credere al “paravento” della destinazione endo-previdenziale per ammorbidire l’amara realtà;
  • infine la Corte si ostina a non riconoscere come il prelievo sulle pensioni in godimento abbia un carattere sostanzialmente tributario, cosa che evidentemente lo renderebbe ancora più illegittimo perché privo della caratteristica della “universalità” del prelievo stesso (art. 53 Cost.), sottilizzando se il prelievo sia totale o parziale, ma quel che conta è che la “ablazione patrimoniale”  è autoritaria e non recuperabile rispetto ad un diritto perfetto del cittadino offeso. Altro che “legittimo affidamento” sullo Stato, sui diritti riconosciuti e consolidati, sulle regole concordate. E così i pensionati colpiti dai “tagli” subiscono una doppia tassazione, anche se impropria: una diretta sull’importo della propria pensione, l’altra sul reddito complessivo lordo (Irpef a scaglioni), di cui la pensione stessa è solitamente parte esclusiva o prevalente;
  •  tuttavia quel che ancor più sconcerta è il relativismo che permea i giudizi della Corte in materia di diritti costituzionali e previdenziali, visto che “apprezza” che la rivalutazione delle pensioni di maggiore importo “non è azzerata, ma solo diminuita”, che il contributo di solidarietà operi “solo sulla quota di pensione che eccede i 100.000 € lordi/anno” e che gli spezzoni di pensione residuati dai prelievi imposti siano anch’essi indicizzati, naturalmente al ribasso. Atterrisce, invece, la visione prospettica della Corte, secondo cui la legittimità dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri “necessità, sostenibilità, proporzionalità, temporaneità, destinazione endo-previdenziale del prelievo (ndr: ancora una volta è scomparsa la adeguatezza, ma questa volta manca anche la ragionevolezza), nell’ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale”, senza dimenticare “la funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici” (come a dire che Robin Hood è permanentemente alle nostre porte per qualsiasi futura scorreria, non sempre e non solo per trasfondere dai ricchi ai poveri, sempre cosiddetti).

Che dire di questa Corte e di questa sentenza, figlia di questa Corte?

1. Questi Giudici costituzionali vengono dalla nomina politica e fanno politica, non credono alla Costituzione vigente e decidono in base alla “costituzione virtuale” che hanno in testa o nel cuore, limitandosi a segnalare flebilmente quando il legislatore è troppo sfacciato nel calpestare i principi costituzionali, ma sempre pronti a “coprire” la mala-legislazione  con ogni contorcimento, interpretazione benevola e giustificazionismo.

2. In questo modo, la Corte non rispetta il suo ruolo costituzionale super partes a tutela e garanzia del rispetto dei principi costituzionali vigenti e della correttezza delle leggi del nostro Ordinamento, ma diventa una sorta di “legislatore aggiunto” deputato a dare qualche avvertimento e porre qualche “cerotto” qua e là, diventando però corresponsabile del legislatore di turno e delle sue eventuali malefatte.

3. E tuttavia gli artt. 3, 36, 38, 42, 53, 136 della nostra Carta costituzionale esistono, e reclamano di essere rispettati ed attuati, come ben sanno i giudici del Tribunale di Milano e di numerose sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ed i nostri iscritti pensionati, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito alle numerose e sconcertanti deroghe ( rispetto a diritti e principi consolidati e fondamentali) contenute, da ultimo, nella legge 145/2018.

4. Non c’è dubbio, infine, che questa Corte, per come è nominata, opera e sentenzia, è parte integrante della complessa crisi del “sistema istituzionale Italia”. Senza riforme sostanziali e complessive, la nostra democrazia langue essendo ormai ridotta a caricatura.

 

Prof. Michele Poerio, presidente nazionale FEDER.S.P.eV. e segretario generale CONFEDIR

 

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