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Quota 100

Pensioni, come va Opzione Donna

L'analisi dell'editorialista Giuliano Cazzola

 

Il regime sperimentale dell’Opzione donna è stato introdotto dalla riforma Maroni del 2004 e prevedeva, per le lavoratrici, la possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro a patto di accettare il ricalcolo del vitalizio interamente con il sistema di calcolo contributivo (anche per i periodi in regime retributivo), generalmente meno favorevole al lavoratore rispetto al sistema di calcolo retributivo.

La Relazione Tecnica (RT) di cui alla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) scontava un taglio del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome; la RT di cui al d.l. 4/2019 scontava un 14% per le dipendenti private, del 19% per le dipendenti pubbliche e del 23% per le lavoratrici autonome; infine, la RT della legge di bilancio 2020, considerava l’8% per le lavoratrici dipendenti e il 17% per le autonome.

L’opzione è stata più volte prorogata e nella riformulazione del DL 4/2019  ha consentito alle donne di pensionarsi maturando entro il 31 dicembre 2019 almeno 58 anni d’età (59 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi. La decorrenza ( la c.d. finestra) del trattamento pensionistico avviene trascorsi 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

La legge di bilancio 2021 reca disposizioni concernenti tale l’istituto estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti  previsti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, la medesima disposizione in esame posticipa al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico. Al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici in base alla quale, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all’inizio dell’anno scolastico dello stesso anno.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico. Così opzione donna ha permesso alle lavoratrici di anticipare l’uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell’importo della pensione.

La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell’opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’esercizio dell’opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi.

L’Inps, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Successivamente, l’art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l’ambito temporale di applicazione dell’istituto (comunque transitorio e sperimentale).

La nuova norma ha previsto, infatti, che l’accesso all’istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data. L’art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l’applicabilità dell’istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell’età anagrafica).

Di conseguenza, all’istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un’età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale). Successivamente, l’articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all’opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Il suddetto termine del 31 dicembre 2018 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, c. 476, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Così, come nel ‘’gioco dell’oca’’ siamo ritornati al punto di partenza.

 

Maggiore numero di pensioni alla fine dell’anno e effetti finanziari

2021: 13,7 mila  per 83,5 milioni

2022: 24,4 mila per 267,7 milioni

2023: 24,8 mila per 365,3 milioni

2024:  18,5 mila per 312,1 milioni

2025: 11,7 mila per 194,92 milioni

2026:  3,5 mila per 82,6 milioni

 

Nell’art. 1, comma 476, della legge di bilancio 2020, la relazione tecnica aveva stimato effetti finanziari netti pari a circa 67 milioni nel 2020, 187 nel 2021 e 282 nel 2022, con importi medi mensili delle pensioni pari a 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti private, 1.300 mensili per le lavoratrici pubbliche e 880 per le autonome, per una platea di 18.200 lavoratrici.

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