Contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro, ma nessuna responsabilità (civile e penale) per il datore di lavoro se rispetta le norme preventive.
E’ quanto stabilito in un emendamento al decreto Liquidità approvato in commissione alla Camera dopo che, nelle scorse ore, aveva messo per iscritto l’Inail in una circolare.
Ad oggi i contagi sul lavoro sono 43.399.
Ecco l’approfondimento e i dettagli.
L’EMENDAMENTO AL DECRETO LIQUIDITA’
Partiamo dal testo approvato in commissione alla Camera: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, recita un emendamento al Decreto Liquidità votato in commissione alla Camera.
NESSUNA RESPONSABILITA’ PER IL DATORE DI LAVORO
Il testo solleva da ogni responsabilità il datore di lavoro che applica le norme anti-contagio. L’emendamento “sembra assolvere anche dalla colpa l’imprenditore che abbia applicato i protocolli di sicurezza per mitigare i tre rischi di possibile contagio sul luogo di lavoro nei casi di mancato distanziamento, esposizione con soggetti che siano potenziali portatori del virus, o aggregazione”, scrive il Sole 24 Ore.
LA CIRCOLARE INAIL
A sollevare il datore da qualunque responsabilità nel caso rispetti le norme anti contagio, nonostante il contagio sia assimilabile ad infortunio sul lavoro, è stata anche una circolare Inail del 20 maggio. “Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio”, scrive Inail.
Profili di responsabilità che, spiega l’Inail, “che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi”, “oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”.
RESPONSABILITA’ IMPRESA SE SI VIOLANO NORME
La responsabilità del datore di lavoro subentra “in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche”, ovvero del mancato rispetto dei “protocolli” e delle “linee guida governative e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33”.
LE PAROLE DI NUNZIA CATALFO
A tranquillizzare i datori di lavoro è anche il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, che in una intervista televisiva ha affermato: “Nessuna responsabilità per i datori di lavoro che applicano i protocolli in caso di nuovi contagi”.
SALE NUMERO CONTAGI SUL LAVORO
Chiarire la questione delle responsabilità era necessario. Dall’inizio della fase 2, infatti, i contagi da Covid-19 sul luogo di lavoro continuano a crescere.
Secondo il monitoraggio Inail, infatti, tra la fine di febbraio e il 15 maggio sono stati contati 43.399 contagi di origine professionale. Dal 4 maggio, data di riapertura di molte imprese i contagi sono aumentati di circa seimila casi. Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne e il 28,3% uomini.
Secondo i dati Inail, l’età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. In particolare, 9 decessi su 10, sono concentrati nelle fasce di età 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,3%). Guardando all’aspetto geografico, invece, più di un’infezione di origine professionale su tre (34,9%) e il 43,9% dei decessi sono avvenuti in Lombardia.
IL COMMENTO DELL’ANALISTA AZZOLLINI
A una prima lettura, questa norma non cambia niente di niente rispetto al principio cardine per cui il datore di lavoro che osserva ogni misura precauzionale non può essere condannato; in compenso lascia molti dubbi e profili di incertezza da cui scaturirà inevitabile contenzioso https://t.co/6rDHIBfmlZ
— Vitalba Azzollini (@vitalbaa) May 22, 2020