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Ilva Afo2

Addio Ilva di Taranto per colpa della magistratura. Parola di Arcelor Mittal

Che cosa si legge nell'atto di citazione depositato da ArcerloMittal al tribunale di Milano sull'ex Ilva. 

 

La lettera dell’amministrazione delegato e presidente del Cda di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, l’aveva anticipata come mossa conseguente ed imminente alla decisione di voler recedere dal contratto d’affitto e alla consequenziale decisione di sospendere le attività dell’area a caldo.

L’atto di citazione e lo trovate in allegato in al termine dell’articolo.

La conferma arriva dalla nostra presa visione dell’atto di citazione di AM InvestCo Italy s.p.a. ed Arcelor Mittal Italia s.p.a, presentato questa notte dalla multinazionale presso il Tribunale Civile di Milano, nei confronti dell’ILVA in Amministrazione Straordinaria, ILVAFORM spa in Amministrazione Straordinaria, Taranto Energia srl in Amministrazione Straordinaria, ILVA SERVIZI MARITTIMI spa in Amministrazione Straordinaria.

Interessante quanto riportato a pagina 7 dell’atto di citazione: ovvero la modifica del Contratto in data 14 settembre 2018. “Il 14 settembre 2018, AM InvestCo e le Concedenti hanno concluso un rilevante accordo modificativo del Contratto (All. 3). Tra l’altro, ad AM InvestCo è stato attribuito il diritto di recedervi nel caso in cui un provvedimento legislativo o amministrativo comportasse: “l’annullamento in parte qua” del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva approvato, il 29 settembre 2017, le descritte modifiche al Piano Ambientale richieste da AM InvestCo (“DPCM”) in maniera “tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”; oppure “modifiche al Piano Ambientale” tali da rendere “non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale” (art. 27.5 del Contratto).

Dunque, l’addendum esiste eccome, a differenza di quanto più volte negato da parte di diversi esponenti del governo.

Altri due punti fondamentali. Anche qualora fossero ripristinate le tutele legali, “non sarebbe possibile eseguire il contrattò in quanto c’è la possibilità che, per un provvedimento dell’autorità giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l’altoforno 2 e in tal caso dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni del tribunale sull’automazione degli altiforni. Quindi il contratto sull’Ilva di ArcelorMittal andrebbe considerato risolto“.

I legali di ArcelorMittal evidenziano che – se tutte le motivazioni presentate non fossero ritenute sufficienti – c’è l’ulteriore richiesta di annullamento del contratto per dolo. In particolare, si sostiene che “le società in amministrazione straordinaria, in fase di data room, hanno deliberatamente descritto in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali relative alle condizioni dell’altoforno 2 e allo stato di ottemperanza delle prescrizionì indicate dal tribunale di Taranto per adeguare gli altiforni“. Inoltre, “le società in amministrazione straordinaria sarebbero inadempienti su alcuni obblighi che pendevano su di loro“.

Al Tribunale viene chiesto quanto segue:

1. in via principale, accertare e dichiarare l’efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) che le attrici hanno esercitato ex art. 27.5 dello stesso contratto con comunicazione in data 4 novembre 2019;

2. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) si è risolto per impossibilità sopravvenuta;

3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) si è risolto perché ne è venuto meno un presupposto essenziale);

4. in via ancor più subordinata, annullare il contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) per dolo delle convenut e/o risolverlo a causa dei gravi inadempimenti di queste ultime e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta;

5. comunque, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale rigettasse le precedenti domande e ritenesse che il contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) sia ancora parzialmente eseguibile, dichiararlo risolto per effetto del recesso che le attrici esercitano anche con il presente atto, non avendo esse alcun “interesse apprezzabile all’adempimento parziale” ex art. 1464 c.c.;

6. in ogni caso, accertare che ciascuno dei contratti di affitto esecutivi sottoscritti in data 31 ottobre 2018, aventi ad oggetto i singoli rami d’azienda di cui al contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato), si è risolto ai sensi delle “clausole risolutive espresse” contenute in tali contratti conseguentemente allo scioglimento dello stesso contratto in data 28 giugno 2017 per effetto dell’intervenuto recesso delle attrici oppure di una delle pronunce richieste nei precedenti punti 2-5 delle conclusioni;

7. per l’effetto e in ogni caso, dichiarare che le convenute sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 27 del contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) “a seguito della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall’esercizio dell’Obbligo di Acquisto”.

(Estratto di un articolo pubblicato su Il Corriere di Taranto, qui l’articolo integrale con l’atto di citazione)

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