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Emmanuel Macron Fintech

Come Usa, Spagna e Francia hanno esteso il Golden Power

Usa, Spagna e Francia estendono il Golden Power per proteggere gli asset strategici. L'approfondimento di Massimo Ortolani, consulente e analista finanziario

Gli investitori esteri negli Usa – ed in specifico gli organismi finanziari – dovranno sin d’ora prestare particolare attenzione alle conseguenze di un default nei loro accordi di prestito. Come noto la vigilanza sulle operazioni di prestito non rientra nell’area di giurisdizione del Cfius, il comitato – operativo istituito nell’ambito del Tesoro americano che ha il compito istituzionale di svolgere analisi preventive, autorizzare, proibire o sospendere transazioni connesse ad investimenti stranieri negli Usa, in relazione alle loro implicazioni per la sicurezza nazionale. Ma la tematica del default può ora ricadere indirettamente sotto tale giurisdizione, a motivo dell’espansione dell’ambito operativo del Cfius approvata il 13 febbraio scorso; quindi in comprensibile previsione dei potenziali effetti di recessione economica del Covid anche negli Usa. Ed in particolare allorchè – a fronte di default del mutuatario – in ragione dei covenant delle condizioni di prestito, o di successivi accordi, al mutuante sia consentito di rivalersi sull’impresa statunitense con operazioni di debt-to-equity swap comportanti l’acquisizione del controllo della stessa, ovvero con l’ottenimento di equipollenti condizioni. Quali l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in una attività statunitense definita “TID U.S. Business”. Vale a dire società statunitense attiva nei seguenti settori: “tecnologie critiche”, “infrastrutture critiche” o “dati personali sensibili”. E’ comunque plausibile ritenere che anche in altri paesi siano sottoposti ad analoghi obblighi autorizzativi di Golden Power quegli organismi finanziari che preferiscano gestire i propri crediti convertendoli in equity, piuttosto che doverli prevedibilmente classificare come Utp, o addirittura Npl.

SPAGNA

Ma anche la Spagna ha ampliato la normativa a tutela degli asset strategici proprio in coincidenza temporale con l’aggravarsi dei rischi pandemici. Con il Regio Decreto Legge n. 8/2020, del 17 marzo è stato infatti emendato quello del 4 luglio 2003 n. 19 che definiva il quadro giuridico per i movimenti di capitale e gli investimenti esteri in Spagna. Il nuovo regime di screening degli investimenti diretti esteri (IDE) (Disposicion Final Quarta) resterà in vigore sino a quando il governo spagnolo non deciderà diversamente. Tali nuove norme sono state inoltre adottate anche per adeguare il quadro normativo del G.P. spagnolo al nuovo sistema di screening degli IDE che – ai sensi del Reg. 452/2019 – è previsto entrare in vigore nei paesi Ue ad ottobre prossimo. Le nuove misure sul regime degli investimenti esteri si applicano ad operazioni sul capitale di società spagnole nelle quali l’investitore estero, non residente della Ue o dell’Efta: 1) detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale azionario; 2) acquisisce il diritto di partecipare alla gestione della stessa o 3), ne acquisisce il controllo. Per quanto attiene alla configurazione settoriale delle autorizzazioni preventive, i comparti elencati sono quelli: a) delle infrastrutture critiche, tanto fisiche che virtuali: energia, acqua, trasporti sanità, comunicazioni, media, archiviazione od elaborazione dati, difesa, aerospaziale, infrastrutture elettorali o finanziarie; b) tecnologie critiche e prodotti dual use, tra i quali, intelligenza artificiale, semiconduttori, robotica, sicurezza informatica, conservazione dell’energia, tecnologie quantistiche e nucleari, nanotecnologie e biotecnologie; c) la fornitura di materie prime ed energetiche, ivi compresa la sicurezza alimentare; d) settori con accesso ad informazioni sensibili.

FRANCIA

In Francia, con le autorizzazioni di cui al Decreto n. 1590/2019, entrate in vigore il 1^ aprile scorso, si è proceduto a rinvigorire le barriere protettive del G. P. nazionale, anche se il decreto in parola era stato emanato alla fine del 2019, quando l’impatto pandemico era solo prevedibile. L’ambito di applicazione di tali nuovi obblighi autorizzativi è in gran parte assimilabile a quello previsto dai regimi spagnolo ed italiano. Ma, con dettaglio lessicale e descrittivo, si fa riferimento anche ad “attività o a generiche funzioni di carattere politico” oltre che a specifici settori o comparti. Come nel caso della tutela della salute pubblica in generale e, in specifico, alle attività ed i mezzi per contrastare l’uso illecito di agenti patogeni o tossici, o per prevenirne le conseguenze sulla salute. Oltre alle attività relative: al funzionamento di apparecchiature e dispositivi tecnici che possono consentire l’intercettazione della corrispondenza, ovvero il rilevamento remoto di conversazioni o di dati informatici; – ovvero alla produzione, trasformazione o distribuzione di prodotti agricoli elencati nell’All. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quando contribuiscono al soddisfacimento degli obiettivi nazionali di sicurezza alimentare; – alle attività delle forze dell’ordine, del personale delle dogane, ecc. Mentre, sui media, è già stata più volte segnalata la volontà del ministro dell’economia francese Bruno Le Maire di ricorrere anche a nazionalizzazioni temporanee, per la tutela di imprese strategiche dai rischi dell’emergenza economica in corso.

AUSTRALIA

In Australia, invece, a partire dal 29 Marzo scorso tutti gli investimenti esteri proposti in tale nazione dovranno essere sottoposti all’autorizzazione del Foreign Investment Review Board (Firb), indipendentemente dal valore dell’investimento o dalla natura dell’investitore estero. Trattasi anche in questo caso di un obbligo di natura temporanea, che il governo intende mantenere per tutta la durata della pandemia da Coronavirus, e reso esecutivo riducendo a zero l’importo (soglia) dell’investimento al di sotto del quale non si doveva in precedenza procedere allo screening dell’investimento ai sensi dell’Expense Acquisitions and Takeovers Act del 1975. Trattasi, forse, della più pervasiva applicazione di norme di G.P. che sia mai stata annunciata; tanto che sui media è apparsa la notizia, tra il lamentevole e l’ironico, che ora sarà necessario rivolgersi alla Firb anche per comprarsi un monolocale a Melbourne. Ma una rete a maglie così fitte si presta anche a catturare informazioni forse più utili della valutazione degli stessi progetti d’investimento.

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