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Giochi e scommesse, il governo sottostima per l’erario l’impatto del divieto di pubblicità. Report Senato

Che cosa scrive il Servizio del Bilancio del Senato analizzando la parte del decreto Dignità su giochi e scommesse

Il governo ha sottostimato l’impatto per l’erario del divieto di pubblicità di giochi e scommesse deciso dal decreto Dignità?
E’ la domanda che sorge leggendo il rapporto del servizio bilancio del Senato al decreto voluto in particolare dal ministro dello Sviluppo economico. Luigi Di Maio, infatti, del divieto ne ha fatto una bandiera, incontrando il favore della Cei e di Avvenire, il quotidiano dei vescovi.
Che cosa si legge nel report dei tecnici di Palazzo Madama?
Ecco i dubbi messi nero su bianco dal servizio Bilancio del Senato. Risultato: i 345 milioni di minori entrate fino al 2021 potrebbero essere molti di più.
“Per le lotterie ed i giochi numerici la stima dell’onere riferibile al divieto di pubblicità indicato pari a 150 mln di euro annui a regime, non risulta sufficientemente supportata da dati ed informazioni: mancano, ad esempio, elementi oggettivi che giustifichino l’indicata percentuale di riduzione del giocato pari al 5%”, è scritto nel Dossier redatto dai tecnici di Palazzo Madama.
Non solo: “Con riferimento alla stima dell’impatto del divieto di pubblicità sul gioco on line e sulle scommesse sportive, mancano dati oggettivi a supporto della indicata perdita derivante dal “giocato” (assunta pari al 20%) così come per la valutazione della diminuzione delle scommesse sportive, indicata nel 5%”.
Inoltre – si legge nella Nota – la Relazione tecnica non parrebbe aver stimato gli effetti indiretti associabili al divieto di pubblicità in termini di diminuzione del gettito da imposte dirette ed IRAP, calcolate sul reddito delle aziende presenti nella filiera del comparto dei giochi, in particolare di quelle che forniscono pubblicità, che inevitabilmente verrebbe a contrarsi”.
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Di seguito la parte completa della Nota del Servizio Bilancio del Senato relativo all’articolo su giochi e scommesse:

Capo III
Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo

Articolo 9

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

L’articolo in esame al fine della tutela del consumatore e per un efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo(28, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo(29. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale(30.

La Camera dei Deputati ha introdotto un nuovo comma (1-bis) che ha definito “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)” quelli correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro. Inoltre con il nuovo comma 1-ter, il quale interviene sul D.L. n. 158 del 2012, si prevede che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.

Nel caso di inosservanza del divieto di pubblicità si introducono sanzioni amministrative pecuniarie – a carico del committente, del proprietario del mezzo, del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore dell’evento – di importo pari, così come modificato durante l’esame parlamentare, al 20%(31del valore della sponsorizzazione o della pubblicità ed in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. Si indica l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni(32come quella competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni. Le risorse rivenienti dalle sanzioni amministrative sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio delle Stato e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico(33. In via transitoria è previsto che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto all’esame, resta applicabile la normativa previgente, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Viene inoltre innalzata la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi AWP(34, che passa dal vigente 19%, all’aliquota del 19,25% a decorrere dal 1 settembre 2018, ed al 19,6% dal 1° maggio 2019(35, e sugli apparecchi VLT(36che dall’attuale 6%, passa all’aliquota del 6,25% a decorrere dal 1 settembre 2018, ed al 6,65% a partire dal 1 maggio 2019(37. Durante l’esame presso la Camera dei Deputati è stata prevista una nuova modulazione dell’aliquota del PREU: per le AWP si passa al 19,68% a decorrere dal 1 gennaio 2020, al 19,75% a decorrere dal 1 gennaio 2021, per poi discendere al 19,6% a decorrere dal 1 gennaio 2023; per le VLT l’aliquota sale al 6,68% a decorrere dal 1 gennaio 2020, al 6,75% a decorrere dal 1 gennaio 2021, per poi scendere al 6,6% a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Con il nuovo comma 6-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, si affida al Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario ed in grado di garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione delle aliquote del PREU suddette(38.

Infine quantifica gli oneri, derivanti dalla disposizione relativa al divieto di pubblicità, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 alla cui copertura si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate da innalzamento dell’aliquota del PREU.

La RT utilizza i dati e le informazioni provenienti dai concessionari dai quali si stima che gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore giochi si aggirino all’incirca su un valore complessivo di 150/200 milioni di euro annui con oggetto i giochi del lotto, delle lotterie, ed i giochi a distanza (c.d. giochi da casinò); specifica che la pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot) è vicina allo zero, come anche per la pubblicità del Bingo. Per analizzare gli impatti finanziari derivanti dal divieto in esame considera che gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma. Specifica che il divieto può avere impatti negativi sulle entrate erariali dopo i primi 4/5 mesi di vigenza del divieto, quindi è ragionevole ipotizzare che il primo anno non registrerebbe impatti negativi che invece verrebbero ad emergere dal 2019 ed in forma ridotta per il primo semestre.

Suddivide pertanto gli effetti finanziari in ragione della tipologia di imposte sui diversi giochi:

  • Lotterie e giochi numerici: ipotizza che l’introduzione del divieto di pubblicità possa ridurre il “giocato” intorno al 5% e stabilizzarsi su tale quota. Nel 2017 i giochi e le lotterie hanno garantito all’erario un introito pari a circa 3 mld di euro e che la proiezione per il 2018 conferma tale trend; pertanto applicando la percentuale della riduzione del 5% su tale ammontare, stima una riduzione di gettito a regime pari a 150 mln di euro annui. Considera per il 2018 effetti finanziari nulli, mentre per il 2019 ipotizza effetti per il primo semestre pari alla metà di quelli valutati per il secondo semestre, secondo la seguente tabella:
Anno Minor gettito
(mln di euro)
2018 0
2019 112 *
2020 150
2021 150

* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre

La stima è avvalorata dai seguenti dati: – l’ammontare complessivo degli investimenti e sponsorizzazioni nel settore è pari a 50 mln di euro annui; – ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari al valore degli investimenti in pubblicità, si avrebbero maggiori ricavi pari a 50 mln di euro (per incremento del giocato); – poiché il ritorno per l’erario al netto degli aggi(39è pari a circa 3 volte il valore del ricavo, si ha che il minor gettito erariale è pari al valore stimato di 150 mln di euro annui(40. Fa presente inoltre che è in corso di svolgimento la procedura per l’emanazione del bando di gara per l’attribuzione della nuova concessione relativa al SuperEnalotto e che il divieto di pubblicità potrebbe comportare una riduzione delle potenziali offerte al rialzo non quantificabile, ferma restando, in ogni caso, la realizzazione del gettito previsto in bilancio.

  • Gioco on line: la RT afferma che per tale gioco gli effetti del divieto di pubblicità sarebbero più negativi rispetto a quelli evidenziati in precedenza(41, anche perché è in corso la procedura di evidenza pubblica per l’attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Considerando quanto detto stima che la perdita di “giocato” in questo settore sarà del 20%; poiché il gettito atteso per il 2018 è di circa 140 mln di euro, la perdita può essere stimata a regime in 28 mln di euro annui. Pertanto il minor gettito, suddiviso per anni e considerando che la perdita sarà parziale per l’anno 2019, seguirà il seguente andamento:
Anno Minor gettito
(mln di euro)
2018 0
2019 20 *
2020 28
2021 28

* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre

  • Scommesse sportive: per tale comparto la riduzione del giocato per effetto del divieto di pubblicità viene stimato intorno al 5%(42. Evidenzia che il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 mln di euro per l’anno 2017; le proiezioni dei dati per il 2018 permettono di prevedere un consistente aumento per un valore di 380 mln di euro di gettito. Pertanto il citato divieto della pubblicità potrà produrre perdite a regime di circa 20 mln di euro annui(43. Considerando la ridotta perdita per il 2019, la situazione sarà la seguente:
Anno Minor gettito
(mln di euro)
2018 0
2019 15 *
2020 20
2021 20

* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre

Riepiloga pertanto le perdite complessive nel comparto giochi derivanti dal divieto di pubblicità nella seguente tabella:

Anno Minor gettito
(mln di euro)
2018 0
2019 147
2020 198
2021 198

Con riferimento all’aumento dell’aliquota del PREU per le AWP e le VLT pari allo 0,25% la RT proietta i dati relativi al periodo gennaio – maggio 2018 ed evidenzia che il giocato (base imponibile) per le AWP sarà di circa 24 mld (cioè 4,47% in meno rispetto all’anno 2017). Quindi per il 2018, per i soli mesi da settembre a dicembre (4 mesi) il maggior introito è di 20 mln di euro(44. Per le VLT gli introiti risultano invece in linea con quelli del 2017, pari a 23,5 mld, per cui il maggior introito stimato sarà di 19,5 mln di euro(45. Pertanto il maggior introito per PREU per l’anno 2018 sarà di 39,5 mln di euro(46.

Il maggior gettito per i primi 4 mesi dell’anno 2019 (in cui l’aliquota è maggiorata dell’0,25% come per gli ultimi mesi del 2018) sia per le AWP che per le VLT è pari a 39,5 mln di euro(47. Per la restante parte dell’anno 2019 assume lo stesso valore di raccolta dell’anno 2018 per le AWP e considera che a partire dal 1° maggio 2019 l’incremento sarà di un ulteriore 0,25%, per un totale quindi dello 0,5% rispetto alla vigente aliquota. Quindi il maggior gettito per l’erario sarà di 120 mln di euro(48. Per le VLT il volume del giocato risulta in linea con quello del 2017 (23,5 mld di euro), però per tali apparecchi, per i quali il payout è superiore a quello minimo previsto dalla legge (85%), l’incremento del PREU potrebbe comportare la riduzione del payout da parte dei concessionari, a svantaggio dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizza quindi la riduzione del 3% la quale applicata all’ammontare totale stima un giocato di 22,8 mld di euro(49. applicando l’aumento di aliquota dello 0,5 % ottiene un maggior gettito di 114 mln di euro(50. Il totale complessivo (per incremento dell’aliquota per le AWP e per le VLT) per l’anno 2019 di maggior PREU è di 234 mln di euro(51.

Evidenzia poi che la prevista riduzione del 3% del giocato potrebbe di fatto concretizzarsi nel 2019(52, in base alla considerazione che i concessionari, per effetto dell’entrata in vigore dal 1 aprile 2019 della nuove regole tecniche delle VLT, dovranno provvedere alla ricertificazione dei sistemi e, approfittando di tale circostanza, potrebbero procedere alla riduzione del payout con messa in esercizio da tale data(53.

Infine, tenendo conto che per i primi quattro mesi del 2019 l’incremento è pari ai citati 39,5 mln di euro, e per i restanti 8 mesi di 156 mln di euro(54, il maggior gettito a titolo di PREU per l’anno 2019 sarà di complessivi 195,5 mln di euro.

La tabella sottostante riepiloga il maggior gettito per i diversi anni:

Anno Maggior gettito

(mln di euro)

2018 39,5
2019 195,5
2020 234

Infine commenta la norma di copertura evidenziando che al minor gettito derivante dal divieto di pubblicità si fa fronte con le maggiori entrate da aumento dell’aliquota del PREU.

Con riferimento al nuovo comma 1-ter introdotto durante l’esame parlamentare si rappresenta che è stata presentata relazione tecnica integrativa la quale specifica che l’obbligo di non ricomprendere nelle indicazioni della probabilità di vincita i premi uguali o inferiori al costo della giocata non ha effetti retroattivi poiché la disposizione riguarda le lotterie istantanee indette o ristampate dal 1 gennaio 2019.

L’esame parlamentare, come detto, ha modificato anche il comma 6 relativo all’incremento del PREU, sia per le AWP sia per le VLT, per il quale è stata presentata relazione integrativa la quale si è basata, per il calcolo del maggior gettito, sui dati e sulle specifiche contenute nella relazione tecnica originaria. La RT integrativa specifica che gli aumenti del PREU sono volti a dare copertura finanziaria alle disposizioni contenute nell’emendamento 1.011 che introduce l’articolo 1-bis in materia di esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile. Il maggior gettito derivante dalle modifiche delle aliquote del PREU viene evidenziato nella tabella sottostante.

Con riferimento al nuovo comma 6-bis la relazione tecnica integrativa afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che le stime presentate nella RT in tema di aumento dell’aliquota del PREU sono in linea con quelle fornite nei più recenti provvedimenti che contenevano misure analoghe(55.

Quanto al maggior onere derivante dal divieto generalizzato di pubblicità per i giochi, si osserva che la RT si basa su una stima presuntiva in quanto – così come si legge anche nelle risposte che il Governo ha fornito in sede di esame presso la Camera dei Deputati(56– i precedenti provvedimenti(57che hanno posto limitazioni alla pubblicità nel settore dei giochi non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate in quanto di portata molto più limitata e generalista rispetto alla norma in esame, che invece dispone il divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione.

Con riferimento alle quantificazioni svolte si osserva quanto segue:

  • per le lotterie ed i giochi numerici la stima dell’onere riferibile al divieto di pubblicità indicato pari a 150 mln di euro annui a regime, non risulta sufficientemente supportata da dati ed informazioni: mancano, ad esempio, elementi oggettivi che giustifichino l’indicata percentuale di riduzione del giocato pari al 5%. In ordine al raffronto tra costi per pubblicità e ricavi derivanti dal connesso incremento del giocato, si rappresenta:
  • che è di difficile comprensione l’aver assunto come ipotesi verosimile la parità tra investimenti (costi in pubblicità e sponsorizzazioni) ed il ritorno in termini di ricavi per i concessionari per cui, a fronte di 50 mln di euro di costi, si avrebbe un ritorno in termini di ricavi di pari importo, con ciò desumendo una redditività pari a zero. È esclusivamente sulla base di tale ipotesi che la RT considera verificato l’onere stimato di 150 mln di euro annui a regime in quanto evidenzia che per ogni punto di aggio (ricavo) spettante al concessionario, il ritorno per l’erario è pari a circa tre volte (per cui si avrebbe 50*3= 150 mln di euro);
  • che qualora si supponesse un seppur minimo incremento dei ricavi (dovuto all’ipotesi di un tasso di redditività derivante dall’investimento fatto in pubblicità) rispetto ai costi di investimento (come peraltro è verosimile ipotizzare) si avrebbe un maggior onere per divieto di pubblicità rispetto a quello stimato in RT (150 mln di euro).
  • con riferimento alla stima dell’impatto del divieto di pubblicità sul gioco on line e sulle scommesse sportive, mancano dati oggettivi a supporto della indicata perdita derivante dal “giocato” (assunta pari al 20%) così come per la valutazione della diminuzione delle scommesse sportive, indicata nel 5%.
  • la RT non parrebbe aver stimato gli effetti indiretti associabili al divieto di pubblicità in termini di diminuzione del gettito da imposte dirette ed IRAP, calcolate sul reddito delle aziende presenti nella filiera del comparto dei giochi, in particolare di quelle che forniscono pubblicità, che inevitabilmente verrebbe a contrarsi.
  • andrebbe confermata l’assenza di effetti a carico del bilancio dello Stato a titolo di maggiori oneri amministrativi e gestionali, in particolare con riferimento alla gestione dei controlli ed alla irrogazione e riscossione delle sanzioni(58.
  • Si riscontra positivamente quanto affermato dal Governo – con le citate risposte fornite alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso la Camera – per cui le entrate da PREU sono da considerarsi entrate di natura tributaria, laddove il prospetto riepilogativo le considera, erroneamente, di natura extra-tributaria.
  • In merito poi alla possibilità che con la contrazione della raccolta e con la diminuzione del payout, si possano determinare effetti di riduzione del gettito derivante dall’addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro, si segnala la necessità di fornire comunque nella RT una stima delle minori entrate anche nei casi di importi di ridotte dimensioni. Sul tema il Governo, nelle risposte fornite nel corso dell’esame della Camera, osserva che all’ipotesi della riduzione di un punto di percentuale di payout, potrebbe associarsi un onere pari a circa 1 mln di euro.
  • Con riferimento alle relazioni tecniche aggiuntive, relative alle modifiche dell’articolato apportate in sede di esame parlamentare, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza; in particolare per le nuove aliquote del PREU si riscontra positivamente il valore di maggior gettito ad esse associato per omogeneità della metodologia di calcolo utilizzata rispetto alla relazione tecnica originaria.
  • Per motivi prudenziali, legati alla possibilità che l’aumento delle aliquote del PREU possano contrarre il “giocato” in maniera più consistente rispetto a quanto stimato in RT, non consentendo il conseguimento dell’obiettivo di maggior gettito indicato, si potrebbe a valutare l’opportunità di introdurre un apposito monitoraggio.

28) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del D.L. n. 158 del 2012 (noto come “legge Balduzzi) e dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015, norme tutte in materia di sanzioni e dirette a contrastare il fenomeno crescente della c.d. ludopatia, ossia la patologia di chi è dipendente dal gioco, in particolare quello d’azzardo.

29) Incluse le manifestazioni sportive, culturali, artistiche, le trasmissioni televisive, radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media.

30) Comprese le citazioni visive, acustiche, la sovrimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata ai sensi del decreto in esame.

31) Nell’originario articolato la percentuale della sanzione era pari al 5%.

32) Che vi provvede ai sensi della L. n. 689 del 1981.

33) Di cui all’articolo 1, comma 946, della L. n. 208 del 2015.

34) Quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le AWP (anche dette New Slot) sono apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro.

35) Aliquota modificata durante l’esame presso la Camera dei deputati.

36) Cioè quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le Videolotterie o Videolottery (VLT) sono le ultime apparecchiature nel settore dei giochi da divertimento ed intrattenimento legali.

37) Aliquota modificata durante l’esame presso la Camera dei deputati

38) Di cui al comma 6 del presente decreto-legge.

39) Così come risulta da dati in possesso dell’Agenzia.

40) Cioè: 50 mln di euro * 3 volte = 150 mln di euro.

41) In quanto il mezzo pubblicitario rappresenta l’unico modo che hanno gli operatori per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali. Anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi Membri una regolazione della pubblicità che sia “contenuta e strettamente limitala a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate” e ha affermato che le “comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d’azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell’orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate” (cfr. 2014/478/UE: Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line).

42) In quanto la rete fisica, visibile all’esterno attenua gli effetti del divieto stimati per il gioco on line. Inoltre la rete fisica farebbe da traino anche per le scommesse on line, limitatamente ai marchi già conosciuti in entrambi i comparti (es: Snai, Sisal, Lottomatica, Eurobet, ecc.).

43) Cioè: 380 mln di euro*5% = 19 mln di euro.

44) Cioè: 24 mld*0,25%/12*4 = 20 mln di euro.

45) Quindi: 23,5 mld*0,25%/12*4 = 19,5 mln di euro.

46) Cioè: 20 mln di euro + 19,5 mln di euro = 39,5 mln di euro.

47) Medesimo importo del 2018 in quanto i mesi di aumento sono identici (4 per il 2018 e 4 per il 2019).

48) Quindi: 24 mld di euro *0,5% = 120 mln di euro.

49) Cioè: 23,5 mld di euro * 97% = 22,8 mld di euro.

50) Quindi: 22,8 mld di euro * 0,5%= 114 mln di euro.

51) Cioè: 120 + 114 = 234 mln di euro.

52) La RT rammenta che la riduzione del payout che ci si attendeva, a seguito dell’aumento dell’aliquota del PREU prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 50 del 2017, non si è di fatto verificata probabilmente per evitare la ricertificazione di tutti i giochi presenti nel sistema.

53) In questo senso il Governo – nelle risposte fornite alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati – con nota del 24 luglio c.a. – Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo, ha osservato che per ricertificare tutti i giochi presenti sugli apparecchi occorre molto tempo e tale operazione potrà essere portata a termine dai concessionari non prima del mese di aprile 2019.

54) Quindi: 234 mln di euro * 8/12 = 156 mln di euro.

55) Per tutte si veda la RT annessa all’articolo 6 del DL. n. 50 del 2017.

56) La ricordata nota del 24 luglio 2018.

57) I richiamati articoli: 7, commi 4-7 del D.L. n. 158 del 2012; ed 1, comma 923 e commi 937-940 della legge di stabilità per il 2016.

58) Anche se nel merito tali funzioni verranno svolte, così come si legge nell’articolato dall’Autorità per la le garanzie delle comunicazioni.

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