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Pensioni

Ecco tutti i tagli già subiti dalle pensioni

L'intervento di Michele Poerio e Carlo Sizia

Analizziamo l’ultimo quarto di secolo, a partire cioè dal D. Lgs. 503/1992, che ha stabilito che, a partire dal 1994, la perequazione automatica delle pensioni deve avvenire solo sulla base dell’adeguamento al costo della vita e con cadenza annuale.

In precedenza (cioè fino al 1992) la perequazione avveniva su base semestrale (e fino al 1986, prima della legge 41/1986, addirittura su base trimestrale) in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Inoltre la percentuale di perequazione era (ed è sostanzialmente rimasta tale per tutti gli anni ’90): del 100% fino a 2 volte il trattamento minimo; del 90% tra 2 e 3 volte il trattamento minimo e del 75% per gli importi eccedenti il triplo del trattamento minimo Inps.

Inizialmente il D. l. 384/1992, convertito in legge 438/1992, aveva (con l’art. 2, c.1) bloccato la rivalutazione del novembre 1992, a valere per il 1993, ma successivamente è stata nuovamente attribuita, anche se in misura calmierata, attraverso la legge 537/1993 (art. 11,c.5).

Nel 1998 (ai sensi dell’art.59, c.13, L. 449/1997) la pensione, per gli importi oltre 5 volte il minimo Inps, non è stata perequata. Fino a tale importo, la rivalutazione ha operato: al 100% fino a 2 volte il trattamento minimo Inps; al 90% tra 2 e 3 volte il trattamento minimo; al 75% oltre le 3 volte e fino a 5 volte il minimo Inps.

Nel 1999 e 2000 (sempre per l’art. 59, c.13, L. 449/1997) la perequazione delle pensioni cosiddette medio-alte ha subìto le seguenti limitazioni:
• 100% fino a 2 volte il minimo Inps;
• 90% tra 2 e 3 volte il minimo;
• 75% tra 3 e 5 volte il minimo;
• 30% per le fasce di importo tra 5 e 8 volte il minimo Inps;
• nessun incremento per le fasce di importo oltre 8 volte il minimo Inps.

Dal 2001 (L. 388/2000, art. 69, c.1) l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è stato applicato a scaglioni secondo lo schema previsto dalla legge 448/1998 (art. 34, c.1), e cioè:
• nella misura del 100% (per le pensioni fino a 3 volte il minimo Inps);
• nella misura del 90% (per le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo Inps),
• nella misura del 75% (per gli importi superiori a 5 volte il minimo Inps).

Nel 2008 la perequazione non è stata applicata del tutto per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo Inps, cioè superiori a 3.539,72 € mensili lordi (art. 1, c.19, L. 247/2007). Eccetto che per le pensioni superiori a tale importo, il meccanismo della legge anzidetta (388/2000) non ha subito variazioni.

Nel triennio 2008, 2009 e 2010 la distinzione della rivalutazione al 90% per gli importi di pensione tra 3 e 5 volte il minimo Inps è stata annullata, portandola al 100%, come per le pensioni fino a 3 volte il minimo Inps (legge Damiano 127/2007).

Nel 2011 la rivalutazione è tornata ai vecchi meccanismi a scaglioni, di cui alla legge 448/1988 (art. 34, c.1 e legge 388/2000, art. 69, c. 1), cioè secondo le tre percentuali decrescenti (100, 90, 75) in rapporto alla misura crescente della pensione (cioè fino a 3 volte, tra 3 e 5 volte, oltre le 5 volte il minimo Inps).

Nel 2012 e 2013 (art.24, c. 25, d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011), tutte le pensioni di importo lordo oltre 3 volte il minimo Inps, cioè 1.441,58, nel 2012, ed oltre 1.486,29 € nel 2013, non sono state rivalutate del tutto. Fino a 3 volte il minimo Inps la rivalutazione è stata riconosciuta al 100%. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 25, del d.l. 201/2011) e con effetto retroattivo al biennio 2012 e 2013, il D.l. 65/2015 (convertito in legge 109/2015) ha rideterminato la perequazione dei percettori di pensione oltre le 3 volte il minimo Inps fino a 6 volte il predetto minimo, con le seguenti percentuali: 40% per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo Inps; 20% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo; 10% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo. Tale criterio si distingue sia dalla legge sulla perequazione precedente alla legge Fornero (cioè legge 388/2000), sia dalla legge successiva (legge Letta n. 147/2013). Ancora nessuna rivalutazione è stata riconosciuta, con riferimento al 2012 e 2013, per le pensioni di importo oltre le 6 volte il minimo Inps. Ulteriore anomalia è rappresentata dal fatto che l’effetto “trascinamento” (di quanto è stato riconosciuto a titolo di perequazione nel biennio 2012 e 2013 ai percettori di pensione oltre le 3 volte e fino a 6 volte il minimo) è stato abbattuto al 20% (-80%) nel biennio successivo (2014 e 2015) ed al 50% (-50%) dal 2016 in poi.

Nel triennio 2014-2016 (a seguito della legge 147/2013 del Governo Letta, poi prorogata per un ulteriore biennio, fino a tutto il 2018, dalla legge 208/2015) la percentuale di rivalutazione è stata correlata all’importo complessivo del trattamento pensionistico, e non più alle varie fasce di importo dei diversi segmenti della singola pensione. Pertanto la rivalutazione risulta: del 100% fino a 3 volte il minimo Inps; del 95% per i trattamenti complessivi tra 3 e 4 volte il minimo Inps; del 75% per i trattamenti complessivi tra 4 e 5 volte il minimo Inps; del 50% per i trattamenti complessivi tra 5 e 6 volte il minimo Inps; infine oltre 6 volte il minimo Inps(cioè oltre 2.990,42 €) non ha operato alcuna indicizzazione nel 2014, anche se gli importi fino a 2.990,42 € sono stati rivalutati del 40% dell’indice inflattivo, mentre dal 2015 la rivalutazione è sempre avvenuta in misura del 45% sull’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Come si vede, con l’eccezione delle pensioni fino a 2-3 volte il minimo Inps, la perequazione delle pensioni medio-alte è andata costantemente e progressivamente peggiorando.

Sarà sufficiente questa ricostruzione per far capire al Governo attuale che i pensionati hanno già dato, ed anche molto?

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ

Un primo contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, è stato introdotto dalla legge 488/1999 (art. 67) nella misura del 2% sugli importi dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall’art. 2, c.18 , della legge 335/1995, vale a dire sulle pensioni di importo lordo superiore a 144, 148, 152 milioni circa di lire (cioè superiori a circa 74.500, 76.500, 78.550 €) nei tre anni anzidetti.

Un secondo contributo di solidarietà è stato introdotto a metà del 2011 dalla legge 111/2011, che ha previsto un prelievo del 5% sull’importo delle pensioni oltre i 90.000 € lordi/anno, nonché del 10% sugli importi delle pensioni oltre i 150.000 € lordi/anno, a valere dal 1° agosto 2011 e fino al 31/12/2014. Tale disposizione è stata giudicata incostituzionale, con sentenza 116/2013, da parte della Corte competente.

Un terzo contributo di solidarietà è stato introdotto, a valere per il triennio 2014-2016, dalla legge 147/2013 del Governo Letta. Tale contributo ha operato: in misura del 6%, sulle pensioni lorde oltre 14 volte il minimo Inps; in misura del 12% sulle pensioni oltre 20 volte il minimo; in misura del 18% sulle pensioni oltre 30 volte il minimo Inps (in concreto, rispettivamente oltre 91.160,16, oltre 130.228,80 ed oltre 195.343,00 € lordi/anno).

Siamo oggi di fronte ad un probabile quarto contributo di solidarietà, a valere forse per un quinquennio, quindi al di là del limite temporale della stessa legge di bilancio 2019-2021. Si tratta di una “tassa impropria”, certamente incostituzionale e discriminante, i cui contorni non sono ancora stati chiariti: le ipotesi più accreditate parlano di un taglio dell’10% per gli importi di pensione tra 90.000 e 130.000 € annui lordi; del 20% per gli importi tra 130.001 e 200.000 €; del 25% tra 200.001 e 350.000 € e del 30% per gli importi tra 350.001 e 500.000 €, del 40% oltre i 500.000.

Anche qualora fossero previsti “sconti” per quanti hanno già patito il contributo di solidarietà del Governo Letta (triennio 2014-2016), ovvero per coloro che superano la quota di 110 o 120 (intesa come somma tra età contributiva maturata ed anagrafica attuale), ovvero ancora per chi possa vantare, nel sistema misto del calcolo della pensione, una prevalenza di anni contabilizzati col sistema contributivo piuttosto che retributivo, si tratterebbe, comunque, di un esproprio proletario di sovietica memoria inaccettabile, che graverebbe in modo congiunto con una azzerata o ridotta indicizzazione delle pensioni medio-alte in godimento e per almeno un quinquennio o, nella migliore delle ipotesi, per un triennio.

Ecco perché il “legittimo affidamento” nello Stato e nelle sue Istituzioni è ai minimi storici e perché bisogna parlare di accanimento contro i pensionati e le pensioni medio-alte, che non solo non vengono tutelate in termini di potere reale d’acquisto, ma neppure in termini di misura nominale della pensione di diritto maturata, con danno permanente quindi sulla misura dei nostri assegni previdenziali.

Ancora una volta il Governo (giallo-verde, in questo caso) pare intenzionato ad usare i pensionati di una certa fascia (medio-alta) come “ bancomat” per tamponare le proprie malefatte: reddito e pensione di cittadinanza, quota 100, occhio benevolo nei confronti degli evasori di ieri, di oggi e forse anche di domani, vale a dire di tutti coloro che non siano “contribuenti coatti” al Fisco come sono i pensionati ed il personale dipendente italiani, veri “eroi” in un Paese stremato da evasione, corruzione, inefficienza, burocrazia, mala gestione.

Le nostre pensioni sono manipolate abitualmente non per ragioni “di equità”, ma semplicemente per fare volgarmente “cassa”.

Saranno sufficienti per la Corte costituzionale 9 0 11 anni per convincersi che il contributo di solidarietà da “ una tantum” si è trasformato in “una semper”?

Riusciremo a trovare “un giudice a Berlino”?

Michele Poerio
Presidente FORUM Pensionati
Segretario generale CONFEDIR
Presidente nazionale FEDER.S.P. e V.
Carlo Sizia
Comitato direttivo nazionale FEDER.S.P.eV.

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