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Ecco il decreto Ristori con i codici Ateco ristorati. Il testo integrale

Il testo integrale del decreto Ristori: il provvedimento stanzia circa 1 miliardo per i contributi a fondo perduto ai nuovi codici Ateco aggiunti alla lista del Ristori 1 le nuove categorie coinvolte dalla stretta anti-Covid.

Tutti i dettagli sul decreto Ristori con i codici Ateco.

Il decreto Ristori bis è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato: il testo sale a 33 articoli e include anche alcune misure per i precari dello sport.

In particolare si consente di utilizzare i risparmi nell’erogazione delle precedenti indennità per i lavoratori sportivi per finanziare il nuovo bonus da 800 euro anche per i contratti scaduti e non rinnovati fino al 30 ottobre.

Un fondo di 340 milioni nel 2020 e 70 milioni nel 2021 per aiutare ulteriori attività se ci saranno nuove zone arancioni o rosse. Lo prevede il decreto ristori bis, bollinato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento stanzia circa 1 miliardo per i contributi a fondo perduto ai nuovi codici Ateco aggiunti alla lista del Ristori 1 le nuove categorie coinvolte dalla stretta anti-Covid. Altri 280 milioni vengono stanziati nel 2021 per i ristori delle attività nei centri commerciali e per la filiera alimentare.

Stanziati anche 234 milioni nel 2020 (e 78 nel 2021) per il credito d’imposta sugli affitti, 38 milioni per il ristoro ai Comuni per l’estensione della cancellazione dell’Imu, e 35,8 milioni per la sospensione delle tasse per gli Isa e circa mezzo miliardo per lo stop ai versamenti di novembre.

“Continuare a garantire un’adeguata rete di protezione sociale ed economica a lavoratori, imprese e famiglie, che vivono e operano nelle fasce del Paese oggetto di maggiori restrizioni per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. E’ l’obiettivo del decreto Ristori bis, che stanzia ulteriori 2,5 miliardi di euro per finanziare aiuti e misure di sostegno alle categorie più colpite e che si aggiunge ai 5,4 mld già allocati nel primo decreto Ristori e già liquidate direttamente nei conti corrente dei beneficiari”. Lo affermano, in una nota, i senatori del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama. “Con il nuovo provvedimento – proseguono – sospendiamo i versamenti contributivi di novembre per le aziende delle zone ‘rosse’ e ‘arancioni’, nelle quali, per fermare l’aumento dei contagi, sono previste maggiori limitazioni, proroghiamo l’esonero contributivo per le aziende della filiera agricola su tutto il territorio nazionale, estendiamo la cassa integrazione Covid-19 ai lavoratori assunti dopo il 12 luglio; garantiamo piena copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali per gli artigiani iscritti al fondo di solidarietà di settore”. “Le nuove norme introducono, poi – sottolineano – un ulteriore pacchetto di interventi a tutela delle famiglie e dei lavoratori dipendenti che risiedono nelle ‘zone rosse’ e hanno figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado, i quali potranno richiedere congedi parentali straordinari Covid e, nel caso degli autonomi, veder rinnovato il bonus baby-sitting”. “Infine – aggiungono- , istituiamo un fondo straordinario dedicato agli enti del terzo settore e rifinanziamo i centri di assistenza fiscale e, con riguardo all’Inail, proroghiamo il termine per l’assunzione di medici e infermieri da parte dell’Istituto”. “Si tratta di misure necessarie per contenere la curva dei contagi e indispensabili per salvaguardare la tenuta sociale ed economica del Paese, in questa fase complessa e delicatissima”, concludono i senatori del MoVimento 5 Stelle.

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ECCO IL TESTO INTEGRALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre  2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo  al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili  

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale  l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività  e gravità raggiunti a livello globale:  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020, n. 27;  

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n. 40;  

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020, n. 77;  

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020, n. 126;  

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche  al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del  25 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2020;  

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei  settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti Decreti del  Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della  salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;  Emana 

il seguente decreto-legge: 

Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia 

Art. 1  

(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28  ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).  

  1. L’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall’Allegato 1 al presente  decreto. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole “incrementato  di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “incrementato di 112,7 milioni  di euro per l’anno 2020”.  
  2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie,  561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000- Alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze  del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge  28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata  nell’Allegato 1 al citato decreto. 
  3. È abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.  
  4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori  con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto  alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo  viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità  disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11  dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. 
  5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che  svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato  1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo  a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che  svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano  nell’Allegato 1 al presente decreto legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni  stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti  dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.  
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4  novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si  provvede, per 458 milioni di euro per l’anno 2020 e 280 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 32 e per 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 3. 

Art. 2  

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati  dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre  2020) 

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la  diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei  soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell’articolo  35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività  prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno  il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute  adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.  Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.  
  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo  è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l’anno 2020,  conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 3 

(Controlli antimafia) 

  1. Le previsioni del protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020, n. 34, sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e  l’Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal  presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

Art. 4  

(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 3 novembre 2020)  

  1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese  che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio  alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta il credito d’imposta per i canoni  di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto 

legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l’anno 2020 e 78,1  milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti  all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32. 

Art. 5  

(Cancellazione della seconda rata IMU)  

  1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge  28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da  COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di  cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata  entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si  esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a  condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni  delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di  rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.  
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all’articolo 177,  comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l’anno 2020. I decreti di cui al comma 5  dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n.  137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti  all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 6  

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano  gli indici sintetici di affidabilità fiscale) 

  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli  indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14  agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito  dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio  fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima  gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,  ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da  uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro  della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  3 novembre 2020, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o  unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto  legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi  indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 7  

(Sospensione dei versamenti tributari)  

  1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o  sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi  di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio  nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto  individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei  settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività  alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale,  sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di  massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute  adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:  
  2. a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e  comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono  regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;  
  3. b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto. 
  4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  
  5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro  rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.  
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 8  

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)  

  1. Per la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del  Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 3 novembre 2020.  
  2. Agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in  conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli  articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si provvede  nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni di euro per l’anno  2021. 
  3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante  versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.  In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro  dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo  di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.  
  4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel  conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli  esercizi successivi.  
  5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più  decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1  e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2, comma 1, del presente decreto,  a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.  
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza  del COVID-19”, e successive modificazioni. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Titolo II – Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia 

Art. 9  

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)  

  1. All’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  2. a) al comma 5, le parole: “Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le” sono  sostituite dalle seguenti: “Le”; 
  3. b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: “5-bis. Le regioni e le province  autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, hanno  sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture  private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020, fino a un massimo del 90 per  cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la  garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene  conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2020 di cui deve essere  rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per  cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni  e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla  base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e  contratti stipulati per l’anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato  per l’anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a  concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2020, come rendicontato  dalla medesima struttura interessata.  

5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio  sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate  destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l’anno  2020.”. 

Art. 10  

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari) 

  1. Per le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di  modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2021 è  autorizzato l’arruolamento, a domanda, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare,  dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non  prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare, nelle  misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
  2. a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano,  8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare; 
  3. b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della  Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare.  
  4. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul  portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i  successivi 20 giorni.  
  5. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare  nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente  appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 
  6. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 19, comma 3-bis,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77. 
  7. All’articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole  “la professione sanitaria infermieristica” sono sostituite dalle seguenti: “le professioni sanitarie di cui  all’articolo 212, comma 1,”.  
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede  ai sensi dell’articolo 32.

Art. 11  

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro  privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive) 

  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non  opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.  
  2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio  alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati  nell’Allegato 2 del presente decreto.  
  3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.  
  4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono  effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o  mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
  5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l’anno 2020, si  provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 12  

(Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)  

  1. All’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti  modificazioni: 
  2. a) il comma 7 è sostituito con il seguente: “7. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini  decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid 19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,  e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in  applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.”;  
  3. b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui al  presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata  in vigore del presente decreto-legge.”;  
  4. c) al comma 12, primo periodo, le parole “pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3  milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3  milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga” sono sostituite dalle seguenti:  “pari a 1.692,4 milioni di euro, ripartito in 1.202,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa  integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 490 milioni di euro per i trattamenti di Cassa  integrazione in deroga”: 
  5. d) al comma 17 le parole: “3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni”. 
  6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 57,8 milioni di euro per l’anno  2021, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dal  medesimo comma 1, lettere a) e b) e quanto a 55,3 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32. 

Art. 13  

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)  

  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nelle quali  sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la  prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad  entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal  lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione,  un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto  dall’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del  comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in  situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali  sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020 e del 3 novembre 2020.  
  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro  per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio  comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di  cui primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.  
  5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata  la spesa di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020.  
  6. All’onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti  all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32. 

Art. 14  

(Bonus baby-sitting regioni zone rosse)  

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio  nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate  con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole  secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddetto scuole iscritti alla Gestione  separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni  speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno  o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da  utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui  al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la  prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che  nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso  di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.  
  2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione  di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a  scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata  disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020  e del 3 novembre 2020.  
  3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori  affidatari. 
  4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.  
  5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del  bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione  del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come  modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro  per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio  comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di  cui primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.  
  7. All’onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 in  termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento  netto e fabbisogno, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi  dell’articolo 32. 

Art. 15  

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)  

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle  misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo  straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore ”, con una dotazione di 70 milioni di euro  per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri  regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di  promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e  Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non  lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte  nella relativa anagrafe.  
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono  stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al  fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. 
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure  previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.  
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 16  

(Rifinanziamento Caf)  

  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella  presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale  – CAF, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’Istituto Nazionale  della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno  2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di  indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 32.  
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma  10, dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata  ai fini del Reddito di emergenza. 

Art. 17  

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)  

  1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai  seguenti: 

ALLEGATO XLVII 

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO 

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la  valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.  

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di  principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.  

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza  

(2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato  dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla 

parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte  interbloccanti”;  

ALLEGATO XLVIII 

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI 

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di  principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. 

Agenti biologici del gruppo 1  

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere  rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4  

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie  sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua  parte. 

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter) (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio  vasche di incubazione, serbatoi ecc.).  

(3) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal  laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad  accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.

Art. 18  

(Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)  

  1. All’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  2. a) al comma 1, dopo le parole “21 dicembre 2020” sono inserite le seguenti: “o scaduti nelle  annualità 2018 e 2019,” e dopo le parole “sono effettuati” sono inserite le seguenti: “, nel limite del  40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),”;  
  3. b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per i soggetti che svolgono attività  economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e  dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo  all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti  «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo  all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti  «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento  dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I soggetti che  intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle  entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con  provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.”. 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l’anno  2020, si provvede ai sensi dell’articolo 32. 

Art. 19  

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell’INAIL)  

  1. La disposizione di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in  convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in  termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l’anno 2021, si provvede ai  sensi dell’articolo 32. 

Art. 20  

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all’art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.  148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)  

  1. I Fondi bilaterali di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono  autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto  2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le  erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020. 

Titolo III – Altre disposizioni urgenti 

Art. 21  

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) 

  1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività  identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo  beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.  
  2. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di  Stato. 
  3. È abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.  
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8  milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni  di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 32 e per 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante  utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 22  

(Quarta gamma) 

  1. L’articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:  

“Articolo 58-bis  

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di  prima gamma evoluta)  

  1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di  cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta,  ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione  del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle  loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della  produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza  rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.  
  2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno  2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti  ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al  decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra  l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato  dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed  associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto  conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo,  l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.  
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi,  sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di  attuazione e la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui  al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 
  4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di  aiuti di Stato. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni  di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato  dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.”.

Art. 23  

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza  epidemiologica da COVID-19)  

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo  1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli  proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza  l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico  ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.  
  2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con  atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma  4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del  direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente,  per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179,  convertito. con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto,  trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

legge 28 ottobre 2020, n. 137.  

  1. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del  decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.  
  2. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro  il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della  corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a  mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.  
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il  giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto.  
  4. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il  sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione  orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque  giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 24  

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare  nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)  

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui  all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per  l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso  i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è  giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a  isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della  emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle  disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della  Salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti  dall’articolo 303 del codice di procedura penale.  
  2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno  successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in  caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini  previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di  sessanta giorni. 
  3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo  che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi  di sospensione di cui al comma 1. 

Art. 25  

 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione  all’esercizio della professione forense) 

  1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “programmati sino al 30 settembre 2020” sono soppresse.

Art. 26  

 (Differimento entrata in vigore class-action)  

  1. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole “diciannove mesi” sono  sostituite dalle seguenti: “venticinque mesi”. 

Art. 27  

 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)  

  1. All’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020”  sono sostitute dalle seguenti: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021”.  
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti, occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione  delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 

19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.  

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e  provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale  previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al  decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, 11 agosto 2020, n. 340.  
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Art. 28  

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali  nel periodo emergenziale) 

  1. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali  può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza  e libertà nella partecipazione al voto. 
  2. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi,  secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento  degli organi.  
  3. Nel caso di cui al comma 1 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del  Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi  territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di  entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data. 
  4. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai  termini di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli  Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti. 

Art. 29  

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)  

  1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione  scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.  
  2. All’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  “2-bis. Il limite di spesa di cui al comma 1 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili  nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità di cui  all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge  14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”.

Art. 30  

(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)  

  1. Le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo  della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto  bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre  2020, n. 137, che assume la denominazione di “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e  società sportive dilettantistiche”. 

Art. 31  

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da  COVID-19)  

  1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:  

“16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale  e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di  cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del  2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni  interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui  al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di “Prevenzione e  risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il  periodo autunno invernale”, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì  sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio  epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive  rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti  sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine  di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la  possibilità di reiterazione. L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o  scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova  classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i Presidenti delle  regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di  regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista,  in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di  cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al  presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale  del Ministero della salute. Ferma restando l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei  quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall’entrata in vigore del presente  comma.”.

Titolo IV – Disposizioni finali 

Art. 32  

(Disposizioni finanziarie)  

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27,  determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro  per l’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:  
  2. a) quanto a 160 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;  
  3. b) quanto a 1.200 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2020, n.77;  
  4. c) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge 2 aprile 2020, n. 21;  
  5. d) quanto a 830 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle  autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 1, comma11, del  decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126;  
  6. e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate  all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all’erario; 
  7. f) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,  per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la  locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; g) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all’articolo 7,  comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;  
  8. h) quanto a 230 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come  rifinanziato dall’articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137;  
  9. i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l’anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle  maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.  
  10. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso  all’indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica  con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste 

dall’articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il Ministero dell’economia e delle  finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28  ottobre 2020, n.137 e del presente decreto.  

  1. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono  tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo. 
  2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro  dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario,  può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione  di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 33  

(Entrata in vigore)  

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la  conversione in legge.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  

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