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Disegno di legge annuale sulla concorrenza, ecco la bozza integrale

La bozza integrale del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

 

 

 

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

(ai sensi dell’articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99) 

Sezione I 

Finalità  

Art. 1 – Finalità 

Sezione II 

Rimozione di barriere all’entrata nei mercati: i regimi concessori 

Art. 2 – Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici Art. 3 – Concessione delle aree demaniali portuali  

Art. 4 – Concessioni di distribuzione del gas naturale  

Art. 5 – Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica 

Sezione III 

Servizi pubblici locali e trasporti 

Art. 6 – Delega in materia di servizi pubblici locali 

Art. 7 – Delega in materia di trasporto pubblico non di linea 

Art. 8 – Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono  reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori 

Art. 9 – Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate 

Sezione IV 

Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale 

Art. 10 – Colonnine di ricarica 

Art. 11 – Servizi di gestione dei rifiuti 

Art. 12 – Procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti 

Sezione V 

Concorrenza e tutela della salute 

Art. 13 – Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private Art. 14 – Distribuzione dei farmaci 

Art. 15 – Rimborsabilità dei farmaci equivalenti 

Art. 16 – Farmaci in attesa di definizione del prezzo 

Art. 17 – Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano  Art. 18 – Selezione della dirigenza medica  

Sezione VI 

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di telecomunicazione Art. 19 – Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione  Art. 20 – Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica 

Art. 21 – Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso  Art. 22 – Norme in materia di servizi postali

Sezione VII 

Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori Art. 23 – Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi  in funzione pro-concorrenziale 

Art. 24 – Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche Art. 25 – Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa Art. 26 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del  regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la  semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato 

Art. 27 – Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto 

Sezione VIII 

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement 

Art. 28 – Concentrazioni  

Art. 29 – Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica 

Art. 30 – Procedura di transazione 

Art. 31 – Poteri istruttori 

Sezione IX  

Nomine nelle Autorità indipendenti 

Art. 32 – Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative  indipendenti

Sezione I 

Finalità  

Art. 1 

 (Finalità) 

  1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, comma  2, lettera e), della Costituzione e dell’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in  particolare, a: 

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese  di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla  tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al  rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di  potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini; 

b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;

c) garantire la tutela dei consumatori. 

Sezione II 

Rimozione di barriere all’entrata nei mercati: i regimi concessori 

Art. 2 

(Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie, sentita la Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  un decreto legislativo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni  di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.  

  1. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le  convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva  del bene pubblico;  

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le  amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che abbiano la proprietà  del bene ovvero la sua gestione;  

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone,  dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore,  nonché di ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle  concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e  valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico;  

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; 

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di  beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica  del fenomeno; 

f) affidamento della gestione della banca dati al Ministero dell’economia e delle finanze; 

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità  telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

h) coordinamento con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni  di beni pubblici. 

Art. 3 

(Concessione delle aree demaniali portuali) 

  1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito con il seguente: “Art. 18 (Concessione di aree e banchine) 1. L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita,  l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito  portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali,  fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di  funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È, altresì, sottoposta a concessione da parte  dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e  la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli  specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché  interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di  impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo  marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche  commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche ad istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di  trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli  avvisi devono definire in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della  concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle  domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi devono, altresì, indicare gli  elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi  da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di  partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 
  2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema  portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre  imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità  di trattamento. 
  4. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del  codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati  strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
  5.  Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura  di affidamento: 

a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche  di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della  sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed  integrato per conto proprio e di terzi; 

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente  l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di  altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova  concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale,  e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in  concessione. Il divieto di cumulo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e  nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi  dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. 

8. L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute ad  effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in  possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel  programma di attività di cui al comma 6, lettera a). 

  1. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di  mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera  a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità  marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti  petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”.  

Art. 4 

(Concessioni di distribuzione del gas naturale) 

  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di  rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le  procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto  del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione  territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge si applicano le seguenti disposizioni: 

a) le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si  applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore  subentrante all’atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione; 

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per  l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di  distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore  industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio  2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte  dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del  bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante  l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al  netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località; 

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas  naturale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i  rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell’offerta di  gara, può versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica  corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

2.All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: “Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale  concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato  determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico  22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno  2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione  del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del  valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto  capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello  scostamento:  

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per  cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25  per cento;  

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per  cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità di regolazione per  energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non  superi il 45 per cento; 

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il  10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi,  purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.”.

3.All’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, dopo il comma 7 è inserito il  seguente: “7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie  per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell’entità  delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente,  senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni  inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può  imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all’1 per cento del  fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto  dal gestore uscente ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

Art. 5 

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono apportate le seguenti  modificazioni: 

  1. a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:  

1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si  svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata  valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli  interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero  della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre carico del  concessionario subentrante, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal  concessionario uscente. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle  infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può  avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50.”. 

  1. b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: 

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono  avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e  comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Decorso tale termine, e comunque in caso di mancata  adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle  infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo  8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al  comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione  delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori, in deroga  all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al  patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge  1° agosto 2002, n. 166”; 

  1. c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:  

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di  scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla  rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle  procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore dalla presente  disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri  aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla  prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza”. 

  1. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina  legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non  hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche, applicano, ai fini dell’avvio delle predette procedure, anche i criteri contenuti  dall’articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999. 

Sezione III 

Servizi pubblici locali e trasporti 

Art. 6 

(Delega in materia di servizi pubblici locali) 

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di  un apposito testo unico.  
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) individuazione, nell’ambito della competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo  comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, delle attività di  interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle  esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di  continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;  

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli  di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra  le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi; 

c) definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai principi di  adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superamento dei  regimi di esclusiva non conformi con tali principi e, comunque, non indispensabili per  assicurare la qualità e l’efficienza del servizio; 

d) definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di  rilevanza economica, anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e  introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle  attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;  

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei  servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli  affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la  scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del  servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità e dei costi dei  servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati  conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione; 

g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere  tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione  all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina  vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di  finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente  locale al modello dell’autoproduzione; 

i) previsione che l’obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all’articolo 20 del decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico  e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione  ai risultati conseguiti nella gestione; 

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi  pubblici locali in autoproduzione, assicuri un’adeguata tutela occupazionale anche mediante  l’impiego di apposite clausole sociali;  

m) estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della  modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto  pubblico locale;  

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare  riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne  l’armonizzazione e il coordinamento;  

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per  l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017,  n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale; 

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di  contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto produzione; 

q) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle  altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare  un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore  uscente; 

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al  fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed  enti locali; 

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità  del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al  termine dell’affidamento; 

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella  fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e  rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non  giurisdizionali;  

u) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della  comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione  negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto  degli obblighi di servizio pubblico;

v) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e  modalità per l’adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità  di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione  dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;  z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di  contratti di servizio tipo. 

3.Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all’esercizio della delega  relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i),  l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.

Art. 7 

(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea) 

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo  economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico  non di linea.  
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto  collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini  e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti  pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;  

b) adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei  conducenti;  

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non  di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle  tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale  in materia;  

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare  standard qualitativi più elevati;  

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una  consapevole scelta nell’offerta;  

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni  standard nazionali;  

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni  efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare  l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per  l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo  8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 8 

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono  reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

  1. 1. All’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la lettera h) è sostituita dalla seguente:  “h) istituisce, con proprio regolamento, procedure semplici e poco onerose, anche telematiche, per  la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti,  infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, e definisce criteri, condizioni, termini  e modalità di esperimento di tali procedure. Fino alla scadenza del termine fissato per la  presentazione delle istanze di conciliazione sono sospesi i termini per il ricorso in sede  giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. L’atto che definisce la procedura di cui al primo  periodo costituisce titolo esecutivo.”. 

Art. 9 

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) 

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 

1) al comma 3, le parole “a fini conoscitivi” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini di quanto previsto  dal comma 4”; 

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei  conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo,  delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi  di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei  conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata,  la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.”; 

  1. b) all’articolo 20, comma 9, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”. 

Sezione IV 

Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale 

Art. 10 

(Colonnine di ricarica) 

  1. All’articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  “selezionare l’operatore” sono inserite le seguenti: “, mediante procedure competitive, trasparenti e  non discriminatorie,”. 

Art. 11 

(Servizi di gestione dei rifiuti) 

  1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:  “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera  b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al  recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti  stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei  rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o  del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
  2. xxxxxxxxxx
  3. È abrogato l’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  4. All’articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “e i gestori delle  piattaforme di selezione (CSS)” sono soppresse.

Art. 12 

(Procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti) 

  1. All’articolo 237-quinques, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti  modificazioni:  
  2. a) al comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo: “Ferma restando la valutazione delle  eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza  statale, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall’articolo 29-quater, comma 10, il Ministro della transizione  ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore  a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della  transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l’autorità competente, è  nominato un commissario che provvede in via sostitutiva”. 
  3. b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Ferma restando la valutazione delle eventuali  responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale,  ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti  dall’articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche  su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni  per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica,  con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l’autorità competente, è nominato un commissario  che provvede in via sostitutiva.”. 
  4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’esecuzione dei progetti del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Sezione V 

Concorrenza e tutela della salute 

Art. 13 

(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private) 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente: 

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività  in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei  servizi da erogarsi, nonché sulla base deirisultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì  conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.”; 

  1. b) all’articolo 8-quinquies: 

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle  regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la  qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere  effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di  verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti  già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta.”; 

2) al comma 2, alinea, dopo le parole “dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e con le modalità di  cui al comma 1-bis” e le parole “, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,” sono soppresse.

  1. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserito, in fine, il seguente  periodo: “Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti  qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e  private.”. 

Art. 14 

(Distribuzione dei farmaci) 

  1. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) è sostituita  dalla seguente: “b) un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali  omeopatici autorizzati ai sensi dell’articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle  esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione  all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli  indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a  rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al  dettaglio di rifornirsi presso altro grossista”. 

Art. 15 

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti) 

  1. All’articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato. 

Art. 16 

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo) 

  1. All’articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  2. a) al comma 5, primo periodo, le parole: “un’eventuale domanda” sono sostituite dalle seguenti: “una domanda”; 
  3. b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: 

«5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione  all’immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare  della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione  di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data  informativa nel sito istituzionale dell’AIFA e viene applicato l’allineamento al prezzo più basso  all’interno dell’ATC 4° livello». 

Art. 17 

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano) 1. L’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 è sostituito dal seguente: 

Art. 15 (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale) –

  1.  I medicinali emoderivati  prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del  fabbisogno nazionale e, nell’ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei  suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto  della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
  2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto  dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati  dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia, le regioni e le province autonome di  Trento e Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende  autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con  decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l’autosufficienza nazionale di cui all’articolo 14, prevedendo adeguati  livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli  intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell’ottica della compensazione  interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono  prodotti esclusivamente con il plasma nazionale. 
  3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali  emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Paesi  dell’Unione europea o in Paesi europei con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con  l’Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori  volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati secondo quanto  previsto dalle norme vigenti nazionali e dell’Unione europea alla lavorazione, al frazionamento del  plasma e alla produzione di medicinali emoderivati, all’esito dei controlli effettuati dalle rispettive  autorità competenti, nazionali o europee. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è  approvato l’elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
  5. 5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero  della salute l’istanza per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei  requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e  alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla  produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della  salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell’Agenzia  italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo. 
  6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire  a richiesta dell’autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma  da cui il prodotto finito è derivato. 
  7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e  alle province autonome di Trento e Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono  sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio  della rete europea (Official medicines control laboratories – OMCL). 
  8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati,  compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provenienza del  plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite  dall’Unione europea, nonché l’esito del controllo di Stato. 
  9. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della  salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al  raggiungimento dell’autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma  nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il  perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6.000.000 euro annui a  decorrere dal 2021 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla  raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di  medicinali emoderivati. 
  10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è  autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, per la realizzazione da parte  del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le  federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e  informazione istituzionale. 
  11. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 9 e 10, si provvede mediante le risorse di cui  all’articolo 12. comma 4-quater, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
  1. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal  presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate alla data di entrata in  vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la  continuità delle prestazioni assistenziali.”. 

Art. 18 

(Selezione della dirigenza medica) 

  1. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal  seguente: 

“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture  complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in  materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il  conferimento degli incarichi di direttore medico di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è  tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: 

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda  interessata e da tre direttori medici di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico  da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella  ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono  individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi  regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario  nazionale. Qualora sia sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione  ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione  il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno due componenti della  commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta  azienda. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità  di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione  prevale il voto del presidente; 

b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base  dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle  necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al  profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un  punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.  Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il  miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria  interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento  dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si  procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei  candidati; 

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal  direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero,  laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico e professionale del responsabile da nominare; 

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di  attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono  pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l’atto motivato  di nomina sono pubblicati sul sito dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati.”. 

Sezione VI

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di telecomunicazione 

Art. 19 

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione) 

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti  modificazioni:  
  2. a) al comma 4: 

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a  ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto  devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di  accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori  l’oggettiva inidoneità;”;  

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) indisponibilità̀ di spazio per ospitare gli elementi di reti  di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente  dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel  comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola  tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto;”; b) al comma 6 le parole “due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni

Art. 20 

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) 

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore  di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di  genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di  realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica  ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione  inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le  garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità̀ di  coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di  infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto  previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3,  comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del  citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme  tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di  unificazione.”. 

Art. 21 

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso) 1. L’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:  

“3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche,  ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli  operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso  e documentato del consumatore o dell’utente,̀servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori  o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso  SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di  fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.”.  

Art. 22 

(Norme in materia di servizi postali) 

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base  degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte  presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando  periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione  dei mercati e delle tecnologie.”. 
  2. All’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti  modificazioni: 
  3. a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole “operatori di comunicazione” sono inserite le seguenti:  “e postali” e dopo le parole “amministrazioni competenti,” sono inserite le seguenti: “i fornitori di  servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,”; 
  4. b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole “operatori del settore delle comunicazioni” sono inserite  le seguenti: “e del settore postale”. 

Sezione VII 

Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori 

Art. 23 

(Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi  

in funzione pro-concorrenziale) 

  1. Ai fini dell’individuazione dell’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della  semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è  delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e  l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o  di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una  comunicazione preventiva. L’individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al  fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto  dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri  amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto della individuazione di cui  al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo principi di ragionevolezza e  proporzionalità, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: 

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di  interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi  costituzionalmente rilevanti; 

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e  20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di  iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea  o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;  

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure  non eliminati ai sensi delle lettere a) e b), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e  delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie  omogenee di procedimenti;  

e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun  adempimento, inclusa la mera comunicazione;  

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa  digitalizzazione; 

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla  normativa dell’Unione europea; 

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni  imprenditoriali, previa acquisizione del parere della Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di  quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il  quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è  successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari  competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo  può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della  procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 

  1. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione  del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. 
  2. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme  regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del  presente articolo. 
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti  previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente. 

Art. 24 

(Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche) 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo  l’efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività  economiche, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi, volti a semplificare,  rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei  criteri di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti principi  e criteri direttivi:  

  1. a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle  corrispondenti attività di controllo;  
  2. b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di  proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
  1. c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare  duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando l’efficace tutela dell’interesse pubblico;  
  2. d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo  conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità  e frequenza dei controlli anche sulla base dell’esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse; e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell’ottemperanza alla disciplina a tutela  di interessi pubblici; 
  3. f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire  rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei  comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;  
  4. g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo  ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità  delle banche dati, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese  devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi  ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di  verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi; 
  5. i) verifica e valutazione degli esiti dell’attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e  sostenibilità; 
  6. l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso. 
  7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello  sviluppo economico, del Ministro per la transizione al digitale, del Ministro dell’economia e delle  finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le  organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell’intesa in sede  di Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del  Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo  schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei  pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si  pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  legislativo può essere comunque adottato. 
  8. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito dei propri  ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o  più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

Art. 25 

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa) 1. All’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2  aprile 2007, n. 40, il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Le Amministrazioni competenti  comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica,  immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati  definitivi relativi alle posizioni registrate.”. 

Art. 26

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del  regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per  la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato) 1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati  livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione  e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è  delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più  decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del  mercato e sulla conformità dei prodotti (nel seguito del presente articolo denominato “regolamento”),  nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei  seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all’articolo 31  della legge 24 dicembre 2012, n. 234: 

  1. a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il  controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione ai sensi,  rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento e delle relative attribuzioni, attività e poteri  conformemente alla disciplina europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione,  riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e  massimizzare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali  e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell’attribuzione e nella  definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei  di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e  periferiche della singola Autorità, sulla base dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà,  differenziazione e di unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l’attribuzione della  titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza  rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione  delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali,  disponibili in maniera adeguata all’espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle  attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in  materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici; 
  2. b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo,  senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici  a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure  connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e quelle rimesse  alle Autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa europea,  in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali  o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati  principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori  e utenti finali, secondo i principi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni  pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni  delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al relativo regolamento di esecuzione; 
  3. c) individuazione dell’Ufficio Unico di collegamento di cui all’articolo 10 del regolamento, anche in  base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le  funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità  incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e di  comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell’articolo 13 del  regolamento, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie,  strumentali e di personale, -anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle  necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di  cui al regolamento, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997, n. 127;
  1. d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità  di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato  dell’Unione europea e tra tali autorità e l’Ufficio Unico di collegamento, favorendo l’utilizzo del  sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento e comunque  garantendo un adeguato flusso informativo con l’Ufficio Unico di collegamento; 
  2. e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati,  anche al fine di favorire l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di  prodotti illeciti e per l’analisi dei rischi; 
  3. f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di  incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di stipulare convenzioni con  altre pubbliche amministrazioni per l’affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse  prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco; 
  4. g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio,  delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per  le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali  di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione  dell’articolo 21 del regolamento; 
  5. h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio  da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate all’allegato II del  medesimo regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività, nonché di  ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 

per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di  vigilanza, di controllo e dell’Ufficio Unico di collegamento; 

  1. i) definizione delle ipotesi in cui è emesso il recupero, totale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento  o parziale, dall’operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti,  dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero. 

Art. 27 

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto) 1. All’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal  seguente:  

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 si applicano anche alle imprese  di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai  sensi degli articoli 23 e 24.”. 

Sezione VIII 

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement 

Art. 28 

(Concentrazioni) 

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nei riguardi delle operazioni di  concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità valuta se ostacolino in  modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale  situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza  effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o  potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico  e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di  approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli  all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli  interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché essa  sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L’Autorità può  valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni  caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie.”;
  1. b) all’articolo 16: 

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

1-bis. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni  un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di  fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale  dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti  rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto  degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni  caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento  dell’operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2. 

1-ter. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni  un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di  fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale  dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti  rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi  oltre sei mesi dal perfezionamento dell’operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni  di cui all’articolo 19, comma 2.”; 

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  

“2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti  voci di provento al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente  associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi su titoli (proventi di azioni, quote  ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese  collegate); c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di  gestione. Per le imprese di assicurazioni il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che  comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati  direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa  detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume  complessivo.”; 

  1. c) all’articolo 5: 

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  

c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un’impresa comune che esercita  stabilmente tutte le funzioni di una entità autonoma.”; 

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:  

3. Qualora l’operazione di costituzione di un’impresa comune che realizza una concentrazione  abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della  libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l’operazione comporti le conseguenze di cui all’articolo  6. In tale valutazione l’Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea  di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell’impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,  nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante  direttamente dalla costituzione dell’impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte  sostanziale dei prodotti e servizi in questione.”. 

Art. 29 

(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica) 

  1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza  economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma  digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di  effetti di rete o di disponibilità dei dati.”; 
  2. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel  rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o  discriminatorie, anche retroattive, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto,  nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire  informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta  di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta.”. 

Art. 30 

(Procedura di transazione) 

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14-ter è inserito il seguente: “Art. 14-quater. Procedura di transazione. 
  2. Nel corso dell’istruttoria aperta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, fino all’invio della  comunicazione delle risultanze istruttorie, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese  interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista  dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. 
  3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le  imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte  transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria  partecipazione a un’infrazione agli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero agli articoli 101 e 102  del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità. 
  4. L’Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di  una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque  compromessa l’efficacia della procedura. 
  5. L’Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in linea con l’ordinamento dell’Unione  europea, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di  transazione di cui al presente articolo e l’entità della riduzione della sanzione di cui all’articolo 15,  comma 1, da accordare in caso di completamento con successo della procedura.”. 

Art. 31 

(Poteri istruttori) 

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 

2-bis. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l’applicazione  degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’Autorità può in ogni  momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire  documenti utili. 

2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire o esibire gli elementi di cui al  comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti  richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le  diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.”; 

  1. b) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente: 

16-bis. Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese 

  1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere  a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.  2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire o esibire gli elementi di cui al  comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se  rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti  richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le  diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.”. 

Sezione IX 

Nomine nelle Autorità indipendenti 

Art. 32 

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative  indipendenti) 

  1. Al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della  Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti,  dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell’Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale  anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia  dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ogni soggetto competente  per la nomina istituisce un “Comitato tecnico per la selezione delle candidature a presidente e  componente delle Autorità amministrative indipendenti”, nel seguito del presente articolo  denominato “Comitato”. 
  2. Ciascun Comitato è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza  e di chiara fama internazionale nei settori di rispettiva competenza.  
  3. Il Comitato, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso  pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle Autorità di cui al  comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina  dei componenti di ciascuna Autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno  quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza  nel settore in cui opera l’Autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel  rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, il Comitato può  procedere ad audizioni dei candidati. Per le selezioni alla carica di Presidente delle Autorità il  Comitato tiene in considerazione anche la dimostrata capacità di presiedere organi collegiali, di  elaborare strategie complesse e di curare relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale.  Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla  data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, la istituzione del Comitato  e la trasmissione della lista di cui al primo periodo deve avvenire con congruo anticipo.  
  4. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina  dei membri di ciascuna Autorità di cui al comma 1, i soggetti competenti nominano il presidente e i  componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa ai sensi del comma 3.
  5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito. 
  6. I presidenti e i componenti delle Autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore  della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.

 

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