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Delega Fiscale, ecco il testo integrale del disegno di legge

Che cosa c'è nel disegno di legge per la delega fiscale. Tutti i dettagli con il documento integrale

E’ costituito da 10 articoli il disegno di legge delega per la riforma fiscale giunta in Consiglio dei ministri il 5 ottobre.

“Il Governo – si legge all’articolo 1 – è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale”.

SINTESI DELLA BOZZA DI DELEGA FISCALE

I principi e criteri direttivi generali sono: a) stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione; razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento: 1) agli adempimenti a carico dei contributi al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; 2) all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti causano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dell’attuazione della presente legge; b) preservare la progressività del sistema tributario; c) ridurre l’evasione e l’elusione fiscale. Il perimetro disegnato dalla delega comprende: modifiche del sistema nazionale della riscossione; revisione del sistema di imposizione personale sui redditi; revisione dell’Ires e della tassazione del reddito di impresa; razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette; graduale superamento dell’Irap; modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati; revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef; delega al Governo per la codificazione in materia tributaria.

SINTESI DELLA BOZZA DI DELEGA FISCALE

Una volta che sarà stata approvata dal Parlamento, il governo avrà 18 mesi per attuare la delega fiscale emanando i decreti attuativi. Lo si legge nella bozza della delega giunta in consiglio dei ministri il 5 ottobre. Gli obiettivi fondamentali sono la crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuarsi anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei cosiddetti ‘micro-tributi’, la riduzione dell’evasione.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA DELEGA FISCALE

Art. 1

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)

 

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
  2. a) stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione;
  3. b) razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento:

1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale;

2) all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dell’attuazione della presente legge;

  1. c) preservare la progressività del sistema tributario;
  2. d) ridurre l’evasione e l’elusione fiscale.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  5. Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 7, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  6. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all’introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
  7. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili.
  8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

 

Art. 2

(Modifiche del sistema nazionale della riscossione)

 

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’ articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo, una revisione del sistema nazionale della riscossione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  2. a) perseguire l’efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l’attuale meccanismo della remunerazione dell’agente della riscossione, favorendo l’uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;
  3. b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate – riscossione;
  4. c) in tale prospettiva, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità, in attuazione della riserva di legge espressamente contemplata dall’articolo 97 della Costituzione.

 

Articolo 3

(Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  2. a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:

1)  l’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società (Ires);

2) l’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) ai redditi diversi da quelli di cui al n. 1) e la sua revisione secondo i principi specificati alla lettera b);

  1. b) revisione dell’Imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività dell’Irpef e a:

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili;

2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef;

Nell’applicazione dei numeri 1) e 2) si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall’applicazione dell’Irpef senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

  1. c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta;
  2. d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell’imposta.
  3. All’attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10, comma 2, della presente legge.

 

Art. 4

(Revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa)

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme in materia di IRES e tassazione del reddito di impresa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d’impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto all’articolo 3;
  3. b) semplificazione e razionalizzazione dell’IRES, finalizzato alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;
  4. c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali paesi europei;
  5. d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.

        

Art. 5

(Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

 

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) razionalizzare la struttura dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta, contrastare l’erosione e l’evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell’imposta;
  3. b) adeguare in coerenza con l’European Green Deal e la disciplina europea armonizzata dell’accisa, le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

 

Art. 6

(Graduale superamento dell’IRAP)

  1. Nell’ambito della revisione dell’imposizione sui redditi personali di cui all’articolo 3, nonché della revisione dell’imposizione sul reddito d’impresa di cui all’articolo 4, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare un graduale superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).
  2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della presente legge.
  3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell’Irap previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

 

Art. 7

(Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati)

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
  2. a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest’ambito;

  1. b) prevedere strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.
  2. Il Governo è delegato altresì ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti criteri direttivi:
  3. a) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;
  4. b) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
  5. c) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro;
  6. d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

 

Art. 8

(Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef)

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
  2. a) prevedere la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l’applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef stabilita dalla legge statale;
  3. b) prevedere per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l’automatica applicazione di aliquote dell’addizionale all’Irpef maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all’Irpef maggiorate nella misura obbligatoria;
  4. c) prevedere per i comuni che la facoltà di applicare un’addizionale all’Irpef sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull’Irpef. I limiti di manovrabilità della sovraimposta comunale sull’Irpef sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello attualmente generato dall’applicazione dell’aliquota media dell’addizionale all’Irpef.
  5. In attuazione dei principi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 devono prevedere la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
  6. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

 

 

Art. 9

(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

  1. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 7, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l’accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  3. a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
  4. b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
  5. c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;
  6. d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell’Unione Europea;
  7. e) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e di altri Ministri di competenza nelle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti.
  9. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all’articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi per l’anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

 

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