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Decreto Agosto, la norma sui licenziamenti è un papocchio

Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, la proroga dei licenziamenti nel decreto Agosto ha "una formulazione non particolarmente felice della norma". Ecco l'approfondimento

 

“Luci e ombre” e “difficoltà applicative e interpretative” nel decreto Agosto, quando si prevede il mantenimento del divieto di licenziamento per ragioni economiche, la modifica alla disciplina della Cassa integrazione e l’introduzione di una decontribuzione, fino a 4 mesi, per i datori di lavoro che non ricorrono agli ulteriori ammortizzatori sociali emergenziali e fanno ritornare al lavoro il personale. E’ quanto emerge da uno studio dei Consulenti del Lavoro.

LO STUDIO SUI LICENZIAMENTI

Secondo la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro la proroga delle disposizioni in materia di licenziamento ha “una formulazione non particolarmente felice della norma” che “ha fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata ed in particolare sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, questa che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell’ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell’esonero contributivo”.

LE NOVITA’

“Le novità introdotte dall’art. 14 del decreto Agosto impongono – affermano i consulenti – la necessità di verificare, caso per caso, in dipendenza del periodo di fruizione di una delle due soluzioni previste dalla legge, l’individuazione del momento specifico in cui cesserà il divieto di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che pertanto varierà da datore a datore”. Secondo i Consulenti, sarebbe utile “una modifica del secondo comma dell’art. 3 del decreto legge n.104/2020 in sede di conversione, per eliminare ogni possibilità di equivoco”.

LA PROROGA

Per quanto riguarda la proroga degli ammortizzatori sociali, la Fondazione nota, tra l’altro, che la nuova disposizione “implica per le aziende che non siano riuscite ad utilizzare tutte le diciotto settimane previste dalla precedente normativa, la privazione delle settimane residue. E’ altresì evidente come i datori di lavoro, che negli scorsi mesi abbiano utilizzato virtuosamente le settimane di cassa integrazione a disposizione, risultino penalizzati dalle norme recentemente introdotte”.

I CONTRIBUTI

In merito all’esonero dei contributi previdenziali, i Consulenti ritengono che “non si comprende appieno perché il legislatore abbia stabilito che l’esonero sia concesso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale scelta, infatti, risulta oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale. Risulta, peraltro, sfavorevole anche per le aziende che, per motivazioni legate alla loro specifica attività, in tale periodo hanno regolarmente lavorato, scontando tuttavia una fisiologica flessione nel successivo periodo estivo”

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