skip to Main Content

Europee

Come saranno utilizzate le risorse dell’imposta straordinaria sulle banche?

Il governo aveva detto che le entrate derivanti dall'imposta straordinaria sulle banche sarebbero state destinate anche a favore di chi ha mutui a tasso variabile, ma nel decreto e nella relazione tecnica non ci sono questi riferimenti precisi. Fatti e approfondimenti

 

È una delle norme che più sta facendo discutere e che presumibilmente continuerà ad animare il dibattito politico ferragostano.

La tassa sugli extraprofitti delle banche, contenuta nel cosiddetto decreto Omnibus varato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso, è stata presentata dal vicepresidente Matteo Salvini in conferenza stampa – assente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti – come un’imposta per recuperare risorse da dare agli italiani in difficoltà nel pagare le rate del mutuo a tasso variabile, salite parecchio a casa del rialzo dei tassi d’interesse decisi dalla Bce di Christine Lagarde. Dopo che martedì la Borsa ha bruciato circa 9 miliardi di euro, in parte recuperati il giorno seguente, Salvini ha continuato a ripetere quest’affermazione salvo essere smentito da qualche collega d’opposizione. “Qualcuno dica a Ciriani – che come tutti sanno fa troppo bene il lavoro di ministro ai Rapporti col Parlamento e quindi ha tempo per sconfinare in altri campi – che secondo il decreto che loro stessi hanno approvato, il gettito della nuova tassa non andrà affatto ad aiutare chi sta facendo fatica a pagare i mutui, come lui dice oggi” è intervenuto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, prendendo di mira il ministro di Fratelli d’Italia. Marattin ha poi aggiunto che la tassa servirà invece a “rimpinguare un fondo (che non ha bisogno di essere rimpinguato perché già pieno di risorse non utilizzate) che semmai serve a dare garanzie a chi in futuro vorrà accendere un mutuo. Che però, grazie alla geniale trovata di questa tassa, risentirà comunque di una più che probabile stretta creditizia da parte delle banche” ha concluso con un riferimento a un timore evidenziato anche da altri. Ma cosa c’è scritto effettivamente nel decreto?

LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI IN GAZZETTA UFFICIALE

Il decreto legge “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e l’articolo 26 è proprio dedicato alla “Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse”.

Al comma 7 si specifica che “le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese”. Il riferimento è al Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze”, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013.

COSA DICE LA RELAZIONE TECNICA

Andando a sfogliare la relazione tecnica che accompagna il testo del provvedimento, la questione non cambia. All’articolo 26, infatti, si legge: “La norma istituisce per il 2023 un’imposta straordinaria a carico delle banche. Detta imposta è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti: l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine di interesse nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine di interesse nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo patrimoniale relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”.

E ancora: “Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati”. E in quali tasche si farebbero sentire questi effetti positivi? “Al riguardo, il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla misura affluiscano ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese”. Dunque, appunto, il Fondo di garanzia per la concessione di mutui sulla prima casa, istituito con legge del 2013, e generici interventi per ridurre la pressione fiscale di famiglie e imprese.

Back To Top