Attualmente sono 877 le persone destinatarie di misure di congelamento di beni e risorse, «in quanto le loro azioni hanno compromesso l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina». Come vengono disposte queste misure restrittive? Cosa accade ai beni sottoposti a congelamento? Si tratta di vere sanzioni?
LE SANZIONI
Le misure restrittive (sanzioni) dell’Unione europea (Ue) sono uno degli strumenti utilizzati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (PESC).
La loro base giuridica è nel Trattato sull’Unione europea secondo cui la competenza ad adottarle è del Consiglio Ue, e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione ai sensi del quale possono essere oggetto delle misure anche le persone fisiche.
Se la decisione del Consiglio prevede il congelamento dei beni e/o altri tipi di sanzioni economiche e/o finanziarie, serve un regolamento attuativo.
Il Consiglio Ue segue alcuni principi di base, contenuti negli Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive. […] Inoltre, i regolamenti con i quali si dà attuazione alle decisioni del Consiglio «sono vincolanti e direttamente applicabili in tutta l’Ue e sono soggetti al controllo giurisdizionale».
Gli oligarchi colpiti da misure restrittive, a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, si aggiungono a quelli già oggetto di provvedimenti adottati nel 2014. La lista delle persone oggetto di sanzione si trova in vari numeri della Gazzetta ufficiale dell’UE.
A parte il presidente russo Vladimir Putin, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e i membri della Duma, si tratta – tra gli altri – di soggetti che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa e di imprenditori di spicco in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo stesso. […]
LE AUTORITÀ ITALIANE PER LE SANZIONI
La legge nazionale detta misure per il congelamento a fini di «contrasto del finanziamento del terrorismo e delle attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o dell’Unione europea».
La competenza ad attuare il congelamento di beni e risorse – asset freeze – deliberato dall’Ue è attribuita al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). Per congelamento delle risorse economiche si intende il divieto del loro «trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo».
Il Csf è composto dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da rappresentanti del ministero degli Affari esteri, del ministero dell’Interno, del ministero della Giustizia, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la Borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dell’Unità di informazione finanziaria, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei carabinieri, della Direzione nazionale antimafia. Per i compiti riguardanti l’asset freeze, il Comitato è integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.
Il congelamento è disposto con decreto dal ministro dell’Economia, di concerto con quello degli Affari esteri, su proposta del Csf. «L’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento». Al Demanio competono le spese «necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni», sostenute «mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo». […]
In caso di cancellazione dalle liste, la persona i cui beni sono stati congelati viene invitata a prenderli in consegna entro centottanta giorni; se non si presenta, l’Agenzia del demanio provvede alla vendita e, decorsi tre mesi, le somme ricavate sono devolute all’erario.
PROFILI GIURIDICI
Il congelamento non è una sanzione penale, pur producendone gli effetti nella sostanza, e non potrebbe essere diversamente. I beni congelati, infatti, non sono pertinenti a un reato, né è contestato un reato al soggetto che ne è destinatario. […]
Ma i soggetti che ne sono destinatari possono ricorrere alla Corte di giustizia, la quale non valuta l’opportunità delle sanzioni comminate dal Consiglio, ma si limita a verificare che quest’ultimo non abbia manifestamente ecceduto i limiti della sua discrezione nell’adottarle – cioè che non si tratti di provvedimenti contrari ai princìpi dell’Unione, sproporzionati o diretti a soggetti estranei al governo interessato – e valuta il giusto equilibrio tra la preservazione della pace e della sicurezza internazionali e la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata.
(Estratto dell’editoriale del Domani; qui la versione integrale)