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Congelamento Beni

Come funziona il congelamento dei beni agli oligarchi russi?

Attualmente le persone destinatarie di misure di congelamento di beni e risorse sono 877. Il congelamento, tuttavia, non è una sanzione penale ma produce gli stessi effetti. L'estratto di un articolo di Vitalba Azzollini per il quotidiano Domani

 

Attualmente sono 877 le persone destinatarie di misure di congelamento di beni e risorse, «in quanto le loro azioni hanno compromesso l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina». Come vengono disposte queste misure restrittive? Cosa accade ai beni sottoposti a congelamento? Si tratta di vere sanzioni?

LE SANZIONI

Le misure restrittive (sanzioni) dell’Unione europea (Ue) sono uno degli strumenti utilizzati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (PESC).

La loro base giuridica è nel Trattato sull’Unione europea secondo cui la competenza ad adottarle è del Consiglio Ue, e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione ai sensi del quale possono essere oggetto delle misure anche le persone fisiche.

Se la decisione del Consiglio prevede il congelamento dei beni e/o altri tipi di sanzioni economiche e/o finanziarie, serve un regolamento attuativo.

Il Consiglio Ue segue alcuni principi di base, contenuti negli Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive. […] Inoltre, i regolamenti con i quali si dà attuazione alle decisioni del Consiglio «sono vincolanti e direttamente applicabili in tutta l’Ue e sono soggetti al controllo giurisdizionale».

Gli oligarchi colpiti da misure restrittive, a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, si aggiungono a quelli già oggetto di provvedimenti adottati nel 2014. La lista delle persone oggetto di sanzione si trova in vari numeri della Gazzetta ufficiale dell’UE.

A parte il presidente russo Vladimir Putin, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e i membri della Duma, si tratta – tra gli altri – di soggetti che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa e di imprenditori di spicco in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo stesso. […]

LE AUTORITÀ ITALIANE PER LE SANZIONI

La legge nazionale detta misure per il congelamento a fini di «contrasto del finanziamento del terrorismo e delle attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o dell’Unione europea».

La competenza ad attuare il congelamento di beni e risorse – asset freeze –  deliberato dall’Ue è attribuita al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). Per congelamento delle risorse economiche si intende il divieto del loro «trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo».

Il Csf è composto dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da rappresentanti del ministero degli Affari esteri, del ministero dell’Interno, del ministero della Giustizia, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la Borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dell’Unità di informazione finanziaria, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei carabinieri, della Direzione nazionale antimafia. Per i compiti riguardanti l’asset freeze, il Comitato è integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.

Il congelamento è disposto con decreto dal ministro dell’Economia, di concerto con quello degli Affari esteri, su proposta del Csf. «L’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento». Al Demanio competono le spese «necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni», sostenute «mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo». […]

In caso di cancellazione dalle liste, la persona i cui beni sono stati congelati viene invitata a prenderli in consegna entro centottanta giorni; se non si presenta, l’Agenzia del demanio provvede alla vendita e, decorsi tre mesi, le somme ricavate sono devolute all’erario.

PROFILI GIURIDICI

Il congelamento non è una sanzione penale, pur producendone gli effetti nella sostanza, e non potrebbe essere diversamente. I beni congelati, infatti, non sono pertinenti a un reato, né è contestato un reato al soggetto che ne è destinatario. […]

Ma i soggetti che ne sono destinatari possono ricorrere alla Corte di giustizia, la quale non valuta l’opportunità delle sanzioni comminate dal Consiglio, ma si limita a verificare che quest’ultimo non abbia manifestamente ecceduto i limiti della sua discrezione nell’adottarle – cioè che non si tratti di provvedimenti contrari ai princìpi dell’Unione, sproporzionati o diretti a soggetti estranei al governo interessato – e valuta il giusto equilibrio tra la preservazione della pace e della sicurezza internazionali e la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata.

(Estratto dell’editoriale del Domani; qui la versione integrale)

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