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Superbonus

Come dare ossigeno alle imprese (modificando i decreti Cura Italia e Liquidità)

Che cosa non va nei decreti Cura Italia e Liquidità. Il post di Enrico Zanetti, tributarista ed ex viceministro alle Finanze

 

Ora che anche i numeri del Def hanno dato ufficialità a ciò che era chiaro già da settimane, ossia che le ricadute sul piano economico dell’emergenza sanitaria da Covid-19 costringono moltissime imprese a cercare di restare in gara “saltando però un giro”, sarebbe opportuno vedere nei prossimi provvedimenti legislativi la consapevolezza che non bastano misure di corto respiro ed è necessario “accompagnare” il sistema produttivo italiano nello smaltimento delle “scorie 2020” per un congruo arco temporale.

Nel decreto Cura Italia di marzo è stata prevista la moratoria fino al 30 settebre 2020 del rientro dei finanziamenti bancari a breve e medio termine e del pagamento delle rate in scadenza dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (art. 56 del Dl 18/2020). Una buona misura che sta funzionando e che andrebbe però prorogata per tutti almeno fino al 31 marzo 2021 e, per le imprese della filiera turistica, almeno fino al 30 settembre 2021. Un interesse comune di imprese e banche italiane, posto che il “congelamento” dei passaggi delle esposizioni debitorie a credito deteriorato, che accompagna la moratoria, è pregevole perle banche non meno di quanto sia pregevole la moratoria per i loro clienti.

Nel  decreto Liquidità di inizio aprile, è stata prevista la moratoria fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di convocazione per la ricapitalizzazione o lo scioglimento della società che il codice civile pone a carico degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali (art.6 del Dl 23/2020). Giusto, ma ora bisogna andare oltre e prevedere che, in presenza di determinate circostanze di fatto, la perdita di esercizio 2020 possa essere iscritta nell’attivo tra gli oneri pluriennali e ammortizzata in 10 o 20 anni, accompagnando questa deroga con opportuni presidi volti a rendere informata la decisione dei soci di avvalersi della facoltà, nonché trasparente l’informativa di bilancio e limitata la distribuzione di utili fino a completamento del processo di ammortamento.

Nel 2002, una norma “spalma-perdite” particolaristica e totalmente ingiustificata fu fatta a favore delle società di calcio professionistico (art.3 comma 1-bis del Dl 282/2002). Si tratta ora di farne una generale e ampiamente giustificata, oltre che assolutamente opportuna.

Ovviamente, il pacchetto deve essere accompagnato da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese, per creare uno stimolo ai comportamenti più virtuosi, insieme all’indispensabile paracadute per un atterraggio morbido a chi, quale che sia l’incentivo fiscale in campo, non è nelle condizioni per poterne approfittare.

Sia nel decreto Cura Italia di marzo che nel decreto Liquidità di inizio aprile, il governo ha puntato forte (francamente troppo e francamente male) sullo strumento delle garanzie pubbliche per favorire l’erogazione di nuova liquidità alle imprese da parte del sistema bancario.

Chiedere a una impresa di rialzarsi sopperendo a un buco nel proprio fatturato con un prestito fino al 25% di quello dell’anno precedente è già di per sé operazione “discutibile”, figlia della debolezza finanziaria dell’Italia rispetto ad altri Paesi Ue, tanto è vero che i limiti europei agli aiuti di Stato vanno ormai compresi per quello che sono per Paesi come il nostro: una protezione e non una catena.

Fare questa operazione “debito vs fatturato”, ponendo come orizzonte temporale massimo di restituzione 72 mesi, è però operazione ancora più insostenibile: dato un prestito pari al 25% del fatturato, significa presupporre che l’impresa dovrà dedicare alla sua restituzione il 4% del proprio fatturato annuo “normale”.

Se questo problematico orizzonte temporale risente delle decisioni assunte dalla Commissione Ue nel Temporary framework di marzo ed è lì che deve trovare le sue soluzioni, ciò che il governo non può fingere di ignorare è che non può limitarsi a favorire l’indebitamente bancario, come soluzione al superamento della crisi, senza mettere mano alle norme dell’art. 96 del Tuir che limitano la deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa.

Un minimo di onestà e coerenza normativa (la “visione di insieme” di cui si diceva) impone infatti l’eliminazione di questo limite con riguardo al periodo di imposta 2020 (quello in cui il fatturato e quindi il reddito operativo lordo crollano) e un aumento della soglia di deducibilità dal 30% al 40% del Rol per lo meno nei 6 periodi di imposta successivi.

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