Negli ultimi anni l’economia circolare è stata raccontata soprattutto come una politica ambientale. Ridurre i rifiuti, aumentare il riciclo, contenere le emissioni, limitare il consumo di risorse. Tutto corretto, naturalmente. Ma oggi questa lettura non basta più.
La Conferenza nazionale sull’economia circolare 2026 ha avuto almeno il merito di dirlo apertamente: la circolarità è ormai una questione di sicurezza economica, resilienza industriale e autonomia strategica.
Ed è difficile darle torto.
L’Italia continua a presentare buoni indicatori di circolarità: elevata produttività delle risorse, utilizzo efficiente dei materiali, buoni livelli di riciclo, leadership europea nel tasso di utilizzo circolare della materia. E tuttavia resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie europee: il 46,6% delle materie prime trasformate proviene dall’estero.
È una fotografia che racconta bene la contraddizione italiana: siamo relativamente bravi a usare le risorse, ma ancora troppo fragili nel procurarcele.
Nel frattempo il contesto globale è cambiato radicalmente. Le restrizioni all’export di materie prime critiche aumentano, le filiere strategiche si concentrano in pochi Paesi, il costo dei materiali diventa sempre più volatile e la geopolitica entra direttamente dentro le catene produttive europee.
Per questo motivo la circolarità non è più soltanto una virtù ambientale. Sta diventando una forma di autodifesa industriale, di sopravvivenza produttiva.
Ed è qui che emerge una questione molto meno discussa di quanto meriterebbe.
Il diritto ambientale continua a guardare gli scarti con una logica lineare
Per anni abbiamo pensato che il principale ostacolo all’economia circolare fosse la mancanza di impianti, di investimenti o di tecnologie. Certo, anche questi fattori contano. Ma chi lavora ogni giorno sulle filiere industriali sa che esiste un problema ancora più profondo e meno visibile: il diritto ambientale europeo continua spesso a ragionare come se l’economia fosse ancora lineare.
È una questione culturale.
L’economia circolare presuppone che i materiali possano attraversare più volte il ciclo produttivo: essere recuperati, trasformati, riutilizzati, perdere la qualifica di rifiuto, tornare materia o prodotto. Il sistema giuridico – chi le norme le produce e chi le applica – però, continua talvolta a guardare questi passaggi con una certa diffidenza di fondo. Come se il rifiuto conservasse una sorta di stigma legale permanente, difficile da cancellare davvero.
Può sembrare una questione teorica. In realtà è uno dei principali punti di attrito della transizione circolare.
Non a caso, tra le proposte avanzate durante la Conferenza per il futuro Circular Economy Act europeo compaiono proprio l’armonizzazione dei criteri End of Waste e dei sottoprodotti, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dei mercati delle materie prime seconde e lo sviluppo della simbiosi industriale.
Tradotto in termini meno diplomatici: l’Europa si sta accorgendo che recuperare materia non basta, se poi il sistema giuridico continua a renderne difficile la circolazione industriale, l’uso reale.
Digestato, End of Waste e DM 5046: quando la circolarità si inceppa nelle qualificazioni giuridiche
E questo problema, per chi lavora quotidianamente con impianti, filiere agroindustriali, biometano e valorizzazione dei residui produttivi, è molto concreto.
Prendiamo il caso del digestato.
Da anni il legislatore europeo e nazionale insiste — correttamente — sulla necessità di sviluppare il biometano, recuperare materia organica, ridurre la dipendenza da fertilizzanti e valorizzare gli scarti. In teoria, uno degli esempi più avanzati di economia circolare applicata.
Poi però, entrando nelle pieghe normative, emergono cortocircuiti paralizzanti.
Il DM 5046/2016 lega la qualificazione del digestato come sottoprodotto a un elenco tassativo di matrici in ingresso. E qui nasce il paradosso: una biomassa che abbia cessato la qualifica di rifiuto tramite End of Waste può finire, proprio per questo, fuori dal perimetro utile a mantenere la qualificazione del digestato come sottoprodotto.
Detta meno burocraticamente: il sistema tratta con sostanziale sospetto un materiale che è già stato recuperato secondo procedure previste e autorizzate dall’ordinamento.
È difficile immaginare una rappresentazione più efficace della fatica con cui il diritto ambientale accetta – per non dire promuove – davvero la logica circolare.
Perché il messaggio implicito che arriva agli operatori è ambiguo: “recupera pure materia, ma attenzione, perché quella materia potrebbe continuare a portarsi dietro il proprio passato”.
La stessa tensione emerge continuamente anche sul terreno della normale pratica industriale. In teoria, la disciplina dei sottoprodotti dovrebbe favorire il riutilizzo dei residui produttivi. In pratica, però, l’incertezza interpretativa su cosa costituisca una trasformazione “normale” o invece un trattamento incompatibile con il sottoprodotto continua a produrre un effetto molto concreto: molte imprese rinunciano a percorsi circolari non perché tecnicamente impossibili, ma perché giuridicamente troppo esposti.
Ed è qui che il problema smette di essere solo ambientale e diventa industriale.
Perché quando il quadro normativo rende troppo rischioso – penalmente rischioso – valorizzare un residuo, il risultato economico è quasi inevitabile: aumenta il ricorso a materie prime vergini, si irrigidiscono le filiere e cresce la dipendenza dall’estero.
In altre parole, una parte della vulnerabilità geopolitica europea non dipende soltanto dalla scarsità di risorse. Dipende anche dalla difficoltà del sistema giuridico nel consentire ai materiali di tornare davvero a essere materia prima “seconda”; prodotto.
La vera partita del Circular Economy Act sarà “qualificatoria”
Naturalmente tutto questo non significa invocare deregulation ambientale, “semplificazioni” insostenibili, come quella all’ordine del giorno in materia di terre e rocce da scavo, per dire. Tutt’altro! Una filiera circolare funziona solo se esistono standard rigorosi, tracciabilità, controlli e qualità verificabile. Ma proprio per questo diventa essenziale distinguere tra controllo e sospetto permanente.
Perché quando le categorie giuridiche diventano troppo incerte, il sistema, le imprese, gli imprenditori producono, in maniera inevitabile, comportamenti difensivi, rinunciatari. E infatti molte imprese finiscono, più o meno esplicitamente, per ragionare così: più facile, più “salubre” gestire un materiale come rifiuto certo che come sottoprodotto contestabile.
È una frase che può sembrare cinica. In realtà descrive piuttosto bene il punto in cui si trova oggi una parte dell’economia circolare europea; italiana, in particolare.
Il rischio, altrimenti, è che la circolarità resti un obiettivo politico molto evocato ma industrialmente faticoso da praticare. Un po’ come quelle città che inaugurano con entusiasmo nuove piste ciclabili senza chiedersi, però, se poi esista davvero una strada percorribile per arrivarci.
Ed è probabilmente qui che si giocherà la partita più importante del prossimo Circular Economy Act.
La vera questione non sarà soltanto aumentare il riciclo o fissare nuovi target ambientali. Sarà capire se l’Europa intenda finalmente considerare il recupero di materia come una componente ordinaria dell’economia industriale, e non come una deviazione sorvegliata rispetto al modello lineare tradizionale (la “normale” pratica industriale”).
Perché nel nuovo contesto geopolitico la capacità di valorizzare residui, sottoprodotti e materie seconde non rappresenta più soltanto una scelta ambientale virtuosa. È una forma di autonomia industriale; di sovranità, nazionale e unionale.
Ed è per questo che la prossima frontiera della competitività sarà, sempre di più, qualificatoria.
Capire quando un residuo sia rifiuto, sottoprodotto, End of Waste o materia prima seconda non sarà più soltanto una questione per specialisti del diritto ambientale. Diventerà una competenza strategica per le imprese, per gli investitori e, probabilmente, per la stessa tenuta industriale europea. Dunque, politica.
(tratto dal sito dell’avvocato Stefano Palmisano)




