L’Agcom scende in campo contro le telefonate indesiderate e moleste ad opera dei call center.
Nella seduta del Consiglio del 26 luglio scorso, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Codice di condotta finalizzato a contrastare la pratica del teleselling illegale ed aggressivo e a favorire l’adesione da parte dei consumatori a contratti rispettosi della normativa vigente.
Il Codice di condotta, si legge in una nota, definisce una serie di misure, da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center, ispirate, tra l’altro, ai principi di “trasparenza dei contratti con gli utenti finali conclusi telefonicamente”, di “utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici”, di “regolazione del sub-appalto delle attività dei call center” e di obbligo di iscrizione al ROC dei call center”.
L’adesione è su base volontaria ma sono previste sanzioni. In via indiretta, in particolare per il tramite dei contratti che dovranno recepire le misure previste, il Codice di condotta avrà comunque effetti sull’attività dei call center che sottoscriveranno i contratti stessi (anche laddove risultassero non aver aderito in via diretta al Codice di condotta), precisa l’Agcom.
Dunque contro il telemarketing aggressivo è attivo un codice di condotta che vuole essere complementare rispetto a quello che ha varato il Garante della Privacy che però non è ancora in vigore, come ricorda La Repubblica, per alcune lungaggini burocratiche. Lo scorso 24 marzo il Garante privacy ha approvato infatti il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling ma le regole entreranno in vigore solo una volta costituito l’Organismo di monitoraggio che si occuperà di vigilare sul rispetto del codice.
Tutti i dettagli.
TUTTE LE MISURE PREVISTE
Come spiega la nota dell’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella, il Codice di condotta, elaborato nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito con la delibera n. 420/19/CONS, definisce, in una logica di autoregolamentazione, una serie di misure, da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center.
Nello specifico, le misure sono ispirate ai seguenti principi: trasparenza dei contratti con gli utenti finali conclusi telefonicamente; utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici, come fornite dagli operatori; – regolazione del sub-appalto delle attività dei call center; obbligo di richiamabilità del call center da parte del cliente; obbligo di iscrizione al ROC dei call center e divieto di modificare il Caller Line Identification della linea da cui origina la chiamata al cliente.
In più, l’Agcom precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice di condotta tutte le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico vocale quale, ad esempio, il canale SMS.
ADESIONE VOLONTARIA DA PARTE DI OPERATORI E CALL CENTER AL CODICE DI CONDOTTA
L’adesione al Codice di condotta da parte di operatori e call center è su base volontaria; pertanto le misure contenute sono vincolanti solo per coloro che vi hanno aderito.
CHI HA ADERITO
Secondo la nota dell’Agcom, ad oggi hanno dichiarato l’adesione al Codice di condotta i principali operatori di comunicazioni elettroniche, così gli utenti così potranno farsi un’idea di chi è meglio fidarsi e di chi no sottolinea Repubblica, e l’Autorità pubblica l’elenco dei sottoscrittori del Codice.
SANZIONI PREVISTE
Inoltre, gli operatori e i call center che aderiscono al Codice incorreranno in sanzioni in caso di violazioni dello stesso.
La delibera di approvazione del Codice di Condotta prevede un presidio sanzionatorio, previa diffida ad adempiere, nei confronti dei soggetti che vi abbiano aderito, sottolinea la nota dell’Autorità.
RIGUARDO IL FENOMENO SPOOFING
Infine, l’Agcom ha rilevato un impianto normativo insufficiente ad assicurare un efficace contrasto al fenomeno del teleselling illegale. Secondo l’authority, mancano, ad esempio, norme che obblighino i call center ad adottare una numerazione riconoscibile, indicata dall’Autorità, e consentano di contrastare il cosiddetto spoofing del numero telefonico (quando il chiamante invia deliberatamente informazioni false per presentarsi con l’ID di un altro utente), oggi agevolato dalle nuove tecnologie, con una portata non solo nazionale.