skip to Main Content

Sace Fca

Cdp, ecco come Sace sarà diretta dal Mef di Gualtieri

Il nuovo corso di Sace (gruppo Cdp): che cosa prevede il decreto del governo, direzione e coordinamento passano da Cdp al Mef, la trasformazione in Export credit agency e come funzionerà Garanzia Italia

Il braccio di ferro tra Pd e M5s è stato vinto dal Pd e dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: la controllata Sace del gruppo Cdp attiva nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione per le imprese finisce di fatto sotto il cappello del dicastero dell’Economia e delle Finanze (Mef) perché non è più “soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cdp”. Sace rimane all’interno del gruppo Cdp (la Cassa depositi e prestiti sarà sempre azionista unico di Sace) ma cambia la propria governance diventando più autonoma. E’ quanto prevede in sostanza il decreto Imprese pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile.

Sace concorderà dunque con Cdp strategie per massimizzare le sinergie del gruppo ma, per attuare misure di sostegno all’export al rilancio degli investimenti “non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cdp”. Deve inoltre consultare il ministero dell’Economia per le decisioni importanti e concordare con Mef, che opera in concerto con gli Affari Esteri (Mae), i diritti di voto e le nomine. Tiene conto anche delle linee guida del Mae.

IL TESTO INTEGRALE DEL DL CREDITO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

EXPORT CREDIT AGENCY

Quindi Sace – presieduta da Rodolfo Errore e guidata dall’ad, Pierfrancesco Latini – cambia governance e diventa Export credit agency, ma nella sua nuova veste sarà pienamente operativa da gennaio 2021. Lo stabilisce il decreto Imprese, pubblicato in Gazzetta, dopo che anche ieri il Governo ha definito gli ultimi dettagli.

LA CONTROGARANZIA DELLO STATO

Sace avrà “la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, su finanziamenti alle imprese nel settore dell’esportazione”, come richiede la “grave crisi economica” in atto, così come la “prospettiva futura della ricostruzione e anche oltre nel tempo, le garanzie potranno rappresentare uno strumento di intervento pubblico nell’economia più rilevante di quanto sia al momento”.

LA RELAZIONE

A regime, l’attività di Sace sarà “operatività di mercato in conformità della normativa eurounitaria”, si legge nella relazione illustrativa. Le condizioni di rilascio delle garanzie e di operatività saranno definite da un decreto interministeriale.

IL TESTO INTEGRALE DEL DL CREDITO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

IL RUOLO DI SACE

Tutto l’impianto del decreto imprese relativo alle garanzie pubbliche a sostegno della liquidità è “imperniato sul ruolo di Sace quale canale di trasmissione alle imprese del robusto intervento pubblico in forma di garanzia dello Stato. Ne deriva l’opportunità di allineare la governance al mutato contesto” e per questa finalità vengono applicati “modelli noti alle relazioni azionarie di controllo tra lo Stato (Mef ed Esteri), Cdp e Sace”, con modalità di accordo, condivisione e informazione tra Stato e Cdp e di rapporti diretti tra Stato e Sace; per massimizzare gli effetti delle misure si prevede che Cdp e Sace concordino le strategie industriali e commerciali, per esportazione, internazionalizzazione e rilancio dell’economia. E’ previsto anche un Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione composto da Mef, Esteri, Difesa, Sviluppo, Interno e Politiche agricole.

IL TESTO INTEGRALE DEL DL CREDITO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

PARTE GARANZIA ITALIA

La Sace, gruppo Cdp, si prepara ad attivare Garanzia Italia, il nuovo strumento straordinario per sostenere le imprese italiane nel reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 garantendo continuità alle attività economiche e d’impresa. Così in una nota la società dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge varato due giorni fa dal Governo. Sace ricorda che interverrà fornendo il supporto operativo necessario, impegnandosi ad emettere la garanzia, contro-garantita dallo Stato a fronte di finanziamenti concessi, alle imprese che ne faranno richiesta, dagli istituti di credito. Lo strumento, che potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2020, sarà disponibile per qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese direttamente alle banche di riferimento, e successivamente sarà la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace.

LA NOTA DI SACE

Sace aggiunge che sono già in fase avanzata i lavori con la Task Force con l’Associazione bancaria italiana, così come i tavoli con i principali istituti bancari, per analizzare e rendere operativi tutti gli aspetti connessi alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge, con l’obiettivo di operare congiuntamente per dare attuazione a quanto stabilito in tema di liquidita’ per le imprese. Sace mette anche a disposizione un numero verde (800 020 030) per avere maggiori informazioni sull’iniziativa a breve operativa.

ECCO IL VERO PIANO DEL MEF SU SACE: LE INDISCREZIONI DI START

DOSSIER COMMISSIONI; ESTRATTO DAL SITO DI SACE

l costo della garanzia è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente:

  • per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa.

Back To Top