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Cdp, ecco come il Mef difenderà anche Eni, Enel, Leonardo, Poste e non solo

Tutti i dettagli sullo scudo predisposto dal governo per sostenere il sistema produttivo con il fondo "Patrimonio Dedicato" del Mef gestito da Cdp. Nel perimetro di azione potenziale rientrano anche i colossi Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane

Non sono escluse partecipate e controllate del ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti in quella sorta di fondo sovrano italiano delineato dal decreto Rilancio con il “Patrimonio Destinato”.

Comunque, secondo alcuni addetti ai lavori, il fondo sarà utilizzato in particolare per le aziende private in difficoltà.

Il veicolo, che sarà alimentato dal Mef fino a 44 miliardi di euro, sarà operativo per 12 anni.

Il ministero dell’Economia contribuirà con un primo apporto di almeno 4 miliardi di euro a “Patrimonio Rilancio”, ha scritto Reuters.

Sarà Cassa depositi e prestiti a gestire il fondo “Patrimonio Dedicato”.

Secondo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, “le risorse del Patrimonio Destinato – si legge all’articolo 27 – sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il
Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni”.

Nelle bozze del decreto c’erano diversi perimetri d’azione del veicolo: in una si includevano anche le società direttamente o indirettamente partecipate dal ministero dell’Economia, in un’altra questo tipo di aziende venivano escluse.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non esclude, invece, partecipate e controllate del ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti.

Quindi, in sostanza, sono include anche gruppi come Eni, Enel, Poste Italiane e Leonardo (ex Finmeccanica).

La governance del fondo sarà disciplinata con un distinto decreto ministeriale del Tesoro.

“Patrimonio Rilancio – ha aggiunto Reuters – in via preferenziale opererà sottoscrivendo prestiti obbligazionari convertibili, partecipando ad aumenti di capitale ed acquistando azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche”.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’ARTICOLO 27 DEL DECRETO RILANCIO

Art. 27

Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, CDP S.p.A. e’
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
“Patrimonio Rilancio”, (di seguito il “Patrimonio Destinato”) a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo’ essere articolato in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e
passivi ad essi apportati, nonche’ dai beni e dai rapporti giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le
passivita’ rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e’ autonomo e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli
altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente
delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e
rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e,
allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle
imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del
Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono
effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di
apporto e di iscrizione nella contabilita’ del Patrimonio Destinato
sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu’ soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero
dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento
economico del Patrimonio Destinato. Puo’ essere restituita al
Ministero dell’economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell’economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della
congruita’ del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5,
rispetto alle finalita’ di realizzazione dell’affare per cui e’
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano
economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato. Le modalita’ della restituzione sono stabilite nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati
sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP a valere su di esso in conformita’ al presente
articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e’ costituito con deliberazione
dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti
giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e’ incaricato della
revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e’
depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile.
Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile.
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del
Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche’ quelle concernenti
l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A. e’ integrato dai membri indicati
dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce
un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima
efficienza e rapidita’ di intervento del Patrimonio Destinato, anche
in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei
poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno
dei comparti, puo’ essere superiore al dieci per cento del patrimonio
netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di
costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il
Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal
quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno
ad oggetto societa’ per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta
milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita’ degli
interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio
Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i
propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di
azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene
in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo
sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche,
alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita’ ambientale e
alle altre finalita’ di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019,
alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e
del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi
a operazioni di ristrutturazione di societa’ che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate
da adeguate prospettive di redditivita’
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso
dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento e’
sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro
dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra
l’altro, le procedure e attivita’ istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e’ pari ai costi sostenuti
da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il
Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP
S.p.A., e’ redatto annualmente un rendiconto separato predisposto
secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono
intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP S.p.A. in conformita’ al presente articolo e al
Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita’ del Patrimonio Destinato o
di singoli comparti e’ consentita, anche in deroga all’articolo 2412
del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o
su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli
da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo’
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva,
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa
regolamentazione di attuazione, ne’ i limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di
incapienza del Patrimonio medesimo, e’ concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e
modalita’ di operativita’ della garanzia dello Stato. La garanzia
dello Stato e’ allegata allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Puo’ essere altresi’ concessa con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri,
condizioni e modalita’, la garanzia dello Stato a favore dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo
di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a
valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che
dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo’ prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione
di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa
antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso
agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria
responsabilita’, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo’ procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidita’ d’intervento e
di rafforzare i presidi di legalita’, CDP S.p.A. puo’ stipulare
protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita’ di
controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorita’ giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza
professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche’ le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione
di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,
purche’ realizzati in conformita’ al relativo Regolamento, non sono
soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita’
relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse
dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni
finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche’ ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri
proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi
comparti sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui
all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo’ essere estesa o
anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a
singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di
singoli comparti, e’ approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale, e’ depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli
eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita’
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al presente comma sono esenti dall’imposta di registro,
dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell’espletamento delle attivita’ connesse al presente
articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ affidare,
con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro
100.000 per l’anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e’ autorizzata per
l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e’ iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ed e’ regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell’entrata relativo all’accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 265.
18. E’ autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita’
liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

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