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Bollette, perché il Tar straccia le multe antitrust a Eni, Enel e Acea

Nuova vittoria davanti al Tar per alcuni dei maggiori gruppi energetici come Eni, Enel e Acea che erano stati accusati dall'Antitrust di pratiche commerciali aggressive. Tutti i dettagli

Enel ed Eni erano state sanzionate dall’Agcm per importi rispettivamente di 10 e di 5 milioni per aver modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori. Acea – sanzionata con 560mila euro – invece per l’Antitrust avrebbe aumentato i prezzi prima della scadenza anche con modifiche unilaterali.

I GIUDICI AMMINISTRATIVI STRAVOLGONO LE SANZIONI AGCM

Per il Tar del Lazio, però, prontamente chiamato a esprimersi sulla questione dai gestori delle forniture energetiche, non sussistono violazioni di legge e infatti i giudici amministrativi hanno annullato le sanzioni per circa 16 milioni di euro inflitte nel novembre 2023.

LA POSIZIONE DEL TAR

Insomma, mentre per l’Autorità le condotte dei gestori si ponevano in netto contrasto rispetto alle disposizioni a tutela dei consumatori contenute nel Decreto Aiuti Bis (recante nell’intestazione: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), per i giudici “non possono qui che ribadirsi le conclusioni” cui sono addivenute le precedenti sentenze “affermando che il testo del decreto preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle ‘condizioni generali di contratto’ che regolano la fissazione delle tariffe di vendita, e che il legislatore non ha imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto”.

“Per condizioni scadute – sottolineano dal Tar – devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente)”. Una decisione che, visti i precedenti giurisprudenziali amministrativi relativi sempre al medesimo decreto, non sorprende.

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