Skip to content

bollette

Bollette a 28 giorni, la Cassazione delude Fastweb

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fastweb e Vodafone contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva già respinto l’appello delle compagnie tlc contro la decisione del Tar del Lazio che tra il 2018 e il 2019 aveva rigettato l’impugnazione della delibera con cui l’Agcom aveva imposto agli operatori di ritornare alla fatturazione su base mensile

 

Sulla lunga vicenda delle bollette a 28 giorni arriva l’ultima parola della Suprema Corte.

Le Sezioni unite della Cassazione, ordinanze nn. 26165 e 26164 depositate oggi, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi di Fastweb e Vodafone contro le decisioni del Consiglio di Stato che nel 2020 aveva confermato le delibere dell’Agcom che imponevano alle Telco di “ritornare entro il 23 giugno 2017 alla fatturazione su base mensile o suoi multipli per i servizi di telefonia fissa e ad una periodicità almeno quadrisettimanale per quelli di telefonia mobile”, nonché delle delibere di irrogazione delle sanzioni milionarie per non aver ottemperato.

La Suprema Corte ha infatti giudicato inesistente l’eccesso di potere giurisdizionale dedotto dalle Telco.

In particolare, le delibere Agcom sanzionavano le compagnie telefoniche (non solo Fastweb e Vodafone, ma anche Tim e WindTre) per avere utilizzato un meccanismo che nei fatti andava a creare una “13esima mensilità” (visto che con le 52 settimane in un anno i rinnovi passavano da 12 a 13) per le società.

Tutti i dettagli.

CASSAZIONE: INAMMISSABILE IL RICORSO DI FASTWEB E VODAFONE

È stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione il ricorso con il quale Fastweb contestava per eccesso di potere la sentenza con la quale il Consiglio di Stato il 7 febbraio 2020 aveva respinto l’appello contro le sentenze del Tar del Lazio che tra il 2018 e il 2019 aveva respinto l’impugnazione della delibera con la quale l’Agcom ha imposto il ritorno alla fatturazione su base mensile per i servizi di telefonia fissa e ad una periodicità almeno quadrisettimanale per quelli di telefonia mobile.

L’AUMENTO TARRIFARIO ATTESTATO SUL PASSAGGIO DALLA CADENZA MENSILE A UNA QUADRISETTIMANALE

La Suprema Corte, premettendo che “l’eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione o di difetto relativo di giurisdizione”, ha poi ricostruito l’intera vicenda, attenente all’aumento di circa l’8,6% delle condizioni economiche per i contratti di telefonia fissa, introdotto mediante la riduzione del periodo di rinnovo e/o delle offerte che passò dalla cadenza mensile ad una quadrisettimanale, ritenuto dall’Agcom “pregiudizievole per l’utenza” in quanto determinante un “aumento tariffario” mediante ‘non già libere scelte imprenditoriali degli operatori di tlc’ ma particolari ‘modalità della cadenza di fatturazione’ in un mercato quale quello della telefonia fissa ‘tradizionalmente connotato da periodi di fatturazione ordinaria su base mensile’”.

COSA HA IMPOSTO L’AGCOM SULLE BOLLETTE A 28 GIORNI

Ecco perché l’Autorità Garante per le Comunicazioni, con delibera n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017, ha imposto agli operatori di telefonia di tornare entro il 23 giugno 2017 alla fatturazione su base mensile.

Ma Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb non accolsero il diktat dell’Agcom. “E così con 4 delibere (la 497/17 per Wind Tre, la 498/17 per Vodafone Italia, la 499/17 per Tim e la 500/17 per Fastweb) di dicembre 2017 l’Autorità è intervenuta poi per multare le compagnie (1,16 milioni, multa poi dimezzata) imponendo loro anche lo storno delle somme tratte dai giorni “erosi” rispetto alla fatturazione che sarebbe dovuta tornare mensile dal 23 giugno 2017” riassumeva nel 2020 il Sole 24 Ore.

“Un ricorso al Tar delle compagnie ha quindi portato al congelamento della restituzione automatica degli utenti fino all’udienza di merito di fine ottobre. Intanto la legge 172/2017 aveva messo sostanzialmente fuori gioco le fatturazioni a 28 giorni, con obbligo per le compagnie telefoniche (e le pay tv) di tornare alla fatturazione mensile in un periodo fra il 24 marzo e il 5 aprile 2018” aggiunge il quotidiano confindustriale.

IL RICORSO DI FASTWEB

In Cassazione, Fastweb ha formulato la censura di eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore, del giudice ordinario e della Pubblica amministrazione.

L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Tuttavia, i Supremi giudici hanno ritenuto che “il giudice amministrativo si è tenuto al compito interpretativo che gli è proprio” non ravvisandosi nel caso specifico “alcun stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia”. Quanto al dedotto eccesso di potere nei confronti del giudice ordinario “l’inconfigurabilità nella specie discende dalla considerazione che l’esercizio da parte dell’Agcom dei propri poteri regolatori” opera “su un piano diverso e ‘parallelo’ rispetto alla tutela civile apprestato dal codice civile e dal codice del consumo, cui si aggiunge, senza escluderle”. In ordine, infine, al dedotto eccesso di potere nei confronti dell’autorità ammnistrativa, “va infine posto in rilievo che nell’impugnata sentenza il giudice ammnistrativo d’appello ha ravvisato la piena legittimità dell’intervento nella specie dall’Agcom operato nell’ esplicazione dei propri poteri in materia”.

IL PLAUSO DEL CODACONS

Infine, il plauso dell’associazione dei consumatori all’ordinanza della Cassazione sul ricorso proposto da Fastweb.

“Grazie alla battaglia del Codacons, che sul tema delle fatturazioni a 28 giorni finalmente non ha mai mollato la presa ed è intervenuta in tutti i gradi di giudizio, dal Tar al Consiglio di Stato, per far valere i diritti degli utenti, oggi anche la Cassazione boccia la vergognosa vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni, e riconosce la validità delle decisioni assunte dall’Agcom” ha commentato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, riporta l’Ansa.

Grazie alla pronuncia della Corte che ha accolto le nostre istanze – ha aggiunto Rienzi – si conferma la correttezza delle decisioni dell’Agcom e del Tar che hanno bocciato il comportamento delle compagnie telefoniche, le quali, allo scopo di aumentare i propri profitti, hanno dapprima cambiato il periodo di fatturazione a danno degli utenti e successivamente, quando l’Agcom ha imposto il ritorno alla bolletta mensile, hanno aumentato tutte insieme e allo stesso modo le tariffe telefoniche, determinando ingiustificati aggravi di spesa a danno dei consumatori”. Quella di oggi “è un’importante vittoria per il Codacons e per tutti gli utenti italiani della telefonia. Adesso Fastweb, per effetto della decisione della Cassazione, dovrà anche risarcire la nostra associazione con 10.200 euro”.

Torna su