Si è più volte affermato, anche in questa sede, che la regolazione bancaria europea, per effetto della mancata applicazione del principio di proporzionalità che induce alla formazione di diseconomie da compliance e, conseguentemente, alla spasmodica ricerca di maggiori dimensioni (spesso nella illusoria convinzione di riuscire a risolvere crisi e disfunzioni senza far ricorso a corretti principi di tecnica aziendale e industriale), non favorisce, anzi penalizza, le banche locali o di territorio, prevalentemente rappresentate dalle Banche di credito cooperativo (Bcc).
A differenza di quanto accade per le piccole banche degli Stati Uniti, ma anche per le banche europee definite Less Significant e per le Raiffeisenkasse che non hanno aderito ai due neo costituiti Gruppi bancari cooperativi (Gbc) facenti capo ad Iccrea Banca e a Cassa Centrale Banca, le Bcc saranno presto chiamate ad un ulteriore oneroso adempimento che graverà sulla loro efficienza e competitività: l’Asset quality review (Aqr) ricompreso nel Comprehensive assessment (Ca).
Di fatto, oltre all’innovazione tecnologica e agli oneri normativi che, riprendendo le parole pronunciate da Fabio Panetta (da oggi nuovo Direttore Generale della Banca d’Italia) nel corso del recente intervento presso l’U.C.I.D. del Gruppo Emiliano Romagnolo, “rappresentano anch’essi un fardello gravoso per le piccole banche”, pure la supervisione bancaria europea contribuirà ad amplificare le asimmetrie distorsive a scapito delle Bcc a seguito della costituzione dei Gbc e del loro inserimento tra i gruppi bancari direttamente vigilati dalla Banca centrale europea (Bce).
COMPREHENSIVE ASSESSMENT E ASSET QUALITY REVIEW
Il Comprehensive assessment, letteralmente tradotto in valutazione complessiva o valutazione approfondita, rappresenta l’esercizio con il quale la Bce verifica lo stato di salute delle banche europee (e dei gruppi bancari) classificate Significant.
Il Ca, che doveva costituire un importante traguardo nel quadro dei preparativi per il Meccanismo di vigilanza unico (Mvu) e che, nelle intenzioni originarie, doveva contribuire ad accrescere la tenuta e la solidità delle banche allo scopo di agevolare una maggiore erogazione di prestiti in Europa, prevede due fasi fondamentali: una revisione della qualità degli attivi detta Asset quality review ed un successivo stress test con due differenti scenari, uno di base ed uno avverso, che serve alla Bce per verificare, in stretta collaborazione con le Autorità di vigilanza nazionali, l’Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico e la Commissione europea, la capacità di resistenza e adattamento (resilienza) dei bilanci bancari (o dei gruppi bancari) al verificarsi di condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli.
L’Aqr, ossia l’esame dell’adeguatezza della valutazione degli attivi iscritti nei bilanci delle banche, consta anch’esso di due fasi: una prima fase di selezione dei portafogli da analizzare ed una seconda fase esecutiva i cui passaggi sono dettagliatamente illustrati in un manuale aggiornato dalla Bce a giugno dello scorso anno.
AQR, BANCHE LESS SIGNIFICANT E BCC
È opportuno premettere che il Mvu, in inglese definito Single supervisory mechanism (Ssm), pone già tutte le banche italiane sotto la medesima Vigilanza della Bce, con la differenza che le banche c.d. Significant (come le grandi banche e i due Gbc nazionali) sono vigilate direttamente dalla Bce, mentre le c.d. Less Significant (come le Bcc prima della costituzione dei Gbc), tramite delega attribuita alla Banca d’Italia.
Ne discende che, come si è già avuto modo di dire lo scorso anno trattando l’ipotesi di sospensione della riforma del credito cooperativo, le valutazioni dei crediti derivanti dall’applicazione del Ca (ossia l’Aqr) sarebbero state applicate, prima o poi, anche alle Bcc, a prescindere dall’appartenenza o meno ad un Gbc.
L’applicazione dell’Aqr in un futuro molto prossimo sarebbe stata assicurata dalla scarsa qualità dei crediti (i c.d. Non performing loan o Npl) registrata da diverse Bcc nell’ultimo decennio, a fianco di altrettante Bcc con ottimi portafogli creditizi (forte variabilità o dispersione rispetto al valore medio rilevato dal sistema Bcc). A tal fine si ricorda che la Bce può, per qualsiasi ente creditizio e a prescindere dalla dimensione dello stesso, adottare misure particolari quando le banche non rispettino i requisiti prudenziali o vi siano elementi nella situazione finanziaria ed organizzativa che non permettano una gestione solida e la copertura dei suoi rischi (si tratta dei provvedimenti che vengono di norma individuati tra le misure di early intervention).
Anche per tali ragioni, come già sostenuto dal Banco Marchigiano (all’epoca denominato Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro) in occasione delle osservazioni formulate sull’ipotesi di sospensione/moratoria della riforma proposta in Parlamento, non si è ritenuto applicabile alle Bcc il meccanismo degli Institutional protection schemes (Ips), utilizzabile invece dalle Raiffeisenkasse della provincia di Bolzano (che registrano una bassissima percentuale di Npl, oltre ad un elevato indice di patrimonializzazione) o dalle Sparkassen e le Volksbanken tedesche (allineate con le altre banche nord europee in tema di rischiosità del credito).
La questione non appare dunque legata alla accelerazione del processo applicativo dell’Aqr conseguente alla costituzione dei Gbc, quanto alla incongruenza di utilizzare un meccanismo che prevede standard e procedure omogenee pensate ed immaginate per le grandi industrie europee e mondiali, con regole che non possono essere applicate pedissequamente e rigidamente ai Gbc, ossia alle Bcc ad essi affiliate.
In effetti, è noto che le Bcc finanziano prevalentemente artigiani, ditte individuali e micro-imprese, che peraltro rappresentano il fulcro dell’economia italiana, e che queste, specie al sud Italia, non sono preparate ad avere bilanci strutturati e a seguire formalità amministrative-societarie analoghe a quelle richieste per le società per azioni.
Per contro, adattando l’Aqr in funzione della clientela “tipica” delle Bcc verrebbe data significativa evidenza a quanto affermato nel 2013 dall’attuale presidente della Federal reserve, Jerome Powell, ossia al “fatto che la conoscenza locale e l’informazione “soffice” intrinsecamente collegate alla relazione della banca di prossimità offrono vantaggi significativi per la fornitura di credito alle piccole-medie imprese” (in Rainer Masera, Community Banks e banche del territorio: si può colmare lo iato sui due lati dell’Atlantico?, Ed. Ecra, febbraio 2019).
Ancora una volta, il problema che si pone è quindi legato alla mancata attuazione del principio di proporzionalità, in questo caso connesso alla vigilanza bancaria europea.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSITIVE
Obiettivo delle due Capogruppo (Iccrea e Cassa Centrale) dei Gbc nazionali dovrebbe essere quello di aiutare le Bcc affiliate ad affrontare operativamente il processo di Aqr e, soprattutto, far comprendere all’Autorità di supervisione europea, sia l’originalità del Gbc costituito da tante piccole banche territoriali a mutualità prevalente e con forti limiti funzionali (modello che non ha eguali in tutta Europa), sia la necessità di non applicare alla lettera il manuale dell’Aqr a banche già drammaticamente penalizzate in termini di efficienza e competitività a causa delle diseconomie prodotte dalla regolazione omogenea.
In questo modo le Capogruppo dei Gbc assolverebbero, peraltro, anche agli obblighi e doveri prescritti dalla legge di riforma e dal contratto di coesione che impongono di coniugare i principi mutualistici con l’esigenza di efficienza e competitività delle Bcc affiliate al Gbc.
Anche le strutture associative (Federcasse e Confcooperative) potrebbero contribuire a tentare di rendere l’Aqr coerente con la finalità e la struttura del Gbc e, parallelamente, ad incidere sulla Commissione europea per ottenere una indispensabile ed effettiva applicazione del principio di proporzionalità nella regolazione bancaria.
Sicuramente pure la Banca d’Italia, la quale collabora con le altre Autorità europee nell’applicazione del Ca e conosce molto bene le peculiarità delle Bcc, della riforma e del nostro sistema economico, potrebbe positivamente concorrere alla corretta applicazione del Ca ai due Gbc.
Peraltro, tutti i suddetti soggetti dovrebbero ricordare ai Regolatori e alle Autorità europee che le Bcc hanno sempre fronteggiato internamente le proprie crisi bancarie in assenza di perdite per i risparmiatori, ossia senza mai chiedere un centesimo di euro né allo Stato né al resto del sistema bancario, partecipando, per contro, ai vari fondi istituiti al fine di risolvere crisi di banche concorrenti (Fondo di risoluzione, Fondo atlante, ecc.).
Da ultimo, anche l’attuale maggioranza politica, avendo già dimostrato interesse per la tutela delle piccole banche e delle Bcc in particolare (vedasi la Legge 21 settembre 2018, n. 108, la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e la Legge 30 dicembre 2018, n. 145), coerentemente con l’auspicio enunciato lo scorso anno (sempre in occasione delle osservazioni formulate circa l’ipotesi di sospensione/moratoria della riforma), potrebbe farsi promotrice in ambito europeo di una politica tesa all’effettiva applicazione del criterio di proporzionalità, sia della regolazione bancaria che della supervisione.