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Bcc, che cosa cambia con il decreto fiscale per le Banche di credito cooperativo

Norma in arrivo per le banche di credito cooperativo (Bcc) in materia di Iva con il decreto fiscale in cantiere nel governo. Ecco tutti i dettagli.

Norma in arrivo per le banche di credito cooperativo (Bcc) in materia di Iva con il decreto fiscale in cantiere nel governo. Ecco tutti i dettagli.

CHE COSA PREVEDE LA NORMA SULLE BCC

Si tratta – come emerge dalla bozza più recente del decreto fiscale che farà parte della manovra finanziaria – di una disposizione che provvede a regolamentare le dinamiche di applicazione dell’Iva sull’operato di una Banca di Credito Cooperativo (BCC) nei casi di adesione, rigetto della richiesta di adesione, recesso o esclusione da parte della stessa BCC ad un “Gruppo Bancario Cooperativo”.

DA CHI E’ STATI PREVISTO IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Il “Gruppo Bancario Cooperativo” è stato istituito con l’introduzione dell’Articolo 37-bis del T.U.B., avvenuta con il D. L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con la Legge n. 49 dello stesso anno.

IL COMMENTO DEL GIURISTA

“L’istituzione di tale ente si inquadra nella riforma del Credito Cooperativo – commenta un giurista che segue il dossier e che preferisce l’anonimato sulla base della bozza più recente del decreto fiscale in fieri – e prevede un raggruppamento di banche composte da una società Capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo. La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 dello stesso Articolo 37-bis”.

LE CONCLUSIONI DELL’ESPERTO

In conclusione, sottolinea l’esperto, “con riferimento ai contenuti delle nuove norme in oggetto, previste dal “Decreto fiscale 2019” (tuttora in bozza), si tratta di disposizioni mirate a regolamentare una materia (l’applicazione dell’IVA) ancora non regolamentata perché riferita ai componenti di un Ente (il “Gruppo Bancario Cooperativo”) di recente istituzione ed ancora non pienamente operativo”.

LA RELAZIONE TECNICA DELLA NORMA NELLA BOZZA DI DL FISCALE

Ecco quello che si legge nella relazione tecnica sulla norma inserita nella bozza di decreto fiscale che farà parte della manovra finanziaria del governo:

La norma intende estendere al Gruppo Bancario Cooperativo l’applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633. Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), in base alla normativa vigente, non potrebbe costituire un Gruppo IVA in quanto tra i membri del Gruppo non sussiste il controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1, del codice civile, secondo cui la controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società controllata. Nel GBC – gruppo al quale le banche di credito cooperativo devono obbligatoriamente aderire per essere autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria in forma di credito cooperativo – il controllo sulle società aderenti è, invece, esercitato dalla Capogruppo in base al particolare contratto di coesione, previsto e definito nei contenuti minimi dalla legge stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato in sede di riforma delle BCC, è previsto che la società capogruppo eserciti l’attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base al contratto di coesione. La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Secondo quanto previsto dall’art. 11 della direttiva CE 2006/112, l’eventuale modifica normativa potrebbe essere adottata solo previa consultazione del comitato IVA. La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, ha fornito le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA, con la finalità di garantirne l’attuazione uniforme, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema comunitario. In particolare, per quanto concerne la individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%) o alla stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un’impresa ha effettivamente il controllo su un’altra.

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