Novità dal decreto Lavoro. Dall ‘1 gennaio del 2024 il reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di inclusione. Potrà essere richiesto dalle famiglie in situazione di vulnerabilità economica (Isee entro i 9360 euro, patrimonio immobiliare fino a 150.000 euro esclusa la casa di residenza e patrimonio mobiliare non superiore a 6000 euro) con almeno un minore, una persona disabile o con più di sessant’anni e residenti in Italia per almeno cinque anni. L’assegno di inclusione verrà erogato mensilmente per un periodo di diciotto mesi (rinnovabile per altri dodici) e consiste in un beneficio di 6000 euro all’anno. Di seguito il focus dell’Inps. (Redazione Start Magazine)
Focus dell’Inps sull’Assegno di inclusione:
Una revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro: sono le linee guida che caratterizzano il “Decreto Lavoro” (Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, riorganizza di fatto le misure destinate ai soggetti più fragili, ricalibrando gli indirizzi adottati sinora.
Il presente focus mira a fornire una sintesi delle principali disposizioni che interessano l’attività dell’INPS, con particolare attenzione alle nuove misure di contrasto alla povertà: Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro.
L’Assegno di Inclusione
Nel contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’INPS è chiamata a riconoscere la prestazione ricorrendo all’interoperabilità delle banche dati per efficientare il sistema dei controlli: ciò implica una linea diretta con Comuni, Ministero dell’Interno per l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e del merito, Anagrafe tributaria e Pubblico Registro Automobilistico.
Oltre ai controlli preventivi e successivi, l’INPS sarà tenuto a informare il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, dovrà effettuare l’iscrizione presso il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale.
Il richiedente, in tal senso, sarà chiamato ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli Enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
1.1 Come accedere all’ADI
La domanda di ADI deve essere presentata all’INPS con modalità telematiche.
Il Decreto indica i requisiti d’accesso alla prestazione. Di seguito una rappresentazione schematica:
Requisiti di cittadinanza | Requisiti economici | Altri requisiti |
Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere: · cittadino dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; · cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; · titolare dello status di protezione internazionale.
Al momento della presentazione della domanda, deve sussistere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi.
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· Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; · Un reddito familiare inferiore a euro 6.000[1] annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza[2]. · Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro; · Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla soglia di 6.000 euro. o La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. · Nessun componente il nucleo familiare deve essere, inoltre, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.
I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’Isee devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.
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· La mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; · Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966. · Non risiedere presso strutture a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica |
1.2 Cosa rientra nel reddito familiare
Devono essere incluse nel reddito familiare le pensioni in corso, dirette e indirette, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità, fermo restando quanto previsto in materia di Isee corrente.
Inoltre, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui devono essere inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Devono essere esclusi i trattamenti assistenziali presenti nell’Isee, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Vanno inoltre escluse:
- le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’ADI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
- le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
1.3 Beneficio economico e durata dell’ADI
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale. L’ADI è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
La prestazione dà diritto a:
– un beneficio economico pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili) o a 7.560 euro annui (630 euro mensili) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
– una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili) o di 1.800 euro annui (150 euro mensili) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Pena decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI, l’interessato deve presentare entro un mese una DSU aggiornata.
1.4 Disoccupazione e ADI
La prestazione non può essere riconosciuta qualora all’interno del nucleo un componente maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, se in possesso dei requisiti di accesso richiesti.
1.5 Compatibilità con le attività lavorative
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono alla determinazione del beneficio economico.
Il reddito derivante dall’attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore entro 30 giorni.
Il beneficiario del nucleo ADI attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia riferita a:
- un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
- un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 Km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del2015.
Viene inoltre stabilita un’esenzione, per il beneficiario di ADI attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati. In tal caso, l’offerta va accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio/120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto, ed al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione.
Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, svolta da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa.
Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato all’INPS entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni trimestre.
Il provvedimento, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’ADI che avviano un’attività – autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro mensili. Demanda, a tal fine, ad apposito decreto Mlps, da adottarsi di concerto con il Mef e il Ministero delle Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione.
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio deve essere riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
1.6 Obblighi in materia d’istruzione
I beneficiari dell’ADI appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici, come richiamati dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 622, della l. n. 296 del 2006) ossia all’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno d’età, sono tenuti a dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti.
1.7 Sospensione, revoca e decadenza
Sono previsti e disciplinati specifici casi di sospensione, riferiti al singolo componente del nucleo familiare, che trovandosi in determinate situazioni, non viene più calcolato nella scala di equivalenza, nonché ipotesi di revoca e decadenza, quali i seguenti
La decadenza immediata dal beneficio dell’ADI implica l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. In tali casi il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Nei casi diversi da quelli sopra citati, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Anche la revoca comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito.
1.8 Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema realizzato dall’INPS favorirà l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. L’obiettivo ultimo è dare piena attuazione al decreto consentendo l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI, favorendo percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro.
All’interno della procedura sarà presente una piattaforma che ha il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d’individuare le attività formative più utili alla collocazione/riqualificazione dei beneficiari.
L’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego e dei Comuni, per il tramite del SIISL, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.
1.9 Gli incentivi all’assunzione dei beneficiari
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- con contratto di apprendistato;
- per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – nel limite massimo di 24 mesi – inclusi i periodi di esonero già fruiti.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l’esonero non influisce sul trattamento pensionistico futuro.
L’importo dell’esonero deve essere restituito in caso di licenziamento del beneficiario dell’ADI che avvenga nei 24 mesi successivi all’assunzione, maggiorato delle sanzioni civili[3], salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Un ulteriore esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro – è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
Tali esoneri saranno riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserirà l’offerta di lavoro nel SIISL.
Ancora: vengono previsti specifici incentivi per l’attività di intermediazione[4] nell’assunzione dei soggetti beneficiari.
In particolare, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.
Inoltre, agli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio personalizzato, è riconosciuto:
– un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato;
– un contributo pari all’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il Patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti stabilisce che gli enti coinvolti assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di un responsabile dell’inserimento lavorativo.
Tale contributo non esclude l’eventuale rimborso previsto a carico del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
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Il Supporto per la Formazione e il Lavoro
L’art. 12 del decreto istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Tale Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Lo strumento può essere richiesto da:
- singoli componenti dei nuclei familiari – di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui – [5] che non hanno i requisiti per accedere all’ADI;
- singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’ADI. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
Nella richiesta deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzata la trasmissione dei dati ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 deld.lgs. n. 150 del 2015. Inoltre, i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
È richiesto il possesso degli stessi requisiti previsti per l’attribuzione dell’ADI (salvo il diverso valore dell’Isee e del reddito familiare), e sono applicate le stesse previsioni anche in materia di incidenza di pregresse dimissioni volontarie da altro rapporto di lavoro, criteri di valutazione dei trattamenti assistenziali percepiti, obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell’Isee, criteri di valutazione della continuità della residenza nel paese, fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Lo stesso Patto può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. La convocazione può essere effettuata tramite la Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIISL per i beneficiari dell’ADI e del SFL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.
Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione dello stesso.
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Reddito di Cittadinanza
Nell’anno 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Sono esclusi dall’applicazione di tale limite:
– i percettori dello stesso che prima della scadenza del periodo di 7 mesi sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. La presa in carico deve essere comunicata all’INPS entro il 31 ottobre 2023;
– i nuclei familiari con persone con disabilità, come definite ai sensi del dpcm 159 del2013, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.
Dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, tali nuclei possono accedere a una misura di politica attiva o alle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Per effetto delle modifiche del “Decreto Lavoro” ai commi 313 e 314 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, entro il 31 dicembre 2023 verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza.
Pertanto, facendo riferimento ai suddetti commi 313 e 314, sia i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, che i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità e che percepiscono la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’Assegno unico e universale entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza per continuare a percepire l’AUU.
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Lavoro, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
Lo scorso 31 luglio l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2835 del 2023 contenente i primi chiarimenti sulla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e degli accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro.
Per saperne di più: Messaggio INPS 2632/2023 e Messaggio INPS 2835/2023
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Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
Viene riconosciuta la maggiorazione dell’AUU, prevista dall’articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 230 del 2021 (di norma pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro che si riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro, oggetto di adeguamento annuale alle variazioni dell’indice del costo della vita), anche ai nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto (dal 1° giugno 2023, per un periodo massimo di 5 anni successivi al decesso e comunque entro la durata di godimento dell’AUU).
Per saperne di più: Circolare Inps 76/2023
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Politiche del lavoro per i giovani
Con l’articolo 27, il Decreto riconosce, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L’incentivo è inoltre compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il provvedimento riconosce, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Il beneficio può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS, che deve provvedere, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente deve essere assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro i successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme. L’incentivo deve essere riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per saperne di più: Circolare INPS 68/2023
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CIG in deroga per crisi e riorganizzazione
È previsto un trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.
La tutela è prevista in continuità con gli ultimi trattamenti di tutela autorizzati, nel limite di spesa di 13 mln di euro per l’anno 2023 e di 0,9 mln di euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al monitoraggio della spesa provvede l’INPS informando con cadenza periodica il Ministero del Lavoro.
Al trattamento in argomento ha potuto accedere la ex GKN di Campi Bisenzio.
Per saperne di più: Messaggio INPS 2512/2023
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Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della l. n. 197 del2022 (legge di Bilancio 2023) è incrementato di 4 punti percentuali (esclusa la 13ª mensilità).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La stessa legge di bilancio ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della l. n. 234 del2021 (legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce del citato incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto:
– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
Per saperne di più: Messaggio INPS 1932/2023
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Ulteriori misure
Il decreto prevede inoltre le seguenti principali misure:
- la possibilità di presentare domanda per l’ADI e SFL anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’INPS e i patronati.
- Il beneficio economico non può essere utilizzato per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici, oltre che per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
- I percettori dell’ADI sono anche inclusi tra i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla legge di bilancio 2023.
- Viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno – 21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022.
Note
[1] Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
[2] Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
- di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
[3] Previste dall’art. 115, comma 8, lett. a), della l. n. 388/2000.
[4] Si fa riferimento a tutti gli enti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione. Si annoverano, inoltre, gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono attività di interesse generale (elencate all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017), e le imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (cfr. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all’attività di intermediazione.
[5] Per il SFL, ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE. Come per l’ADI, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.