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Appalti

Pnrr, le novità sugli appalti

Che cosa prevede il decreto legge di inizio marzo sul tema delle anticipazioni delle spese per gli appalti del Pnrr. L'intervento di Alfonso Polillo, avvocato esperto di diritto amministrativo.

Risale a pochi giorni addietro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il Decreto si pone nell’ambito del più ampio processo di revisione del PNRR, iniziato con l’insediamento del Governo Meloni, e ha come obiettivo dichiarato (rectius: auspicato) quello di assicurare la realizzazione di tale Piano entro il 2026.

Già a dicembre 2022 e poi a maggio dello scorso anno, avevo affrontato – in termini allarmistici – il tema del “cortocircuito” che si era venuto a creare sull’anticipazione spettante all’appaltatore, che secondo il codice degli appalti (applicabile anche agli interventi finanziati con il PNRR) risulta pari ad almeno il 20% dell’importo contrattuale, mentre per i fondi PNRR è pari “solo” al 10% delle risorse assegnate.

La conseguenza devastante per i soggetti attuatori era un grosso problema di provvista finanziaria, che veniva ribaltato inevitabilmente in capo a questi ultimi.

Il Governo, con la Circolare n. 19 firmata dal Ragioniere generale dello Stato in data 27 aprile 2023, aveva provato a rimediare a questa stortura aprendo alla possibilità di ottenere anticipazioni più alte, sino al 30% dell’importo delle risorse assegnate. Il tutto, però, era posto dalla predetta Circolare in termini di “possibilità” (per i soggetti attuatori) di richiedere (e ottenere) un’anticipazione superiore al 10% “in casi eccezionali”, tra i quali rientrava per esempio l’esigenza di dover riconoscere all’appaltatore una percentuale di anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi del codice degli appalti.

Il decreto-legge n. 19 dello scorso 2 marzo 2024, all’art. 11 rubricato “Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR”, finalmente rende elemento ordinario (quindi “di norma”) la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori nella misura del 30% del contributo assegnato, ferme restando eventuali maggiori percentuali previste da specifiche ulteriori disposizioni di legge. Unica condizione: resta fermo l’obbligo di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione del 30%, l’avvio dell’operatività dell’intervento oppure l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

L’obiettivo dichiarato del nuovo intervento normativo è di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti; quello implicito, aggiungo io, è anche di dare sollievo finanziario ai soggetti attuatori.

Il tempo ci dirà se questo intervento (da tempo auspicato e, speriamo, non troppo tardivo) avrà raggiunto lo scopo di agevolare la gestione delle fasi preparatorie e l’avvio delle iniziative finanziate con i fondi PNRR.

Avv. Alfonso Polillo
Partner Studio legale SZA
Esperto di Diritto amministrativo

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