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Consip

Anac, ecco perché Cantone pizzica Consip di Cannarsa

Che cosa ha messo per iscritto l'Anac presieduta da Cantone su un bando di gara della Consip guidata da Cannarsa. Tutti i dettagli

 

Un vizio di legittimità nel bando di gara Consip da 500 milioni promosso dalla centrale acquisti per l’affidamento dei servizi di gestione dei sistemi Ip e delle postazioni di lavoro delle Pubbliche amministrazione.

È quanto ha riscontrato l’Anac, l’Authority anticorruzione, in un parere nel quale chiede alla stazione appaltante, “in un’ottica di collaborazione istituzionale, un adeguamento della documentazione di gara ai rilievi formulati, allo stato possibile anche mediante un avviso di rettifica, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande”. Si tratta di uno dei primi casi di applicazione dei poteri che consentono all’Authority di contestare eventuali irregolarità riscontrate nei bandi di gara per appalti pubblici chiedendo alle stazioni appaltanti di adeguarsi in 30 giorni, pena l’avvio di un ricorso al Tar.

ECCO CHE COSA HA DETTO ANAC A CONSIP

Tutto nasce dal bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2018 suddiviso in cinque lotti dell’importo di 500 milioni di euro e della durata di 24 mesi – con possibilità di proroga per altri 12 mesi – e un termine di ricezione delle offerte fissato per lo scorso 19 novembre. Le cinque gare erano suddivise in un lotto 1 dedicato a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale con un importo a base d’asta di 95 milioni per trovare “un fornitore unico per la gestione e manutenzione di gran parte dei sistemi ICT” in grado di consentire “alle PA di piccole e medie dimensioni, una maggiore efficienza tecnica e risparmi derivanti dalle sinergie ottimizzandone il relativo impegno per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici”. Gli altri lotti relativi alle regioni italiani con un range tra i 65 e i 120 milioni di euro.

TUTTE LE OSSERVAZIONI DI ANAC DI CANTONE A CONSIP

Il bando, osserva Anac “presenta caratteristiche quali l’elevato importo e la complessità procedurale che, oltre alla sua individuazione dalla Banca dati, hanno reso opportuna una più approfondita analisi su tutta la documentazione” per verificare che “non contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza”. Il primo elemento rilevato dall’Authority, infatti, è che il bando rappresenta una “seconda edizione di una gara già bandita nel 2016 e che è stata seguita la medesima impostazione per quanto riguarda l’articolazione in lotti” ma con un importo a base di gara nella precedente edizione di 346 milioni di euro e aggiudicato per poco più di 101 milioni di euro cui risultò assegnatario il “RTI Fastweb Spa – Maticmind Spa”. Per la gara bandita nel 2016 CONSIP aveva previsto nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione di 50 pt. per l’offerta economica e di 50 pt. per quella tecnica. Per la gara appena bandita, “è stato previsto di attribuire 30 pt. all’offerta economica e 70 pt. all’offerta tecnica, rimodulando, al contempo, i criteri di attribuzione del punteggio tecnico; proprio questi ultimi sembrano mostrare alcune criticità che inducono a formulare parere” ricorrendo la “fattispecie legittimante” della “presenza nel bando di misure che appaiono ingiustificatamente restrittive della partecipazione”.

IL LOTTO DELLA DISCORDIA

Il primo rilievo riguarda in generale tutti i lotti: si richiede, infatti, che le imprese alla data di presentazione dell’offerta, debbano possedere sedi operative su ciascun lotto territoriale, presidiate da “personale esclusivamente dipendente” da impiegare nella “gestione e/o manutenzione in possesso delle competenze” richieste dal bando. Secondo Anac “si tratta di un nuovo criterio di attribuzione del punteggio, non incluso tra quelli del disciplinare dell’analoga gara bandita nel 2016” che nel primo lotto premia “solo un’amplissima e preesistente diffusione territoriale del concorrente”. Ma in base ad un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza e anche dall’Anac “non è legittimo introdurre nei bandi di gara limitazioni di carattere territoriale, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio”. Tali clausole “devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.

BASE D’ASTA CINQUE VOLTE SUPERIORE

Infine appare in contrasto con i principi di economicità nell’affidamento degli appalti pubblici, e di tutela della concorrenza, “l’aver posto a base della nuova gara un importo quasi cinque volte superiore a quello di aggiudicazione della precedente gara, svoltasi appena due anni prima”. La “rilevata notevole divergenza va oltre il ragionevole incremento ed avrebbe richiesto quantomeno un’adeguata ed espressa motivazione, di cui in atti non v’è traccia. In relazione al principio di concorrenza si osserva, ulteriormente, che la fissazione di una base d’asta molto superiore rispetto al prezzo di mercato può indurre effetti anticoncorrenziali quali, ad esempio, intese collusive per la spartizione dei lotti, alterando in tal modo l’effettiva contendibilità dell’affidamento”. Da parte sua Consip ha deciso di far slittare di un mese la scadenza della gara fino al 19 dicembre, in attesa di decidere le contromosse.

(estratto di un articolo pubblicato su Policy Maker; qui la versione integrale)

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