Non c’è solo la questione dei tagli agli atenei (la prossima legge di bilancio prevede sforbiciate lineari da 7,7 miliardi di euro in tre anni a tutti i ministeri, università compresa) ad agitare la Conferenza dei rettori, ma anche il decreto Bernini che dovrebbe regolamentare le università telematiche. Che, si sa, non sono propriamente ben viste dalla Crui (a Repubblica Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca di Milano, nonché presidente della Conferenza dei rettori – in foto – qualche tempo fa aveva dichiarato: “Non può bastare lo schermo di un pc per formare brillanti coscienze critiche. Le telematiche non sono un ascensore sociale, creano soltanto studenti di altro tipo”). Ma qual è il giudizio della Crui sul decreto Bernini?
CHE COSA DICONO I RETTORI SU DECRETO BERNINI E UNIVERSITA’ TELEMATICHE
Secondo il documento che Start ha visionato, la Crui pur riconoscendo che “il decreto ministeriale segna senza dubbio lo sforzo di porre norme all’interno di un campo complesso e articolato, che si è sviluppato sino ad ora senza regole precise” e pertanto è “apprezzabile la scelta di normare attraverso alcune regole generali una questione che rimane aperta e che, in primo luogo in relazione al più ampio contesto dell’innovazione digitale nella formazione superiore, dovrà far riferimento a regolamentazioni giuridiche più approfondite e specifiche”, non risparmia comunque le bordate al Mur.
IL BERSAGLIO DELLA CRUI: L’ART 8
In particolare la Crui bersaglia l‘art. 8, comma 6 del d.m. 773/2024 che per completezza si riporta integralmente: “Con decreto del Ministro, sentiti Crui, Cun, Anvur e Cnsu, sono definite le linee generali d’indirizzo relative all’offerta formativa a distanza, tenuto conto delle proposte del gruppo di lavoro istituito con d.m. n. 450 del 16 febbraio 2024. Fino all’adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti con il d.m. n. 289/2021. Resta ferma, nell’ambito dei corsi di studio accreditati con modalità convenzionale, la possibilità di erogare attività formative a distanza per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale, e la possibilità da parte delle Università non telematiche di richiedere l’accreditamento di corsi a distanza alle stesse condizioni delle Università telematiche. Gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico sono definiti con decreto del Ministro su proposta dell’Anvur in coerenza con i sopraindicati indirizzi”.
COSA DICE LA CRUI
“Pur valutando l’attenzione che il decreto oggetto d’esame pone nel conciliare le diverse posizioni che necessariamente sussistono per l’attuale forte asimmetria regolamentare riguardante le Università e gli atenei telematici, non si può non sottolineare la genericità definitoria dell’articolo 2 in cui, tra l’altro, non vengono delineate funzione e attività della figura del tutor e, in una direzione più generale, l’assoluta mancanza di ogni forma di obbligatorietà su, anche parziali, attività sincrone che debbono essere svolte nelle varie attività formative”.
Si noti peraltro come la Crui eccepisca un passaggio che era parso critico anche alla disamina di Start fin dai tempi della presentazione della bozza: “La previsione di possibili eccezioni allo svolgimento di esami in presenza a seguito di integrazioni con decreto del Ministro sulla base del mutamento delle tecnologie a disposizione per lo svolgimento degli esami (Art. 5, comma 2) potrebbe determinare l’astensione dall’applicazione, in particolare per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza. Pertanto, sarebbe opportuno declinare tutte le eccezioni nel presente decreto valutando nel contempo eventuali altre puntuali fattispecie”.
Inoltre, continuano dalla Crui: “L’introduzione del raddoppio delle numerosità massime ai fini dell’incremento della docenza minima necessaria, previsto al comma 2, dell’Art. 7, per i corsi di studio erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, limita ulteriormente la qualità dell’offerta considerato che i corsi di studio erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, in base al DM 1154/2021, hanno requisiti di docenza inferiori rispetto ai corsi di studio in modalità convenzionale o mista”.
COSA CHIEDE LA CRUI
Pertanto, la Crui chiede di “eliminare dallo schema di DM il comma 2, dell’Articolo 7, che riguarda i requisiti di docenza per i Corsi di Studio prevalentemente o integralmente a distanza, mantenendo confermato quanto contenuto nel DM 1154/2021 (Allegato D), rinviando la trattazione di tale aspetto ad una revisione più organica della tematica, per università statali, non statali e telematiche. Si rileva, inoltre, un’ulteriore criticità nel consentire un piano di raggiungimento dei requisiti eccessivamente dilazionato nel tempo che ha come conseguenza il permanere di situazioni non aderenti alla norma (Art. 7, comma 3). La Crui – viene sottolineato – è impegnata, in collaborazione con le istituzioni e in particolare con il Mur, a garantire agli studenti e alle studentesse un‘offerta formativa di qualità, innovativa e che sappia accompagnare la crescita responsabile dei nostri giovani e rispondere alle sfide del futuro”.
Ce ne è pure per l’Allegato 2 dal quale per la Crui “emerge che non sono state apportate variazioni alle numerosità massime degli studenti per ciascuna classe di laurea ai fini del calcolo dell’incremento della docenza minima necessaria, ad esclusione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in area Medico-Sanitaria. Le classi di Laurea e Laurea Magistrale in Psicologia passano dall’area Umanistico-Sociale C all’area Scientifico-tecnologica B senza apparente motivazione”.