Il dibattito relativo sul prossimo referendum confirmativo della riforma della giustizia voluta dal Ministro Nordio si caratterizza per confusione concettuale che spesso diventa vera e propria disinformazione. Il Ministro Nordio ha appena pubblicato un agile volumetto dove espone in maniera chiara ed inequivocabile le coordinate della riforma da lui voluta. Qui di seguito estrapoliamo alcuni passaggi del libro che, secondo noi, evidenziano la stringente logica istituzionale che caratterizza la riforma svuotando di significato le critiche che vengono avanzate dal fronte del NO.
Una delle obiezioni più ripetute dal fronte del NO riguarderebbe il fatto che i mali della nostra giustizia non verrebbero affrontati da questa riforma. A questo proposito ecco alcuni passaggi significativi del libro di Nordio:
“il legislatore ha introdotto nel 1989 un codice mutuato, in parte, dal sistema anglosassone (cosiddetto alla Perry Mason), dove la prova si forma – o dovrebbe formarsi – nell’oralità del confronto dibattimentale… Purtroppo questo cambiamento si fermò lì. Il nuovo codice non fu compreso, e tantomeno attuato… Il codice penale, che disciplina i delitti e le pene, è del 1930, reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III… Ebbene, questo codice gode ancora di buona salute, è stato ritenuto più volte compatibile con la nostra Costituzione, e malgrado vari tentativi di sostituirlo è ancora lì.
Al contrario, il codice di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli, elaborato dopo quarant’anni di democrazia parlamentare, è stato ripetutamente demolito dalla stessa Corte costituzionale, che lo ha ritenuto incompatibile con la Carta nata, come si dice, dalla Resistenza. Non solo. È stato così ripetutamente cambiato, corretto, integrato, interpretato ecc., da privarlo di quella sistematicità che ne consenta un’applicazione certa e coerente… Quando questi dotti e probi giuristi scrissero la Carta, la modellarono – in parte qua – sui due codici esistenti, recependone di fatto i princìpi fondanti”… “Ne sono esempi proprio le numerose sentenze della Consulta sulla formazione, conservazione e utilizzazione della prova. Una vera e propria retrocessione verso i princìpi dell’istruttoria scritta e segreta del codice Rocco”
In effetti per poter porre rimedio ai tanti difetti della nostra giustizia non ci si deve limitare ad aggredire i sintomi ma bisogna andare alla radice e sradicare le cause profonde delle disfunzioni, bisogna cioè superare la incompatibilità tra i codici (maturati durante la fase repubblicana con l’avvallo del Consiglio d’Europa) e la Carta Costituzionale che di fatto è stata pesantemente influenzata dalla cultura propria dello “stato etico” di impronta fascista .
“La prima novità (i due Csm) tende infatti a eliminare l’appartenenza di requirenti e giudicanti alla medesima famiglia; la seconda (l’Alta Corte) a rompere il vincolo tra i possibili magistrati incolpati e quelli che li devono sanzionare; e la terza (il sorteggio) mira a frantumare il pernicioso sistema delle correnti che ha ridotto il Csm a un vero e proprio parlamentino politico… E crediamo che i cittadini non cadranno nel tranello delle bufale che sono state loro propinate, e che sono state svelate, almeno in parte, dall’episodio più indecoroso della nostra magistratura: lo scandalo Palamara”.
Avere uno strumento disciplinare che non sia paralizzato dagli scambi di favori tra giudicanti e giudicati non mancherà certo di aumentare la produttività dei nostri magistrati, oggi impegnati molto nelle loro beghe correntizie e un po’ meno nella loro attività istituzionale.
“Dall’unicità dell’ordine giudiziario, e quindi delle carriere, deriva infatti una circostanza tanto logica quanto singolare: che le valutazioni del loro progredire sono demandate a organi comuni, dove entrambe le funzioni sono rappresentate. Gli accusatori danno i voti ai giudici, e viceversa.”
Viene spesso fatta una azione di vero terrorismo psicologico sbandierando il rischio di sottomissione della magistratura alla politica.
L’art. 104 della Carta Costituzionale modificato dalla riforma recita:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio della magistratura della carriera giudicante e il Consiglio superiore della magistratura della carriera requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto rispettivamente il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
“la separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio anglosassone che noi abbiamo introdotto, con il codice Vassalli, nel 1989. Essa esiste in tutti i Paesi dove questo sistema funziona da secoli, e nessuno ha mai gridato alla dittatura.”







