Con la legge 1 del 2026 si dà l’avvio alla riforma della Corte dei Conti. Un avvio quasi in sordina, ignorato o per lo meno poco evidenziato dalla stampa, sia quella d’opinione che quella specialistica. Un silenzio assordante se lo si raffronta al dibattito che da decenni suscita il tema della riforma della giustizia, soprattutto di quella penale. Cerchiamo di vedere qui di seguito di che cosa tratta la riforma e di capire il silenzio che la accompagna.
Va notato innanzitutto che tutti i magistrati della Corte dei Conti si sono schierati contro la riforma, laddove la riforma della giustizia segnala una significativa articolazione dei magistrati tra chi è contro la riforma, chi è a favore e chi è incerto. Il fatto è che gli schemi teorici relativi alla giustizia sono consolidati e chi si schiera contro la riforma della giustizia lo fa per un calcolo di tornaconto della parte politica cui appartiene: l’imparzialità del giudice tra accusa e difesa non è messa in discussione nemmeno da chi è contro la riforma e deve inventarsi motivi inesistenti. Nel caso della Corte dei Conti, invece, la materia non è stata digerita dalla cultura italiana e il dibattito si basa su molti equivoci.
L’equivoco di fondo che pervade tutta la nostra cultura gestionale riguarda il concetto di “controllo”. Il termine italiano “controllo” si riferisce a due fattispecie diverse per cui in altre lingue esistono due terminologie diverse: in inglese, ad esempio, si distingue tra control inteso come esercizio di potere (tenere sotto controllo) e auditing inteso come verifica della corrispondenza di una attività con degli standards precedentemente identificati (es.: il maestro controlla i calcoli del compito eseguito dall’alunno). Nella cultura italiana i due concetti si confondono. Così il “controllo di gestione” (managerial control), cioè uno strumento della contabilità direzionale (a sua volta strumento del potere manageriale con cui la catena gerarchica guida i subordinati) viene confuso con una attività di riesame di quanto messo in opera per valutarne la rispondenza a standards preordinati. Per diversi anni sul sito della Corte dei Conti veniva dichiarato che la Corte si occupava del controllo di gestione degli enti sottoposti alle sue verifiche! In seguito a commenti salaci di varia provenienza si è poi provveduto a sostituire la dizione “controllo di gestione” con la dizione “controllo sulla gestione”.
La sostituzione terminologica non diminuisce la gravità della confusione. Confusione che consiste nell’illusione che, applicando correttamente le norme, si ottenga automaticamente il successo perseguito. L’incongruenza emerge con il Dlgs 29 del 1993. A partire dal Dlgs 29/1993 al dirigente pubblico non si richiede più solo il rispetto delle norme di legge ma si richiede anche “efficienza, efficacia e economicità”. In altre parole si riconosce al dirigente pubblico la libertà nel combinare i fattori della produzione. Ma già nell’articolo 20 della versione originale del Dlgs29/1993 si evidenzia la confusione cui abbiamo accennato tra “controllo di gestione” e “auditing”. Si afferma in maniera subliminale l’idea balorda secondo la quale il rispetto pedissequo della norma è garanzia di “efficienza, efficacia e economicità”, nessuno spazio è lasciato alla iniziativa e all’intuito del dirigente.
Con la progressiva messa in opera del Dlgs 29/1993 la Corte dei Conti ha iniziato la sua opera di terrorismo dei dirigenti sanzionando ogni volta che le scelte dirigenziali non rispondevano a precise categorie di legge. La Corte dei Conti è arrivata a contestare il dolo o la colpa grave nel caso di risultati mancati! La Corte Costituzionale con la sentenza 132 del 2024 ha sentito il bisogno di evidenziare che la differenza tra dolo e colpa grave andava definita in maniera chiara. Ma ai Soloni della Corte Costituzionale, così come a tutta la dottrina italiana, non è venuto in mente di chiarire che il dolo e la colpa grave sono argomenti esclusivamente per il giudice (penale o civile) e non per il controllo di correttezza contabile quale dovrebbe essere il compito esclusivo della Court of Auditors.
La legge di riforma della Corte dei Conti risulta innegabilmente una iniziativa della maggioranza di governo, una iniziativa meritoria che dovrebbe cominciare a mitigare il terrore della firma che le confusioni concettuali della Corte dei Conti hanno diffuso nel nostro settore pubblico, paralizzandolo. La volontà politica ha trovato però un limite nella cultura gestionale italiana, laddove sarebbe stato opportuno statuire semplicemente che la Corte dei Conti non può giudicare le scelte manageriali della dirigenza rimettendo al giudice ordinario eventuali casi di dolo o colpa grave.
Il caso della riforma della Corte dei Conti dovrebbe aiutarci a capire quanto difficile è il compito di modernizzare le nostre istituzioni visto che tutto l’apparato (inteso come persone e come schemi concettuali) è ancorato ad una visione statica della società e dell’economia in cui non c’è posto per l’iniziativa del singolo.



