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Turbolenze per Wizz Air: l’Antitrust la sferza con una multa da mezzo milione

Secondo l'Antitrust la compagnia aerea promuoveva l’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni dell’offerta. Nel contratto originale sarebbero state presenti anche clausole vessatorie. Oltre alla sanzione l'Agcm ha disposto che il provvedimento venga pubblicato sul sito di Wizz Air

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd per 500 mila euro avendo accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie.

LA MULTA DI AGCOM A WIZZ AIR

Il procedimento era stato avviato con riferimento al servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).

In particolare, l’Autorità ha accertato che, nello svolgimento delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne.

Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio.

NEL CONTRATTO ANCHE CLAUSOLE VESSATORIE?

Inoltre, l’Agcm sostiene di avere accertato la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori.

Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito. Le clausole contestate causavano secondo l’Autorità italiana un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati. L’Antitrust ha disposto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito web di Wizz Air.

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