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Lavoratori fragili, cosa cambia con la legge 18 luglio 2025 n. 106

La pubblicazione della legge 18 luglio 2025 n. 106 è un primo, importante passo verso una normativa ispirata alla civiltà giuridica nella tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, immunodepresse, invalidanti. L'intervento di Francesco Provinciali.

“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche(GU Serie Generale n.171 del 25-07-2025)

Approvata in sede deliberante in Senato l’8 luglio u.s, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.171 del 25/07/2025, la legge 18 luglio 2025 n.° 106 – “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” – entrerà in vigore a far data dal 9 agosto p.v.

Attivata alla Camera su iniziativa dell’On.le Debora Serracchiani, con DDL n.153 del 25 marzo 2025 la proposta legislativa ha seguito tutto l’iter parlamentare fino all’approvazione in Senato con Atto n.1430, grazie alla sollecita e partecipe condivisione di tutte le forze politiche, unanimi nell’ approvarla anche nelle Commissioni Referenti, con la regia della Senatrice Elena Murelli, relatrice di maggioranza che ha impresso una decisiva accelerazione alla conclusione della necessaria e propedeutica procedura, consapevole dell’importanza di questo provvedimento di tutela atteso con ansia da tutti i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, immunodepresse, invalidanti e croniche in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%. Se non fosse stato così il rischio di una successiva approvazione sarebbe stato – ad esempio per il personale della scuola – l’imminente inizio del nuovo anno scolastico che avrebbe sovrapposto incertezze e scadenze (assegnazione delle classi in primis), per chi avesse voluto avvalersi delle nuove tutele.

L’articolato è breve (5 articoli), conciso, chiaro e dovrebbe rivelarsi di indubbia e immediata interpretazione.

Esaminiamo altrettanto succintamente i punti più rilevanti: conservazione del posto di lavoro, nessuna retribuzione, impossibilità a svolgere altra attività lavorativa, nessun computo del periodo di assenza nell’anzianità di servizio, fino a 24 mesi di assenza (anche non continuativi), fino a 10 ore annue aggiuntive per terapie e cure. Patologia e invalidità dovranno essere certificati da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base. Il provvedimento legislativo testè approvato chiude – temporaneamente – una lunga parentesi di norme spesso confuse, contradditorie e tardive emanate durante il periodo del Covid, che avevano anche messo in risalto alcune distorsioni interpretative sull’effettuazione dello smart working, per vacatio legis o dubbie e tendenziose interpretazioni di quella burocrazia di apparato sempre attenta nel limitare le tutele per evitare oneri finanziari o per sottoporre a visite di idoneità lavoratori oncologici o affetti da artrite reumatoide degenerativa. Ora che la legge c’è, chiara ed esplicita, saranno i sindacati e le associazioni di categoria (che in realtà non hanno fatto molto per addivenire ad un chiarimento perentorio e definitivo) a dover vigilare sulla sua corretta applicazione. Ci si attendono le solite circolari applicative, sovente tendenzialmente restrittive nel riconoscimento dei diritti e delle tutele e assai farraginose nelle procedure da applicare. Va ricordato – se mai ce ne fosse bisogno – che la legge 106/2025 applica e rispetta principi costituzionali e la sua chiarezza estrema non ammette distorsioni nella gerarchia delle fonti normative di applicazione.

Ripartendo necessariamente ad es. dal D.M. Salute del 4 febbraio 2022 sulla tipologia delle patologie croniche, gravi e invalidanti, un argomento che non dovrà essere rimesso in discussione.

Un lavoratore fragile e gravemente malato va aiutato, non ostacolato: ciò che oggi è legge dello Stato è il minimo sindacale che si poteva ottenere perché i periodi di assenza fino a due anni e i permessi per cure (anche salvavita: sono 10 ore annue a partire dall’1/1/2026) non prevedono alcuna retribuzione, non sono computabili ai fini pensionistici, non prevedono contributi figurativi e sarà cura dell’interessato assumersi gli oneri di un eventuale riscatto. Ora vediamo come sarà applicata questa legge di civiltà giuridica e di tutela: se prevarranno ottuse e bizantine letture del testo o se invece saranno umanità e buon senso a dar seguito ad una norma la cui ratio – non sapendo né leggere né scrivere – non ammette dilatorie manfrine.

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