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Democrazia

Cosa prevede il Dl Milleproroghe per lavoratori fragili pubblici e privati (docenti compresi)

L'intervento di Francesco Provinciali sul Dl Milleproroghe e le tutele dei lavoratori fragili nella scuola

 

Il “Decreto milleproroghe” è stato convertito in legge 24/2/2023 n.14 – pubblicata sulla GU 49 del 27 febbraio 2023. Al paragrafo relativo ai provvedimenti in materia di LAVORO E PREVIDENZA viene tra gli altri punti precisato il seguente, che riguarda la vexata quaestio delle tutele dei lavoratori fragili, una monografia lunga tre anni rimaneggiata e modificata più volte in sede legislativa, evidenziando le indecisioni e le contraddizioni della politica e suscitando il comprensibile disgusto dei malcapitati interessati: “proroga al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (art. 9, c. 4-ter, 4-quater e 5-ter)”.

Una delle ragioni per cui queste tutele hanno avuto una vita lunga e travagliata è dovuta al fatto che nel settore pubblico sono compresi i docenti della scuola per i quali – in caso di lavoro agile – occorrerebbe provvedere alla sostituzione in servizio con personale supplente. Questione di “fondi” – quindi – ma allora quei 16 milioni stanziati dalla legge 14/2023 per lo smart working a cosa dovrebbero servire? Un dipendente ATA che lavori a casa non deve essere sostituito.

Resta da vedere se quella cifra è sufficiente o meno per le spese di supplenza: la cifra è esigua e francamente miserevole e vergognosa se la si compara ad altri stanziamenti per bonus, prebende, concessioni e regalie.

Mi pare tuttavia di capire che il testo legislativo non esprima dubbi circa l’estensibilità del lavoro agile anche al personale della scuola e – pertanto – ai docenti stessi.

Non citando esplicitamente questa categoria di lavoratori pubblici ne consegue che non la esclude. La puntualizzazione più rilevante riguarda invece il fatto che la tutela viene estesa ai lavoratori fragili le cui patologie sono comprese nel DM 4/2/2022 (previa esibizione di documentazione comprovante, evidentemente).

Mentre la visita del medico competente è prevista per i soggetti a rischio non inclusi nel citato DM.

A mio modesto parere questo diritto di accesso al lavoro agile così come descritto dal testo di legge si configura come “diritto soggettivo” (piuttosto che come “interesse legittimo” occasionalmente protetto) derivante dall’inclusione della patologia tra quelle del DM 4/2/2022 e si può esercitare a domanda, senza obbligo (la legge stessa lo precisa) di sottoscrizione di un accordo individuale.

Il Dirigente scolastico può adibire a mansione diversa i docenti in possesso dei requisiti di accesso e non è un caso che la “formazione” rientri tra quelle che un docente può svolgere a domicilio.

In teoria la procedura di inoltro dell’istanza e il collocamento in smart working è più agevole di eventuali ostacoli burocratici che possano essere frapposti.

Non sarebbe giustificabile una “resistenza” della burocrazia ministeriale che insistesse nel voler introdurre (o meglio mantenere, come è stato “in pratica” finora, per mancanza di chiare disposizioni attuative) una ingiusta discriminazione nell’ambito del settore pubblico che la stessa legge non prevede.

La burocrazia a cui compete nell’immediato fornire indicazioni agli uffici periferici non può distorcere una legge dello Stato che letteralmente non introduce distinzione alcuna tra categorie di lavoratori compresi nel settore pubblico: la tutela spetta “ope legis” se la patologia è inclusa nel Dm salute del 4/ 2 /2022.

Ora il rischio incombente è che se non saranno date indicazioni univoche su tutto il territorio nazionale potranno verificarsi dei contenziosi a livello locale.

La burocrazia ricordi che un giudice applica e interpreta la legge prima delle circolari.

E comunque applica un principio di gerarchia normativa in cima al quale ci sta la Costituzione: una legge che stabilisce un diritto fruibile dai lavoratori pubblici e privati non può essere discrezionalmente interpretata se applica un principio costituzionale di uguaglianza.

Chiaramente i dirigenti scolastici attendono istruzioni che li mettano al riparo da rilievi contabili o viceversa da ricorsi di avvocati del lavoro: ne hanno tutto il diritto, anche loro devono essere tutelati.

Forse la politica è consapevole di non aver risolto fino in fondo il problema con l’assegnazione di fondi adeguati.

Ma questa è una colpa che abbiamo già ampiamente stigmatizzato in occasione del cd. “decreto aiuti-bis” voluto dal Ministro pro-tempore Orlando.

La gente (i malati, i fragili su tutti) sente parlare di bonus per i cani e concessioni balneari e si forma un convincimento. Ma non deve subire le conseguenze dell’inazione amministrativa.

Giungono notizie di dirigenti scolastici che alla richiesta di docenti di poter svolgere lo smart working (con tutti i crismi del DM salute citato) li spediscono alla visita collegiale c/o la RTS del MEF con il rischio di farli demansionare o licenziare.

L’inclusione della patologia di cui sono portatori nel DM 4/2/2022 li certifica “fragili” senza bisogno di ulteriori accertamenti e la tutela che si deve applicare alla loro condizione di fragilità non è la valutazione discrezionale di una commissione di verifica, poiché la fattispecie da applicare è quella indicata dalla legge 24/2/2023 n.° 14. Si tratta a questo punto di applicarla. O valgono ancora le parole di Dante Alighieri: “Le leggi son ma chi pon man ad esse”?

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