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Spostamenti, che cosa cambierà dal 18 maggio. Ecco il decreto

Che cosa ha stabilito il nuovo decreto del governo sugli spostamenti a partire dal 18 maggio DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI (FONTE: GOVERNO.IT) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare…

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI (FONTE: GOVERNO.IT)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

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