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Fca Tesla

Fca Bank, Banca Psa e non solo. Tutte le finanziarie delle Case multate dall’Antitrust

Ecco nomi, numeri e dettagli delle società finanziarie dei gruppi automobilistici che sono state sanzionate dall'Antitrust per complessivi 678 milioni di euro.

 

“Intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks”.

Sulla base di questa accusa, l’Antitrust ha comminato una sanzione totale di 678 milioni di euro alle maggiori società finanziarie delle Case automobilistiche. Ecco tutti i dettagli.

CHE COSA SI LEGGE NELLA DELIBERA ANTITRUST

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria.

COME E’ STATA AVVIATA L’ISTRUTTORIA

L’istruttoria, avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia, si e’ conclusa accertando “l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantita’ e prezzi, anche attuali e futuri” e con sanzioni per complessivi 678 milioni di euro.

LE AZIENDE SANZIONATE

In particolare, l’Autorita’ ha accertato che “le società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank GmbH, BMW AG, Daimler AG, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks”.

ECCO LA PARTE FINALE DELLA DELIBERA DELL’ANTITRUST (qui la delibera integrale)

a) che le società Banque PSA Finance S.A., Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A. (ora Opel Finance S.p.A.), RCI Banque S.A., Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH, nonché le associazioni Assofin ed Assilea hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nell’ambito della vendita di automobili dei Gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti dalle stesse erogati;

b) che per tali comportamenti sono altresì responsabili: Banque PSA Finance S.A e Santander Consumer Bank S.p.A. per Banca PSA Italia S.p.A. (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 3 aprile 2017); BMW AG per BMW Bank GmbH; FCA Italy S.p.A., e CA Consumer Finance S.A. per FCA Bank S.p.A. (per il periodo compreso tra il 28.12.2006 e il 3.4.2017); Ford Motor Company per FCE Bank Plc; General Motors Company per General Motor Financial Italia S.p.A.- ora Opel Finance S.p.A. (per il periodo compreso tra il 1.4.2013 e il 20.3.2015) , Renault S.A. per i comportamenti di RCI Banque S.A; Toyota Motor Corporation per Toyota Financial Services Plc.; Volkswagen AG per Volkswagen Bank GmbH;

c) che tutte le suddette società, nonché le associazioni Assofin ed Assilea si astengano in Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 113 futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a);

d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e) che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a), alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto e) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

 

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