Mi sono inflitto la tortura di esaminare il decreto Genova (dl 28 settembre 2018, n. 109), con il quale si certifica e si sublima l’incapacità del gruppo dirigente a 5Stelle di affrontare un’emergenza vitale per una grande città, per una regione e per il Paese con la visione necessaria a mettere in fila i problemi, dando loro una soluzione razionale conseguibile in tempi ragionevoli.
È in corso il fatale impallinamento a cura del duo Di Maio-Toninelli nella ottusa convinzione che la persona incaricata dell’operazione, ancorché nell’ambito di un ministero maldestramente diretto, riesca a esprimere un potere catarchico e risolutivo, capace di portar consensi e benefici al partito di cui è leader. Alla buonora! Cercando di tediarvi il meno possibile, passo in rassegna solo alcune amenità, errori e insostenibili sciocchezze ideologiche del decreto-Genova.
«Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea». Il che significa che, in sostanza, la deroga è putativa, cioè appartiene alla categoria dei desideri. I vincoli comunitari, non derogati, comportano tutte le procedure concorsuali previste per i lavori fuori soglia e, in questo caso, la gran parte degli interventi lo sarà. Certo, non è possibile derogare alle norme europee senza una specifica deroga dell’Unione. Ma l’ipotesi andava indicata, in modo da avviare un apposito negoziato.
«Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale… le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse… nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029».
Innanzi tutto due osservazioni. All’inizio dell’articolo, si scrive «… il concessionario … in quanto responsabile dell’evento» e, poco dopo, «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento». Il corpo della norma è costituito dall’imposizione legislativa al concessionario di versare entro 30 gg dalla richiesta del commissario la somma che egli stesso riterrà congrua per il ripristino e le altre attività connesse: un ordine illegittimo che consentirà ad Autostrade di aprire la via di un contenzioso pluriennale con alte probabilità di vittoria con conseguente risarcimento di danni.
E, in questo ambito, assume un rilievo indicativo della qualità del pensiero politico ministeriale la citata affermazione «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento». Cioè, lo Stato ammette che, pur in assenza di un accertamento sulle responsabilità dell’evento, il concessionario (che, quindi e in teoria, potrebbe essere dichiarato non responsabile) dovrebbe versare al commissario i soldi occorrenti per la ricostruzione del viadotto e per le attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
All’inizio, non avendone il compito né il potere lo condanna (è responsabile) e poi formula la riserva (impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità).
Estratto di un articolo pubblicato su Italia Oggi