L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare “una segnalazione a Governo e Parlamento sullo stato attuale delle concessioni amministrative in Italia, sottolineando le principali criticità concorrenziali riscontrate in alcuni mercati a seguito dell’utilizzo distorto dello strumento concessorio”.
L’Antitrust “torna a segnalare che le gare devono costituire la regola nell’affidamento delle concessioni; la loro ampiezza e durata devono essere limitate e giustificate dalle esigenze di natura tecnica ed economica e dalle caratteristiche degli investimenti; andrebbero eliminati i casi di preferenza per i gestori uscenti o per l’anzianità acquisita, nonché evitati rinnovi automatici e proroghe”. Nella segnalazione sono formulate proposte di modifica della normativa vigente o raccomandazioni alle amministrazioni concedenti, “finalizzate a garantire un maggiore confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e a migliorare la qualità, anche in termini di sicurezza, del servizio reso alla collettività”.
ECCO TUTTE LE RACCOMANDAZIONI, SETTORE PER SETTORE, DELL’ANTITRUST SULLE CONCESSIONI:
In linea generale, l’Autorità auspica che, laddove possibile, la necessità di ricorrere al regime concessorio venga verificata a fondo e in ogni caso ne siano ripensate profondamente l’ampiezza, la durata e le modalità di subentro al concessionario già presente. Per le concessioni in scadenza o già scadute, l’Autorità ribadisce l’importanza del ricorso a modalità di affidamento competitive, evitando le proroghe e i rinnovi automatici. Un regime concessorio maggiormente coerente con i principi della concorrenza e volto a valorizzare i limitati spazi per il confronto competitivo presenti in molti dei servizi in concessione sarebbe estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione delle infrastrutture e un’offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza; non ultimo, potrebbe contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita.
In sintesi, l’Autorità auspica i seguenti interventi:
Autostrade:
per le concessioni autostradali in scadenza, il celere svolgimento di procedure di gara, al fine di selezionare al meglio e per tempo i gestori in termini di qualità e sicurezza dei servizi, propensione agli investimenti e minor costo di gestione; per le restanti concessioni, la valutazione della congruità della durata rispetto al valore della concessione, alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa e agli investimenti effettuati, anche ai fini dell’eventuale rideterminazione della stessa, se eccedente il periodo di tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti sostenuti e a una remunerazione del capitale investito; infine, l’aumento all’ottanta per cento della quota dei contratti relativi a concessioni autostradali affidate senza gara da esternalizzare ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/16.
Aeroporti:
analogamente al settore autostradale, per le concessioni non ancora affidate tramite decreto ministeriale, lo svolgimento di procedure di gara; per le restanti concessioni, un’attenta verifica della congruenza tra il programma di investimenti e la durata della concessione, anche ai fini di un’eventuale ridefinizione di quest’ultima, se non coerente con il piano di sviluppo pluriennale, la tempistica degli investimenti e il sistema delle penali.
Distribuzione del gas:
per gli enti locali che ancora non vi abbiano provveduto, l’identificazione delle stazioni appaltanti; per le stazioni appaltanti, il rapido ricorso alle procedure di gara; per gli enti di controllo, la verifica del rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e il pronto esercizio dei propri poteri sostitutivi in caso di ingiustificato ritardo nell’espletamento delle gare. Grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico: nel più breve tempo possibile, l’espletamento delle procedure di gara; la modifica dell’art. 12 del d.lgs. n. 79/99, nel senso di prevedere il trasferimento a titolo oneroso delle sole opere asciutte e la contestuale devoluzione gratuita delle opere bagnate al demanio statale.
Concessioni portuali e marittime:
un chiarimento dei ruoli e delle competenze dei vari attori del settore; il recepimento da parte delle AdSP delle indicazioni fornite dai regolatori, definendo chiaramente ex ante criteri equi e non discriminatori di accesso e utilizzo delle infrastrutture e attivandosi per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, indipendentemente dalle istanze dei soggetti interessati.
Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative:
l’adozione in tempi brevi di una nuova normativa che preveda l’immediata selezione dei concessionari in base a principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità e che garantisca all’amministrazione competente un utilizzo efficiente delle risorse demaniali e un’adeguata remunerazione del bene, tale da consentire il trasferimento di una parte maggiore della rendita alla collettività.
Posteggio per commercio su aree pubbliche:
la verifica della adeguatezza ed effettiva proporzionalità delle concessioni rispetto agli investimenti effettuati e alla natura del posteggio interessato; l’eliminazione dei criteri di anzianità, tali da attribuire all’operatore uscente un vantaggio concorrenziale non replicabile dai concorrenti.
Poste – Servizio Postale Universale:
il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, tenendo debitamente conto, nella definizione del perimetro della concessione, delle caratteristiche specifiche della domanda e dell’offerta di mercato.
Radiotelevisione:
una più puntuale definizione degli obblighi di servizio pubblico, attribuiti ad un’unica rete interamente finanziata dal canone. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 23 Frequenze della banda 700 MHz per i servizi di telecomunicazione mobile (5G) e rinnovo dei diritti d’uso: la necessità del rapido rilascio delle frequenze in banda 700MHz a seguito dell’esperimento delle procedure di gara, senza il ricorso a proroghe ingiustificate nel rinnovo dei diritti d’uso ed evitando che la richiesta di un indennizzo al concessionario subentrante possa ostacolare l’accesso al mercato.